Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 24
D.D. 20 aprile 2000, n. 233

Comune di Rivara (TO). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo n. 152/99. Definizione dell’area di salvaguardia del nuovo pozzo dell’acquedotto comunale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale di Rivara, ubicato in Località Quarelli, è definita come risulta nella planimetria, in scala 1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 15,8 l/s.

In attesa della conclusione del procedimento amministrativo concernente la concessione delle acque, a norma della L.R. 22/96, la portata prelevata in normali condizioni di esercizio non potrà superare i 12 l/s, corrispondenti al 90% della portata critica.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Racconigi, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Rivara, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta e delle zone di rispetto ristretta ed allargata, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente definizione;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13,

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, valutando l’opportunità di realizzare piezometri di monitoraggio, in relazione alla presenza della discarica esaurita di R.S.U. ubicata sul fronte di alimentazione del pozzo ad una distanza di trecento metri;

- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Rivara è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio