Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 24
Comune di Rivara (TO). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e articolo 21
del decreto legislativo n. 152/99. Definizione dellarea di salvaguardia
del nuovo pozzo dellacquedotto comunale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo dellacquedotto comunale di Rivara, ubicato
in Località Quarelli, è definita come risulta nella planimetria, in scala
1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dallart. 21
del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente
dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone,
pari a 15,8 l/s.
In attesa della conclusione del procedimento amministrativo concernente
la concessione delle acque, a norma della L.R. 22/96, la portata prelevata
in normali condizioni di esercizio non potrà superare i 12 l/s, corrispondenti
al 90% della portata critica.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le
seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno delle zone di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Racconigi, il programma di rotazione
agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto
del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Rivara, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi
di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta e delle zone
di rispetto ristretta ed allargata, in conformità alle disposizioni degli
articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da
limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente definizione;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica di tenuta
degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13,
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della
qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, valutando lopportunità
di realizzare piezometri di monitoraggio, in relazione alla presenza della
discarica esaurita di R.S.U. ubicata sul fronte di alimentazione del pozzo
ad una distanza di trecento metri;
- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto
allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno della zona di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di Rivara è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione duso
delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 20 aprile 2000, n. 233
Salvatore De Giorgio