Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 24
Comune di Rivarolo Canavese (TO). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e
articolo 21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione delle aree
di salvaguardia di due pozzi dellacquedotto comunale ubicati in località
Vesignano
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia dei pozzi Vesignano 1 e 2, dellacquedotto comunale
di Rivarolo Canavese, sono ridefinite come risulta nella planimetria, in
scala 1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dallart. 21
del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente
dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone,
pari a:
- 32 l/s per il pozzo Vesignano 1;
- 33 l/s per il pozzo Vesignano 2.
In attesa della conclusione dei procedimenti amministrativi concernente
la concessione delle acque, a norma della L.R. 22/96, le portate prelevate
in normali condizioni di esercizio non possono superare il 90% della portata
critica, corrispondenti a 20 l/s e 29,7 l/s rispettivamente per i pozzi
Vesignano 1 e Vesignano 2.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le
seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Rivarolo Canavese, il programma
di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi
nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Rivarolo Canavese, dintesa con il competente Dipartimento
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento
di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre
i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta e delle zone
di rispetto ristretta ed allargata, in conformità alle disposizioni degli
articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- adeguare il sistema di sollevamento e di misura dei pozzi, in modo da
limitare i prelievi alle portate massime stabilite con la presente definizione;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica di tenuta
degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13,
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della
qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;
- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto
allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno della zona di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di Rivarolo Canavese è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti
provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano
e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla
popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione duso
delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 20 aprile 2000, n. 232
Salvatore De Giorgio