Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 24
D.D. 20 aprile 2000, n. 232

Comune di Rivarolo Canavese (TO). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione delle aree di salvaguardia di due pozzi dell’acquedotto comunale ubicati in località Vesignano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei pozzi Vesignano 1 e 2, dell’acquedotto comunale di Rivarolo Canavese, sono ridefinite come risulta nella planimetria, in scala 1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a:

- 32 l/s per il pozzo Vesignano 1;

- 33 l/s per il pozzo Vesignano 2.

In attesa della conclusione dei procedimenti amministrativi concernente la concessione delle acque, a norma della L.R. 22/96, le portate prelevate in normali condizioni di esercizio non possono superare il 90% della portata critica, corrispondenti a 20 l/s e 29,7 l/s rispettivamente per i pozzi Vesignano 1 e Vesignano 2.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Rivarolo Canavese, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Rivarolo Canavese, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto ristretta ed allargata, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- adeguare il sistema di sollevamento e di misura dei pozzi, in modo da limitare i prelievi alle portate massime stabilite con la presente definizione;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13,

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;

- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Rivarolo Canavese è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio