Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 24
Comune di Racconigi (CN). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo
21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione dellarea di salvaguardia
del pozzo dellacquedotto comunale ubicato in via Giacomo Leopardi
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo dellacquedotto comunale di Racconigi,
ubicato in via Giacomo Leopardi, è ridefinita come risulta nel fascicolo
febbraio 1998 contenente la planimetria, in scala 1:2000, allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dallart. 21
del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente
dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone,
pari a 23 l/s.
Lutilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione dellarea
di salvaguardia.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le
seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Racconigi, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico
con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti,
regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni legislative vigenti,
la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi
urbanistici ed edilizi che non comportino laumento del carico inquinante;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno delle zone di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Racconigi, il programma di rotazione
agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto
del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Racconigi, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi
di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta e delle zone
di rispetto ristretta ed allargata, in conformità alle disposizioni degli
articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da
limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente definizione;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica di tenuta
degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo
alle fognature esistenti;
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della
qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo;
- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto
allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno della zona di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di Racconigi è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Il Direttore regionale
D.D. 17 aprile 2000, n. 226
Salvatore De Giorgio