Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2000, n. 28 - 69

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. Comune di Bognanco (V.C.O.). Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Bognanco, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, adottata con deliberazioni consiliari n. 18 in data 28.6.1999 e n. 40 in data 20.12.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante al Piano, delle modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento in data 31.3.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Bognanco, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 18 in data 28.6.1999, integrata con deliberazione consiliare n. 40 in data 20.12.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa, comprensiva di Tabelle a carattere illustrativo

- Elab. - Estratto Norme Tecniche di attuazione - Art. 25/C

- Tav.P4 - Estratto - San Lorenzo - Fonti, P.R.G.C. vigente, in scala 1:1000

- Tav.P4 - Estratto - San Lorenzo - Fonti, Variante P.R.G.C., in scala 1:1000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio” nel testo nelle NTA

art. 23

- eliminare il testo di cui alla lett. b)

art. 25 C

- stralciare dalla voce “tipi di intervento ammessi” le espressioni “ampliamenti e/o  sopraelevazioni; demolizioni; demolizione e ricostruzione; nuova costruzione fabbricati accessori” e dalla voce “parametri, (IF)” la frase “con un incremento una tantum del 10% del volume esistente, nel caso di interventi di RE2 e AS”.