Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2000, n. 28 - 69
Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. Comune di Bognanco (V.C.O.). Variante
n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
ART. 1
Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977
n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 3 al Piano Regolatore
Generale vigente del Comune di Bognanco, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola,
adottata con deliberazioni consiliari n. 18 in data 28.6.1999 e n. 40 in
data 20.12.1999, subordinatamente allintroduzione ex officio, negli
elaborati della Variante al Piano, delle modifiche specificatamente riportate
nellallegato documento in data 31.3.2000, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L.
30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.
ART. 2
La documentazione relativa alla Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale
vigente, adottata dal Comune di Bognanco, debitamente vistata, si compone
di:
- Deliberazione consiliare n. 18 in data 28.6.1999, integrata con deliberazione
consiliare n. 40 in data 20.12.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:
- Elab. - Relazione illustrativa, comprensiva di Tabelle a carattere illustrativo
- Elab. - Estratto Norme Tecniche di attuazione - Art. 25/C
- Tav.P4 - Estratto - San Lorenzo - Fonti, P.R.G.C. vigente, in scala 1:1000
- Tav.P4 - Estratto - San Lorenzo - Fonti, Variante P.R.G.C., in scala
1:1000.
(omissis)
Allegato
Elenco modifiche introdotte ex officio nel testo nelle NTA
art. 23
- eliminare il testo di cui alla lett. b)
art. 25 C
- stralciare dalla voce tipi di intervento ammessi le espressioni ampliamenti
e/o sopraelevazioni; demolizioni; demolizione e ricostruzione; nuova costruzione
fabbricati accessori e dalla voce parametri, (IF) la frase con un incremento
una tantum del 10% del volume esistente, nel caso di interventi di RE2
e AS.