Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 25.6
D.D. 27 aprile 2000, n. 403

Amministrazione Provinciale di Cuneo. Autorizzazione idraulica n. 3794 per la costruzione di un muro di sottoscarpa a difesa del piazzale del magazzino Provinciale in Comune di Mondovì lungo il Rio Branzola

In data 2/2/00 l’Amministrazione provinciale di Cuneo - Corso Nizza, 21 ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere consistenti nella costruzione di una difesa spondale mediante un muro in cemento armato lungo il Rio Branzola nel Comune di Mondovì.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo e costituiti da una Relazione tecnica e da un elaborato costituito da planimetria, pianta e sezione.

E’ stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Copia dell’istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Mondovì per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad opposizioni di sorta.

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione dell’opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque con l’osservanza della seguente prescrizione:

- La recinzione in progetto venga realizzata a tergo del muro di difesa spondale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- vista la D.G.R. n. 24 - 24228 del 24.3.98;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- visti gli art. 89 - 90 del D.P.R. 616/77;

- vista la L.R. 40/98;

- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di bacino del fiume Po di approvazione del piano stralcio 45;

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici l’Amministrazione Provinciale di Cuneo, Corso Nizza n. 21 ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto di quanto previsto dagli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

Sarà fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, dovrà acquisire, se necessario, il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Compartimentale del Territorio, Sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla posa della condotta di scarico nel Rio.

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, autorizzazione di cui al T.U. n. 1775/1933).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo