Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 20.5
D.D. 6 marzo 2000, n. 23

L. 9.07.1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. L. 2.02.1974 n. 64 - art. 2. Costruzione di n. 3 edifici di civile abitazione unifamiliari nel Comune di Costigliole d’Asti. Istanza della Ditta Gianpiero Gatto. Comune di Costigliole d’Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni.

1) I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del DM 11.03.88 n. 47.

Gli scavi dovranno essere opportunamente armati.

2) Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del DM 11.03.88 n. 47.

In particolare modo dovrà essere verificata la stabilità dell’insieme opera-terreno.

Tali verifiche ed il ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto.

Nel caso di accertata instabilità, si dovranno progettare e realizzare idonee opere di consolidamento e/o sostegno.

3) Si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire la loro permeazione nel terreno ed il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonchè prevedere idonee opere di drenaggio e di antierosione superficiale.

4) Occorrerà attenersi alle prescrizioni costruttive contenute nella relazione geologico-tecnica a firma del Dott. Geol. Claudio Riccabone del 29.11.1999.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero