Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 22.4
D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 art. 17 - Parere regionale per le autorizzazioni
alla costruzione e allesercizio di impianti di competenza del Ministero
dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato. Elettricità dai Rifiuti
Urbani S.r.l. - Alessandria (AL)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di inviare al Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato,
al Ministero dellAmbiente ed al Ministero della Sanità, ai sensi e per
gli effetti dellart. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per lautorizzazione
richiesta dalla Società Elettricità dai Rifiuti Urbani S.r.l. per effettuare
linstallazione presso la discarica sita nel Comune di Alessandria (AL)
località Casatelceriolo, di una centrale di produzione energia elettrica,
la presente determinazione, che riporta le prescrizioni ritenute necessarie
in caso di rilascio di autorizzazione:
1) La centrale di produzione di energia elettrica, che è costituita da
due motori a combustione interna alimentati con biogas proveniente dalla
discarica di RSU e ha una potenzialità termica pari a circa 3620 kW e una
potenzialità elettrica di 1400 kW, deve essere esercita mantenendo in atto
idonei sistemi per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto e
di ossido di carbonio.
2) Gli effluenti derivanti dai motori a combustione interna, che hanno
un consumo di biogas massimo pari a 780 Nm3/h, devono rispettare, in tutte
le condizioni di funzionamento, i seguenti limiti, riferiti a gas secco,
ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5%, a 0ºC e 0,101 MPa:
polveri totali 10 mg/m3
NOx (come NO2) 450 mg/m3
CO 500 mg/m3
H2S e Mercaptani (come H2S) 2 mg/m3
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come
acido cloridrico (HC1):
10 mg/m3
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico
totale:
150 mg/m3
che corrispondono ai seguenti flussi di massa:
polveri totali 0,053 kg/h
NOx (come NO2) 2,35 kg/h
CO 2,61 hg/h
H2S e Mercaptani (come H2S) 11 g/h
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come
acido cloridrico (HC1)
0,053 kg/h
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico
totale:
0,784 kg/h
3) Lesercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire,
in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati.
4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei
sistemi di contenimento delle emissioni, tali da non garantire il rispetto
dei limiti fissati, comporta la sospensione dellattività per il tempo
necessario alla loro rimessa in efficienza.
5) Il termine di messa a regime degli impianti è stabilito in 60 giorni
a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, comunicata, con
almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione e al Sindaco, come previsto
dallart. 8 comma 1 del D.P.R. n. 203/88.
6) Ai sensi dellart. 5, comma 1 dellAccordo procedimentale pubblicato
sulla G.U. del 29/05/1991, n. 124, limpresa deve comunicare alla Regione
e ai Ministeri dellIndustria, dellAmbiente e della Sanità la data di
messa a regime dellimpianto, come stabilita al punto 5.
7) Per gli adempimenti di cui allart. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88,
limpresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni
non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dellimpianto a regime,
per la determinazione dei parametri di cui al punto 2.
8) Limpresa deve effettuare annualmente il rilevamento delle emissioni,
nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri
di cui al punto 2.
9) Limpresa deve effettuare gli autocontrolli prescritti ai punti 7 e
8, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia
e al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. competenti per territorio,
de periodo in cui intende effettuare i prelievi.
I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla
Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. ed al
Sindaco competenti per territorio.
10) Per leffettuazione degli autocontrolli prescritti ai punti 7 e 8 e
per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme
UNICHIM in merito alle Strategie di campionamento e criteri di valutazione
delle emissioni (Manuale n. 158/1998), nonchè ai metodi di campionamento
ed analisi per flussi gassosi convogliati.
La determinazione delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
deve essere effettuata mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma.
11) I condotti per il convogliamento degli effluenti in atmosfera devono
essere provvisti di idonea presa (dotata di opportuna chiusura) per la
misura ed il campionamento degli effluenti.
12) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del
loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso lalto e laltezza
minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro
qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di
emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di
locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere
altezza non inferiore a quella del filo superiore dellapertura più alta
diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente
i 10 metri.
Il Dirigente responsabile
D.D. 28 marzo 2000, n. 150
Carla Contardi