Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 22.4
D.D. 28 marzo 2000, n. 149

D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 art. 17 - Parer regionale per le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di impianti di competenza del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Elettrica Italiana S.p.A. - Scagnello (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di inviare al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, al Ministero dell’Ambiente ed al Ministero della Sanità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per l’autorizzazione richiesta dalla Elettrica Italiana S.p.A. per effettuare l’installazione nel Comune di Scagnello (CN), di una centrale di produzione energia elettrica, la presente determinazione, che riporta le prescrizioni ritenute necessarie in caso di rilascio di autorizzazione:

1) La centrale di produzione di energia elettrica, che è costituita da un generatore di vapore a letto fluido avente una potenza termica pari a circa 30 MW e da un turbogruppo a vapore in grado di produrre 7 MW elettrici, deve essere alimentata esclusivamente con legna da ardere di origine forestale e con biomassa derivante da coltivazioni energetiche dedicate, ad eccezione del gas naturale necessario al corretto funzionamento del bruciatore pilota.

E’ pertanto da escludersi l’utilizzo, come combustibile, di qualsivoglia rifiuto. Dovranno inoltre essere essi in atto i previsti sistemi di contenimento delle emissioni di polveri e di gas acidi.

2) Gli effluenti derivanti dal generatore di vapore, che ha un consumo di biomassa pari a circa 8500 kg/h, devono rispettare, in tutte le condizioni di funzionamento, i seguenti limiti di emissione in atmosfera, riferiti a gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 11%, a OºC e 0,101 MPa:














Tipo di inquinante    Limite di emissione     Limite di emissione
    (valore medio giornaliero)     (valore medio su 30 min)
    (mg/m3)    (mg/m3)

Polveri totali    10    30
CO    100    200
Ossidi di azoto (come NO2)    200    400
Ossidi di zolfo    —-    200

Tipo di inquinante    Limite di emissione     Limite di emissione
    (valore medio giornaliero)     (valore medio su 30 min)
    (mg/m3)    (mg/m3)
Composti inorganici del Cloro sotto forma
di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HC1)    —-    30
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori,
espresse come carbonio organico totale (COT)    —-    20


3) L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati.

4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di contenimento delle emissioni, tali da non garantire il rispetto dei limiti fissati, comporta la sospensione dell’attività per il tempo necessario alla loro rimessa in efficienza.

5) Devono essere inoltre rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di polveri totali, CO, NOx, O2 libero, temperatura e umidità degli effluenti gassosi.

Le relative registrazioni, rese in forma idonea alla trasmissione dati, devono essere conservate in stabilimento per almeno sei mesi e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.

6) La strumentazione di misura di cui al punto 5 deve essere tratta alla presenza e secondo le procedure che saranno stabilite dai tecnici del Dipartimento provinciale dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) competente per territorio.

7) Il termine di messa a regime degli impianti è stabilito in 60 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, comunicata, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione e al Sindaco, come previsto dall’art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 203/88.

8) Ai sensi dell’art. 5, comma 1 dell’Accordo procedimentale pubblicato sulla G.U. del 29/05/1991, n. 124, l’impresa deve comunicare alla Regione e ai Ministeri dell’Industria, dell’Ambiente e della Sanità la data di messa a regime dell’impianto, come stabilita al punto 7.

9) Per gli adempimenti di cui all’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88, l’impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell’impianto a regime, per la determinazione dei parametri di cui al punto 2.

10) L’impresa deve effettuare annualmente il rilevamento delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri di cui al punto 2 ad eccezione degli inquinanti per cui è prevista la misura in continuo.

11) L’impresa deve effettuare gli autocontrolli prescritti ai punti 9 e 10, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. competenti per territorio, de periodo in cui intende effettuare i prelievi.

I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. ed al Sindaco competenti per territorio.

12) Per l’effettuazione degli autocontrolli prescritti ai punti 9 e 10 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1998), nonchè ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati.

La determinazione delle “sostanze organiche sotto forma di gas e vapori” deve essere effettuata mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma.

13) I condotti per il convogliamento degli effluenti in atmosfera devono essere provvisti di idonea presa (dotata di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

14) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l’alto e l’altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

15) Al fine di garantire una migliore integrazione tra l’impianto e il territorio che lo ospita, nonchè una ricaduta ambientalmente favorevole sul territorio stesso, il combustibile avviato alla centrale deve essere approvvigionato preferibilmente in ambito locale.

16) L’impresa deve svolgere, entro la data prevista di inizio della messa in esercizio della centrale, uno studio di approfondimento per la stima corretta e attendibile delle superfici forestali coinvolte, della loro accessibilità e dei principali parametri dendrometrici nonchè una verifica concreta, attraverso indagini di mercato mirate, della disponibilità dei soggetti economici locali al conferimento della biomassa o alla cessione in gestione della propria superficie forestale.

Le metodologie di studio e di indagine devono essere concordate con la Regione Piemonte - Settore Politiche Forestali e i relativi risultati dovranno essere messi a disposizione della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Scagnello.

17) L’Impresa deve relazionare annualmente, entro il 31 Gennaio di ogni anno a partire dalla data di messa a regime della centrale, alla Regione Piemonte - Settore Politiche Forestali - alla Provincia di Cuneo e al Sindaco del Comune di Scagnello, sulle quantità in massa e sulla provenienza della biomassa utilizzata nella centrale nell’anno precedente e in previsione di conferimento per l’anno in corso, identificando i fornitori e le relative quantità e qualità concordate e previste.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi