Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 22.4
D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 art. 17 - Parer regionale per le autorizzazioni
alla costruzione e allesercizio di impianti di competenza del Ministero
dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato. Elettrica Italiana S.p.A.
- Scagnello (CN)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di inviare al Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato,
al Ministero dellAmbiente ed al Ministero della Sanità, ai sensi e per
gli effetti dellart. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per lautorizzazione
richiesta dalla Elettrica Italiana S.p.A. per effettuare linstallazione
nel Comune di Scagnello (CN), di una centrale di produzione energia elettrica,
la presente determinazione, che riporta le prescrizioni ritenute necessarie
in caso di rilascio di autorizzazione:
1) La centrale di produzione di energia elettrica, che è costituita da
un generatore di vapore a letto fluido avente una potenza termica pari
a circa 30 MW e da un turbogruppo a vapore in grado di produrre 7 MW elettrici,
deve essere alimentata esclusivamente con legna da ardere di origine forestale
e con biomassa derivante da coltivazioni energetiche dedicate, ad eccezione
del gas naturale necessario al corretto funzionamento del bruciatore pilota.
E pertanto da escludersi lutilizzo, come combustibile, di qualsivoglia
rifiuto. Dovranno inoltre essere essi in atto i previsti sistemi di contenimento
delle emissioni di polveri e di gas acidi.
2) Gli effluenti derivanti dal generatore di vapore, che ha un consumo
di biomassa pari a circa 8500 kg/h, devono rispettare, in tutte le condizioni
di funzionamento, i seguenti limiti di emissione in atmosfera, riferiti
a gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 11%, a OºC e 0,101
MPa:
Tipo di inquinante Limite di emissione Limite di emissione
3) Lesercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire,
in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati.
4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei
sistemi di contenimento delle emissioni, tali da non garantire il rispetto
dei limiti fissati, comporta la sospensione dellattività per il tempo
necessario alla loro rimessa in efficienza.
5) Devono essere inoltre rilevate e registrate in continuo le concentrazioni
di polveri totali, CO, NOx, O2 libero, temperatura e umidità degli effluenti
gassosi.
Le relative registrazioni, rese in forma idonea alla trasmissione dati,
devono essere conservate in stabilimento per almeno sei mesi e devono essere
a disposizione degli organismi preposti al controllo.
6) La strumentazione di misura di cui al punto 5 deve essere tratta alla
presenza e secondo le procedure che saranno stabilite dai tecnici del Dipartimento
provinciale dellARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)
competente per territorio.
7) Il termine di messa a regime degli impianti è stabilito in 60 giorni
a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, comunicata, con
almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione e al Sindaco, come previsto
dallart. 8 comma 1 del D.P.R. n. 203/88.
8) Ai sensi dellart. 5, comma 1 dellAccordo procedimentale pubblicato
sulla G.U. del 29/05/1991, n. 124, limpresa deve comunicare alla Regione
e ai Ministeri dellIndustria, dellAmbiente e della Sanità la data di
messa a regime dellimpianto, come stabilita al punto 7.
9) Per gli adempimenti di cui allart. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88,
limpresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni
non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dellimpianto a regime,
per la determinazione dei parametri di cui al punto 2.
10) Limpresa deve effettuare annualmente il rilevamento delle emissioni,
nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri
di cui al punto 2 ad eccezione degli inquinanti per cui è prevista la misura
in continuo.
11) Limpresa deve effettuare gli autocontrolli prescritti ai punti 9 e
10, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia
e al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. competenti per territorio,
de periodo in cui intende effettuare i prelievi.
I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla
Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. ed al
Sindaco competenti per territorio.
12) Per leffettuazione degli autocontrolli prescritti ai punti 9 e 10
e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le
norme UNICHIM in merito alle Strategie di campionamento e criteri di valutazione
delle emissioni (Manuale n. 158/1998), nonchè ai metodi di campionamento
ed analisi per flussi gassosi convogliati.
La determinazione delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
deve essere effettuata mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma.
13) I condotti per il convogliamento degli effluenti in atmosfera devono
essere provvisti di idonea presa (dotata di opportuna chiusura) per la
misura ed il campionamento degli effluenti.
14) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del
loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso lalto e laltezza
minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro
qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di
emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di
locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere
altezza non inferiore a quella del filo superiore dellapertura più alta
diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente
i 10 metri.
15) Al fine di garantire una migliore integrazione tra limpianto e il
territorio che lo ospita, nonchè una ricaduta ambientalmente favorevole
sul territorio stesso, il combustibile avviato alla centrale deve essere
approvvigionato preferibilmente in ambito locale.
16) Limpresa deve svolgere, entro la data prevista di inizio della messa
in esercizio della centrale, uno studio di approfondimento per la stima
corretta e attendibile delle superfici forestali coinvolte, della loro
accessibilità e dei principali parametri dendrometrici nonchè una verifica
concreta, attraverso indagini di mercato mirate, della disponibilità dei
soggetti economici locali al conferimento della biomassa o alla cessione
in gestione della propria superficie forestale.
Le metodologie di studio e di indagine devono essere concordate con la
Regione Piemonte - Settore Politiche Forestali e i relativi risultati dovranno
essere messi a disposizione della Regione Piemonte, della Provincia di
Cuneo e del Comune di Scagnello.
17) LImpresa deve relazionare annualmente, entro il 31 Gennaio di ogni
anno a partire dalla data di messa a regime della centrale, alla Regione
Piemonte - Settore Politiche Forestali - alla Provincia di Cuneo e al Sindaco
del Comune di Scagnello, sulle quantità in massa e sulla provenienza della
biomassa utilizzata nella centrale nellanno precedente e in previsione
di conferimento per lanno in corso, identificando i fornitori e le relative
quantità e qualità concordate e previste.
Il Dirigente responsabile
D.D. 28 marzo 2000, n. 149
(valore medio
giornaliero) (valore medio su 30 min)
(mg/m3) (mg/m3)
Polveri totali 10 30
CO 100 200
Ossidi
di azoto (come NO2) 200 400
Ossidi di zolfo - 200
Tipo di inquinante Limite di
emissione Limite di emissione
(valore medio giornaliero) (valore medio su
30 min)
(mg/m3) (mg/m3)
Composti inorganici del Cloro sotto forma
di gas o
vapore espressi come acido cloridrico (HC1) - 30
Sostanze organiche sotto
forma di gas e vapori,
espresse come carbonio organico totale (COT) - 20
Carla Contardi