Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 22.4
D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 art. 17 - Parere regionale per le autorizzazioni
alla costruzione e allesercizio di impianti di competenza del Ministero
dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato. Gomme S.r.l. - Vercelli
(VC)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di inviare al Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato,
al Ministero dellAmbiente ed al Ministero della Sanità, ai sensi e per
gli effetti dellart. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per lautorizzazione
richiesta dalla Gomme S.r.l. per effettuare linstallazione nel Comune
di Vercelli (VC), di una centrale di produzione energia elettrica, la presente
determinazione, che riporta le prescrizioni ritenute necessarie in caso
di rilascio di autorizzazione:
1) La centrale di produzione di energia elettrica, che è costituita da
un generatore di vapore avente potenzialità termica pari a 18 MW, alimentato
con biomassa in particolare lolla di riso e altri rifiuti individuati ai
punti 3 e 4 dellAllegato 2 Suballegato1 al DM 5 Febbraio 1998 e accoppiato
ad un turbogruppo a condensazione avente una potenza elettrica installata
pari a 3,4 MW, deve essere realizzata ed esercita in conformità alle prescrizioni
riportate nel D.M. 5 Febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
Il generatore di vapore deve essere alimentato esclusivamente con la biomassa
sopra identificata, ad eccezione del metano necessario al corretto funzionamento
del bruciatore pilota.
Dovranno inoltre essere messi in atto i previsti sistemi di contenimento
delle emissioni di ossido di carbonio e polveri;
2) Gli effluenti derivanti dal generatore di vapore, che ha un consumo
di biomassa pari a circa 4700 kg/h, devono rispettare, in tutte le condizioni
di funzionamento, i seguenti limiti di emissione in atmosfera, riferiti
a gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 11%, a OºC e 0,101
MPa:
Tipo di inquinante Limite di emissione Limite di emissione
3) Lesercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire,
in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati.
4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei
sistemi di contenimento delle emissioni, tali da non garantire il rispetto
dei limiti fissati, comporta la sospensione dellattività per il tempo
necessario alla loro rimessa in efficienza.
5) Devono essere inoltre rilevate e registrate in continuo le concentrazioni
di polveri totali, CO, NOx, Sox, HC1, sostanze organiche totali, O2, libero,
temperatura e umidità degli effluenti gassosi.
Le relative registrazioni, rese in forma idonea alla trasmissione dati,
devono essere conservate in stabilimento per almeno sei mesi e devono essere
a disposizione degli organismi preposti al controllo.
6) La strumentazione di misura di cui al punto 5 deve essere tratta alla
presenza e secondo le procedure che saranno stabilite dai tecnici del Dipartimento
provinciale dellARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)
competente per territorio.
7) Il termine di messa a regime degli impianti è stabilito in 60 giorni
a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, comunicata, con
almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione e al Sindaco, come previsto
dallart. 8 comma 1 del D.P.R. n. 203/88.
8) Ai sensi dellart. 5, comma 1 dellAccordo procedimentale pubblicato
sulla G.U. del 29/05/1991, n. 124, limpresa deve comunicare alla Regione
e ai Ministeri dellIndustria, dellAmbiente e della Sanità la data di
messa a regime dellimpianto, come stabilita al punto 7.
9) Per gli adempimenti di cui allart. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88,
limpresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni
non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dellimpianto a regime,
per la determinazione dei parametri di cui al punto 2.
10) Limpresa deve effettuare annualmente il rilevamento delle emissioni,
nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri
di cui al punto 2 ad eccezione degli inquinanti per cui è prevista la misura
in continuo.
11) Limpresa deve effettuare gli autocontrolli prescritti ai punti 9 e
10, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia
e al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. competenti per territorio,
de periodo in cui intende effettuare i prelievi.
I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla
Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. ed al
Sindaco competenti per territorio.
12) Per leffettuazione degli autocontrolli prescritti ai punti 9 e 10
e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le
norme UNICHIM in merito alle Strategie di campionamento e criteri di valutazione
delle emissioni (Manuale n. 158/1998), nonchè ai metodi di campionamento
ed analisi per flussi gassosi convogliati.
La determinazione delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
deve essere effettuata mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma.
13) I condotti per il convogliamento degli effluenti in atmosfera devono
essere provvisti di idonea presa (dotata di opportuna chiusura) per la
misura ed il campionamento degli effluenti.
14) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del
loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso lalto e laltezza
minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro
qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di
emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di
locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere
altezza non inferiore a quella del filo superiore dellapertura più alta
diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente
i 10 metri.
Il Dirigente responsabile
D.D. 23 marzo 2000, n. 140
(valore medio
giornaliero) (valore medio su 30 min)
Polveri totali 10 mg/m3 30 mg/m3
Sostanze
organiche sotto forma di gas e vapori,
espresse come carbonio organico
totale (COT) 10 mg/m3 20 mg/m3
Cloruro di idrogeno (HC1) 10 mg/m3
60 mg/m3
Fluoruro
di idrogeno (HF) 1 mg/m3 4 mg/m3
Ossidi di zolfo (come SO2) 50 mg/m3 200 mg/m3
CO 50
mg/m3 100 mg/m3
Ossidi di azoto (come NO2) 200 mg/m3 -
Tipo di inquinante Limite
di emissione Limite di emissione
(valore medio giornaliero) (valore medio
orario)
Cd+T1 presenti come metalli o loro composti - 0,05 mg/m3
Mercurio
e suoi composti, come Hg - 0,05 mg/m3
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn presenti
come metalli o loro composti - 0,5 mg/m3
Carla Contardi