Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 22.4
D.D. 21 marzo 2000, n. 131

D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 art. 15b - Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire. Ditta San Giorgio Flavors S.p.A. - Druento (TO). Scheda n. 426/1

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi dell’art. 15b del D.P.R. n. 203/1988, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività dell’Impresa di cui all’Allegato A;

- di vincolare l’autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell’allegato A;

- di stabilire quale termine per la messa a regime dell’impianto quello riportato nell’allegato A;

- di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dell’Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell’allegato A;

- di riservarsi di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988;

- di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L’Impresa dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 203/1988 e ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare:

a) la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

b) il trasferimento dell’impianto in altra località.

L’Impresa dovrà richiedere volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

L’Impresa dovrà comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi.

L’Impresa autorizzata con la presente determinazione a trasferire gli impianti da altra località dovrà inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;

- nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella precedente sede, elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella stessa.

Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio.

L’allegato A, scheda n. 426/1 di n. 3 pagine è da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La notificazione del presente provvedimento, all’Impresa autorizzata, è a carico dello Sportello Unico del Comune di Rivoli.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi