Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 10.7
Azienda Po-Sangone di Torino - Occupazione durgenza degli immobili siti
nel territorio dei comuni di Piobesi e Vinovo, necessari alla realizzazione
di collettori fognari consortili
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1
In favore dellAzienda Po-Sangone di Torino è autorizzata loccupazione
durgenza degli immobili necessari alla realizzazione dellopera indicata
in premessa e descritti nellallegato elenco, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
Art. 2
Loccupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta
sino al termine di efficacia, della dichiarazione di pubblica utilità stabilita
con la sopracitata Determinazione Dirigenziale nº 61 in data 31/1/2000.
Art. 3
Il presente provvedimento perderà la propria efficacia, ove loccupazione
degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine
di tre mesi la data di emissione del provvedimento stesso.
Art. 4
LAzienda Po-Sangone di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla
data di effettiva occupazione, lindennità che sarà stabilita dalla Competente
Commissione costituita ai sensi dellart. 14 della Legge 28.1.1977 n. 10.
Art. 5
Il Direttore Generale dellAzienda succitata è incaricato della notifica
del presente provvedimento agli aventi diritto.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla data medesima.
Art. 7
Il Geom. Valla Pierluigi di Torino procederà alla compilazione, a termini
di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge nº 1/78, dello
stato di consistenza degli immobili da occupare, per gli scopi indicati
in premessa e descritti nellallegato elenco, di cui allarticolo 1.
A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private
previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura dei Sindaci dei
comuni di Piobesi e Vinovo almeno 20 giorni prima dellaccesso, con le
modalità e le indicazioni di cui alla Legge nº 1/78.
Il Dirigente responsabile
D.D. 9 marzo 2000, n. 268
Maria Grazia Ferreri