Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 9 marzo 2000, n. 274

Legge 22/10/1971 nº 865 art. 11 - Quantificazione delle indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del comune di Robassomero e necessari all’attuazione del P.E.E.P., nei lotti Ni1, B e C

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Robassomero ed occorrente per la realizzazione dell’opera descritta in narrativa sono quantificate nella misura indicata nell’allegato piano particellare d’esproprio che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Le osservazioni presentate dagli aventi diritto, per quanto di nostra competenza, sono accolte in conformità alle deduzioni comunali che si condividono.

Art. 3

Il Sindaco del comune di Robassomero è incaricato della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 8.8.1992 n. 359, i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla data della notifica di cui sopra, potranno convenire con l’Ente Espropriante, la cessione volontaria degli immobili per il prezzo sopra stabilito, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità sarà considerata ad ogni effetto rifiutata, nel qual caso ne verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti previa applicazione della riduzione del 40 per cento prevista dalla medesima legge 359/1992.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso secondo le disposizioni di Legge.

Art. 5

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri