Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 9 marzo 2000, n. 271

Legge 22/10/1971 nº 865 art. 11 - Quantificazione dell’indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione dell’immobile sito nel territorio del comune di Arizzano, necessario alla costruzione di un parcheggio in Viale Rimembranza

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1

L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione dell’immobile sito nel territorio del Comune di Arizzano ed occorrente per la realizzazione dell’opera descritta in narrativa è quantificata nella misura indicata nell’allegato piano particellare d’esproprio, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Il Sindaco del comune di Arizzano è incaricato della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Ai sensi dell’art. 12 della Legge 22/10/1971 n. 865, i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla data della notifica di cui sopra, potranno convenire con l’Ente Espropriante, la cessione volontaria dell’immobile per un prezzo non superiore del 50% dell’indennità provvisoria, ovvero comunicare alla Regione ed all’Ente Espropriante che intendono accettare l’indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità sarà considerata, ad ogni effetto, rifiutata.

Ove l’area da espropriare sia condotta dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi del suddetto art. 12, il prezzo di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto l’indennità provvisoria, con esclusione di ogni altra maggiorazione.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso secondo le disposizioni di Legge.

Art. 4

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri