Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 10.7
Legge 22/10/1971 nº 865 art. 11 - Quantificazione dellindennità da corrispondere
a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per lespropriazione
dellimmobile sito nel territorio del comune di Arizzano, necessario alla
costruzione di un parcheggio in Viale Rimembranza
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1
Lindennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi
diritto per lespropriazione dellimmobile sito nel territorio del Comune
di Arizzano ed occorrente per la realizzazione dellopera descritta in
narrativa è quantificata nella misura indicata nellallegato piano particellare
desproprio, che forma parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Il Sindaco del comune di Arizzano è incaricato della notifica del presente
provvedimento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica
degli atti processuali civili.
Ai sensi dellart. 12 della Legge 22/10/1971 n. 865, i proprietari espropriandi,
entro trenta giorni dalla data della notifica di cui sopra, potranno convenire
con lEnte Espropriante, la cessione volontaria dellimmobile per un prezzo
non superiore del 50% dellindennità provvisoria, ovvero comunicare alla
Regione ed allEnte Espropriante che intendono accettare lindennità stessa,
avvertendo che in caso di silenzio lindennità sarà considerata, ad ogni
effetto, rifiutata.
Ove larea da espropriare sia condotta dal proprietario diretto coltivatore,
nel caso di cessione volontaria ai sensi del suddetto art. 12, il prezzo
di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto lindennità provvisoria,
con esclusione di ogni altra maggiorazione.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso secondo
le disposizioni di Legge.
Art. 4
Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 9 marzo 2000, n. 271
Maria Grazia Ferreri