Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 6 marzo 2000, n. 254

Legge 22/10/1971 nº 865 art. 11 - Quantificazione delle indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del comune di Vernante, necessari ai lavori di captazione della sorgente Renetta

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Vernante, occorrenti per la realizzazione dell’opera descritta in narrativa sono quantificate nella misura indicata nell’allegato piano particellare d’esproprio, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Il Presidente del Consorzio Acquedotto “Langhe e Alpi Cuneesi” è incaricato della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Ai sensi dell’art. 12 della Legge 22/10/1971 n. 865, i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla data della notifica di cui sopra, potranno convenire con l’Ente Espropriante, la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dell’indennità provvisoria, ovvero comunicare alla Regione ed all’Ente Espropriante che intendono accettare l’indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità sarà considerata, ad ogni effetto, rifiutata.

Ove l’area da espropriare sia condotta dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi del suddetto art. 12, il prezzo di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto l’indennità provvisoria, con esclusione di ogni altra maggiorazione.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso secondo le disposizioni di Legge.

Art. 4

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri