Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 10.7
Legge 22/10/1971 nº 865 art. 11 - Quantificazione delle indennità da corrispondere
a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per lespropriazione
degli immobili siti nel territorio del comune di Vernante, necessari ai
lavori di captazione della sorgente Renetta
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1
Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi
diritto per lespropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune
di Vernante, occorrenti per la realizzazione dellopera descritta in narrativa
sono quantificate nella misura indicata nellallegato piano particellare
desproprio, che forma parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Il Presidente del Consorzio Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi è incaricato
della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto nelle forme
previste per la notifica degli atti processuali civili.
Ai sensi dellart. 12 della Legge 22/10/1971 n. 865, i proprietari espropriandi,
entro trenta giorni dalla data della notifica di cui sopra, potranno convenire
con lEnte Espropriante, la cessione volontaria degli immobili per un prezzo
non superiore del 50% dellindennità provvisoria, ovvero comunicare alla
Regione ed allEnte Espropriante che intendono accettare lindennità stessa,
avvertendo che in caso di silenzio lindennità sarà considerata, ad ogni
effetto, rifiutata.
Ove larea da espropriare sia condotta dal proprietario diretto coltivatore,
nel caso di cessione volontaria ai sensi del suddetto art. 12, il prezzo
di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto lindennità provvisoria,
con esclusione di ogni altra maggiorazione.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso secondo
le disposizioni di Legge.
Art. 4
Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino della
Regione Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 6 marzo 2000, n. 254
Maria Grazia Ferreri