Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 16.4
Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto non sottoposto alla fase
di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo allistanza
della Società Beton Bosca S.r.l. per lampliamento di una cava di sabbia
e ghiaia in località San Giacomo del Comune di Castagnole Lanze (AT)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località
San Giacomo del Comune di Castagnole delle Lanze (AT), presentato ai sensi
dellarticolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società Beton Bosca S.r.l. con sede
in Via Pavese n. 16, in Comune di Santo Stefano Belbo (CN), non deve essere
sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale
ai sensi dellart. 12 l.r. 40/1998.
2. Leventuale progetto esecutivo, relativo allistanza in oggetto, presentata
ai sensi delle L.R. 69/1978 e della Legge 431/1985 deve tenere conto necessariamente
delle seguenti indicazioni:
a) vengano mantenute in buono stato le strade pubbliche, interessate dal
passaggio di mezzi di scavo, in accordo con le Amministrazioni interessate;
b) venga esclusa la specie Salix viminalis tra quelle ipotizzate per la
stabilizzazione delle scarpate;
3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di
cui allart. 9 della L.R. 40/1998.
4. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 27 aprile 2000, n. 79
Giuseppe Benedetto