Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 27 aprile 2000, n. 79

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto non sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società Beton Bosca S.r.l. per l’ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia in località San Giacomo del Comune di Castagnole Lanze (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località San Giacomo del Comune di Castagnole delle Lanze (AT), presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società Beton Bosca S.r.l. con sede in Via Pavese n. 16, in Comune di Santo Stefano Belbo (CN), non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle L.R. 69/1978 e della Legge 431/1985 deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) vengano mantenute in buono stato le strade pubbliche, interessate dal passaggio di mezzi di scavo, in accordo con le Amministrazioni interessate;

b) venga esclusa la specie Salix viminalis tra quelle ipotizzate per la stabilizzazione delle scarpate;

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto