Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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 Codice 16.4
D.D. 16 marzo 2000, n. 42

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto relativo all’istanza della Ditta S.I.E.L. di Minotti B. e C. S.n.c. per l’ampliamento di una cava di materiale inerte sita in località Cascina Rolle, in Comune di Fiorano Canavese (TO), da non sottoporre con prescrizioni alla valutazione e giudizio di compatibilità ambientale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Cascina Rolle del Comune di Fiorano Canavese (TO), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Ditta S.I.E.L. di Minotti B. e C. S.n.c. con sede in Via Arduino Casale n. 27 in Comune di Lessolo (TO) non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998 purchè l’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle L.R. 69/1978 tenga conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) i lavori di coltivazione dell’ampliamento richiesto siano limitati ad interventi sopra falda;

b) l’intervento di recupero ambientale sia volto alla messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone escludendo l’utilizzo agrario del sito;

c) accertamento e verifica finalizzata alla salvaguardia del campo pozzi in località Darola;

d) regimazione delle acque di ruscellamento per impedire l’immissione delle stesse nel bacino di cava limitrofo;

e) interventi di mitigazione, nei limiti previsti dalle vigenti norme, finalizzati all’abbattimento delle polveri e del rumore.

2. L’eventuale e successiva prosecuzione relativa a scavi in falda, qualora consentita dalle norme del P.S.F.F. o di altre derivanti da strumenti di pianificazione di settore, deve essere sottoposta alle procedure previste dall’art. 12 L.R. 40/1998.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania