Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 16.4
Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto relativo allistanza della
Ditta S.I.E.L. di Minotti B. e C. S.n.c. per lampliamento di una cava
di materiale inerte sita in località Cascina Rolle, in Comune di Fiorano
Canavese (TO), da non sottoporre con prescrizioni alla valutazione e giudizio
di compatibilità ambientale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località
Cascina Rolle del Comune di Fiorano Canavese (TO), presentato ai sensi
dellarticolo 10 L.R. 40/1998 dalla Ditta S.I.E.L. di Minotti B. e C. S.n.c.
con sede in Via Arduino Casale n. 27 in Comune di Lessolo (TO) non deve
essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità
ambientale ai sensi dellart. 12 L.R. 40/1998 purchè leventuale progetto
esecutivo, relativo allistanza in oggetto, presentata ai sensi delle L.R.
69/1978 tenga conto necessariamente delle seguenti indicazioni:
a) i lavori di coltivazione dellampliamento richiesto siano limitati ad
interventi sopra falda;
b) lintervento di recupero ambientale sia volto alla messa a dimora di
specie arboree e arbustive autoctone escludendo lutilizzo agrario del
sito;
c) accertamento e verifica finalizzata alla salvaguardia del campo pozzi
in località Darola;
d) regimazione delle acque di ruscellamento per impedire limmissione delle
stesse nel bacino di cava limitrofo;
e) interventi di mitigazione, nei limiti previsti dalle vigenti norme,
finalizzati allabbattimento delle polveri e del rumore.
2. Leventuale e successiva prosecuzione relativa a scavi in falda, qualora
consentita dalle norme del P.S.F.F. o di altre derivanti da strumenti di
pianificazione di settore, deve essere sottoposta alle procedure previste
dallart. 12 L.R. 40/1998.
3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di
cui allart. 9 della L.R. 40/1998.
4. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 16 marzo 2000, n. 42
Vito Valsania