Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 8 marzo 2000, n. 39

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società Interstrade S.p.A. per la variante ed ampliamento della coltivazione della cava di dolomia sita in località I Rulfi del Comune di Roccaforte Mondovì (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località I Rulfi del Comune di Roccaforte Mondovì (CN), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Società Interstrade S.p.A. con sede in Regione Rulfi in Comune di Roccaforte Mondovì (CN) in data 22 dicembre 1999 non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle LL.RR. 69/1978, 45/1989 e L. 431/1985 dovrà tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) valutazioni approfondite sull’interazione dell’intervento con le opere esistenti nelle immediate vicinanze quali il santuario, le abitazioni e le strutture agroturistiche presenti;

b) studio approfondito d’impatto sul sistema antropico con particolare attenzione alle emissioni ed ai rumori;

c) determinazione puntuale dei modi e dei tempi per operare con successo un recupero ambientale in corso d’opera.

3. Nel caso in cui lo sfruttamento del giacinto di materiali per usi industriali in oggetto debba essere in futuro programmato secondo canoni di più vasto respiro il relativo progetto dovrà essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998.

4. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

5. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania