Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 16.4
L.R. 22/11/1978 n. 69 - Coltivazione di cave e torbiere. Autorizzazione
per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Baraccone del
Comune di Casale Monferrato (AL). - Progetto finalizzato al ripristino
ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico entro
il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto alessandrino.
Ditta E.L.M.A. S.r.l.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Di approvare il progetto di coltivazione mineraria finalizzato al ripristino
ambientale e alla costituzione di aree di interesse naturalistico finalizzato
alla risistemazione definitiva dellarea della cava di sabbia e ghiaia
sita in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato (AL) il cui
completamento è previsto nellarco temporale di 10 anni.
2. Di autorizzare la ditta E.L.M.A. S.r.l. con sede in Saluzzo - Via Cavour
- 31 alla coltivazione ed ampliamento della cava ed alla contemporanea
esecuzione degli interventi di qualificazione ambientale secondo la cronologia
prevista in progetto sino al 31/01/2005 tenuto conto della validità quinquennale
dellautorizzazione ex Legge 431/1985.
3. La coltivazione ed il recupero della cava nonchè gli interventi di valorizzazione
ambientale devono essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni
contenute negli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante
della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni
di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle
previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.
4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla notifica del presente
atto, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione
tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di L. 5.642.000.000
(cinquemiliardi seicentoquarantaduemilioni) corrispondenti a 2.913.849
Euro ai sensi dellart. 7 co. III L.R. 69/1978 con scadenza al 31/01/2007.
La polizza sostituisce quella già corrisposta in base alla determinazione
dirigenziale della Regione Piemonte n. 9 in data 05/03/1998, Settore Pianificazione
e Verifica Attività Estrattiva.
Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata allAmministrazione
Comunale di Casale Monferrato (AL) e allEnte di Gestione del Sistema
delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto alessandrino
-.
5. E facoltà della ditta esercente richiedere la liberazione di quota
parte della suddetta cauzione o fidejussione a seguito della completa esecuzione
in corso dopera di parte dei lavori di recupero ambientale previsti e
prescritti.
6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere
stipulata convenzione tra lEnte di Gestione del Sistema delle Aree Protette
della Fascia Fluviale del Po - tratto alessandrino - e la ditta E.L.M.A.
S.r.l., secondo il testo allegato (All. C).
7. La convenzione di cui al precedente punto 5 è sostitutiva di quella
attualmente in vigore stipulata dalla ditta E.L.M.A. S.r.l. con la Regione
Piemonte in ottemperanza alla determinazione dirigenziale della Regione
Piemonte n. 9 in data 5/03/1998.
8. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente
determinazione e negli Allegati A, B, C e D e la mancata stipula nei termini
previsti della convenzione di cui al precedente punto 5, costituisce motivo
per lavvio della procedura di decadenza dellautorizzazione ai sensi della
L.R. n. 69/1978.
9. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Casale Monferrato
(AL) e allEnte di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia
Fluviale del Po - tratto alessandrino -, per opportuna conoscenza e per
i compiti di vigilanza ai sensi della L.R. n. 69/1978.
10. La presente determinazione sostituisce in tutto quella attualmente
vigente n. 9 datata 5/03/1998, fatte salve le competenze di altri Organi
ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
11. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 3 marzo 2000, n. 37
Vito Valsania