Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 3 marzo 2000, n. 37

L.R. 22/11/1978 n. 69 - “Coltivazione di cave e torbiere”. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato (AL). - Progetto finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico entro il “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto alessandrino”. Ditta E.L.M.A. S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di approvare il progetto di coltivazione mineraria finalizzato al ripristino ambientale e alla costituzione di aree di interesse naturalistico finalizzato alla risistemazione definitiva dell’area della cava di sabbia e ghiaia sita in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato (AL) il cui completamento è previsto nell’arco temporale di 10 anni.

2. Di autorizzare la ditta E.L.M.A. S.r.l. con sede in Saluzzo - Via Cavour - 31 alla coltivazione ed ampliamento della cava ed alla contemporanea esecuzione degli interventi di qualificazione ambientale secondo la cronologia prevista in progetto sino al 31/01/2005 tenuto conto della validità quinquennale dell’autorizzazione ex Legge 431/1985.

3. La coltivazione ed il recupero della cava nonchè gli interventi di valorizzazione ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.

4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla notifica del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di L. 5.642.000.000 (cinquemiliardi seicentoquarantaduemilioni) corrispondenti a 2.913.849 Euro ai sensi dell’art. 7 co. III L.R. 69/1978 con scadenza al 31/01/2007.

La polizza sostituisce quella già corrisposta in base alla determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 9 in data 05/03/1998, Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva.

Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione Comunale di Casale Monferrato (AL) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” - tratto alessandrino -.

5. E’ facoltà della ditta esercente richiedere la liberazione di quota parte della suddetta cauzione o fidejussione a seguito della completa esecuzione in corso d’opera di parte dei lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere stipulata convenzione tra l’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” - tratto alessandrino - e la ditta E.L.M.A. S.r.l., secondo il testo allegato (All. C).

7. La convenzione di cui al precedente punto 5 è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata dalla ditta E.L.M.A. S.r.l. con la Regione Piemonte in ottemperanza alla determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 9 in data 5/03/1998.

8. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli Allegati A, B, C e D e la mancata stipula nei termini previsti della convenzione di cui al precedente punto 5, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della L.R. n. 69/1978.

9. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Casale Monferrato (AL) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” - tratto alessandrino -, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della L.R. n. 69/1978.

10. La presente determinazione sostituisce in tutto quella attualmente vigente n. 9 datata 5/03/1998, fatte salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

11. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania