Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 16.4
L.R. 22/11/1978 n. 69 Coltivazione di cave e torbiere e L.R. 20/11/1998
n. 38. Autorizzazione per il rinnovo della coltivazione di una cava in
località Provana dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) esercita dalla
Ditta Cave Provana S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. La Ditta Cave Provana S.p.A. con sede legale in Via Palmieri n. 29 Torino,
è autorizzata alla prosecuzione e allampliamento della cava sita in località
Provana del Comune di Carmagnola (TO) sino al 31 dicembre 2001.
2. La coltivazione ed il recupero della cava nonchè gli interventi di valorizzazione
ambientale devono essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni
contenute negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della
presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni
di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle
previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.
3. La ditta è tenuta a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla notifica della
presente determinazione, la convenzione con la Regione Piemonte, allegata
al presente atto per farne parte integrante (All. C).
4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla notifica del presente
atto, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione
tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di L. 2.360.000.000
(duemiliardi trecentosessantamilioni) corrispondenti a 1.218.838 Euro ai
sensi dellart. 7 co. III L.R. 69/1978.
Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni
Comunali di Carmagnola e Carignano (TO) e allEnte di Gestione.
La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto
al termine temporale previsto al punto 1.
La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso
scritto da parte del beneficiario.
5. La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella stipulata
in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 181 del 21/12/1998
ed è comprensiva della cauzione aggiuntiva finalizzata a tutelare il recupero
e la rinaturazione della fascia di rispetto compresa tra lago di cava e
fiume Po richiesta dellEnte di Gestione dellArea Protetta e dallautorizzazione
n. 33 del 26 gennaio 2000 del Comune di Carmagnola.
6. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente
determinazione e negli Allegati A e B o la mancata stipulazione della convenzione
di cui al punto 3 costituiscono motivo per lavvio della procedura di decadenza
dellautorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978.
7. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola
e allEnte di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale
del Po - tratto torinese, per opportuna conoscenza e per i compiti di
vigilanza ai sensi della L.R. 69/1978.
8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed
Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
9. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 3 marzo 2000, n. 36
Vito Valsania