Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 3 marzo 2000, n. 35

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Ditta Carbocalcio Cuneese per l’ampliamento della coltivazione e il recupero ambientale della Real Cava Marmorea sita in Comune di Valdieri (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Marmorea del Comune di Valdieri (CN), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Ditta Carbocalcio Cuneese S.p.A. con sede in Frazione San Lorenzo 3/a in Comune di Valdieri (CN) non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle LL.RR. 69/1978, 45/1989 e L. 431/1985 dovrà tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) regimazione delle acque nell’area di cava e previsione di conferimento delle stesse fino ad una struttura che dovrà essere verificata secondo i nuovi apporti massimi sotto il profilo quantitativo e temporale;

b) sistemazione dell’impluvio posto tra le quote 40 - 880 m nella zona Sud-Est in proprietà della ditta, prospiciente la Strada Provinciale a valle dello stabilimento;

c) convenzione con l’Amministrazione Provinciale per la manutenzione ed eventuale adeguamento del sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale riguardante le strutture di competenza della suddetta Amministrazione;

d) progetto esecutivo di recupero ambientale che preveda una sistemazione finale maggiormente consona con l’assetto morfologico locale con collegamenti tra gradoni e riporto di materiale sui gradoni;

e) quantificazione dei volumi di terreno necessario per la realizzazione degli interventi di recupero; qualora necessitino apporti esterni sia indicata la provenienza e la natura;

f) proposte di miglioramento degli interventi di recupero già eseguiti con particolare riferimento al ciglio superiore degli scavi (quota 1.100 m circa);

g) realizzazione di barriere alberate a monte della strada provinciale;

h) valutazione degli impatti provocati dai livelli di rumorosità e di polverosità connessi con l’attività di cava, dei mezzi d’opera e dell’attività di trasformazione.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania