Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 16.4
Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase
di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo allistanza
della Ditta Carbocalcio Cuneese per lampliamento della coltivazione e
il recupero ambientale della Real Cava Marmorea sita in Comune di Valdieri
(CN)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località
Marmorea del Comune di Valdieri (CN), presentato ai sensi dellarticolo
10 L.R. 40/1998 dalla Ditta Carbocalcio Cuneese S.p.A. con sede in Frazione
San Lorenzo 3/a in Comune di Valdieri (CN) non deve essere sottoposto alla
fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dellart.
12 L.R. 40/1998.
2. Leventuale progetto esecutivo, relativo allistanza in oggetto, presentata
ai sensi delle LL.RR. 69/1978, 45/1989 e L. 431/1985 dovrà tenere conto
necessariamente delle seguenti indicazioni:
a) regimazione delle acque nellarea di cava e previsione di conferimento
delle stesse fino ad una struttura che dovrà essere verificata secondo
i nuovi apporti massimi sotto il profilo quantitativo e temporale;
b) sistemazione dellimpluvio posto tra le quote 40 - 880 m nella zona
Sud-Est in proprietà della ditta, prospiciente la Strada Provinciale a
valle dello stabilimento;
c) convenzione con lAmministrazione Provinciale per la manutenzione ed
eventuale adeguamento del sistema di drenaggio delle acque di scorrimento
superficiale riguardante le strutture di competenza della suddetta Amministrazione;
d) progetto esecutivo di recupero ambientale che preveda una sistemazione
finale maggiormente consona con lassetto morfologico locale con collegamenti
tra gradoni e riporto di materiale sui gradoni;
e) quantificazione dei volumi di terreno necessario per la realizzazione
degli interventi di recupero; qualora necessitino apporti esterni sia indicata
la provenienza e la natura;
f) proposte di miglioramento degli interventi di recupero già eseguiti
con particolare riferimento al ciglio superiore degli scavi (quota 1.100
m circa);
g) realizzazione di barriere alberate a monte della strada provinciale;
h) valutazione degli impatti provocati dai livelli di rumorosità e di polverosità
connessi con lattività di cava, dei mezzi dopera e dellattività di trasformazione.
3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di
cui allart. 9 della L.R. 40/1998.
4. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 3 marzo 2000, n. 35
Vito Valsania