Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 24 febbraio 2000, n. 33

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società Buzzi Unicem S.p.A. per il rinnovo della coltivazione e recupero ambientale della cava Gavota nei Comuni di Robilante e Roccavione (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di rinnovo della coltivazione e recupero ambientale della cava Gavota nei Comuni di Robilante e Roccavione (CN), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Società Buzzi Unicem S.p.A. con sede in Via Luigi Buzzi n. 6 in Comune di Casale (AL) non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle LL.RR. 69/1978 e 45/1989 e L. 431/1985 dovrà tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) progettazione esecutiva di regimazione delle acque che preveda la destinazione finale delle stesse;

b) progettazione di recupero ambientale provvisoria nelle aree basse dove è prevista la ripresa di coltivazione oltre il decimo anno;

c) progetto di coltivazione che preveda l’abbattimento con fette discendenti in funzione dell’operatività piena della cava in località Tetto Noisa in Comune di Roccavione; con esclusione della coltivazione per gradoni montanti nei banchi intermedi di scisti filladici posti tra il piazzale di base e il piazzale di quota 800 m;

d) nella presentazione del progetto di rinnovo proposte soluzioni migliorative anche diverse da quelle attuali, concernenti lo scarico del materiale del piazzale superiore a quello inferiore al fine di ridurre i rischi di polverosità e di garantire la sicurezza dei lavoratori;

e) il progetto di recupero ambientale deve prevedere fasi di realizzazione in corso d’opera.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania