Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 24 febbraio 2000, n. 32

Art. 10 L.R. 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Ditta La Beola S.n.c. per la coltivazione della cava di beola detta I Piod sita in località Ponte Masone in Comune di Vogogna (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di coltivazione della cava di beola detta I Piod sita in località Ponte della Masone del Comune di Vogogna (VB), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Ditta La Beola S.n.c. di Guglielmi Giovanni e C. con sede in Via Nazionale Dresio n. 134 in Comune di Vogogna (VB) non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle LL.RR. 69/1978, 45/1989 e L. 431/1985 dovrà tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) la coltivazione del banco sia limitata alla quota 340 m s.l.m. e a seguito dell’asportazione della vecchia discarica sia dato immediatamente seguito agli interventi di recupero ambientale sul versante della deponia asportata;

b) sia progettata la regimazione delle acque superficiali e di lavorazione verificando con calcoli il dimensionamento delle nuove opere da realizzare e di quelle già eventualmente esistenti;

c) sia valutato l’impatto dovuto alle polveri e al rumore anche nei confronti dell’ambiente esterno alla cava;

d) il progetto preveda una valutazione economica per quanto concerne gli oneri dovuti al recupero ambientale nonchè una serie di immagini in prospettiva frontale di elaborazione riferite allo sviluppo degli interventi di recupero ambientale proiettato nel tempo;

e) il progetto preveda una fascia di scopertura al ciglio in funzione delle caratteristiche geostrutturali e della messa in sicurezza del sito, nonchè la valutazione di compatibilità dell’intorno significativo ai sensi della L.R. 45/1989;

f) inoltre la realizzazione di progetto verifichi l’interferenza eventuale del traffico di cava con la viabilità provinciale e nei confronti delle abitazioni sottostanti; in caso di accertata interferenza siano progettati interventi di mitigazione.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania