Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 16.4
Art. 10 L.R. 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di
valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo allistanza
della Ditta La Beola S.n.c. per la coltivazione della cava di beola detta
I Piod sita in località Ponte Masone in Comune di Vogogna (VB)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di coltivazione
della cava di beola detta I Piod sita in località Ponte della Masone del
Comune di Vogogna (VB), presentato ai sensi dellarticolo 10 L.R. 40/1998
dalla Ditta La Beola S.n.c. di Guglielmi Giovanni e C. con sede in Via
Nazionale Dresio n. 134 in Comune di Vogogna (VB) non deve essere sottoposto
alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi
dellart. 12 L.R. 40/1998.
2. Leventuale progetto esecutivo, relativo allistanza in oggetto, presentata
ai sensi delle LL.RR. 69/1978, 45/1989 e L. 431/1985 dovrà tenere conto
necessariamente delle seguenti indicazioni:
a) la coltivazione del banco sia limitata alla quota 340 m s.l.m. e a seguito
dellasportazione della vecchia discarica sia dato immediatamente seguito
agli interventi di recupero ambientale sul versante della deponia asportata;
b) sia progettata la regimazione delle acque superficiali e di lavorazione
verificando con calcoli il dimensionamento delle nuove opere da realizzare
e di quelle già eventualmente esistenti;
c) sia valutato limpatto dovuto alle polveri e al rumore anche nei confronti
dellambiente esterno alla cava;
d) il progetto preveda una valutazione economica per quanto concerne gli
oneri dovuti al recupero ambientale nonchè una serie di immagini in prospettiva
frontale di elaborazione riferite allo sviluppo degli interventi di recupero
ambientale proiettato nel tempo;
e) il progetto preveda una fascia di scopertura al ciglio in funzione delle
caratteristiche geostrutturali e della messa in sicurezza del sito, nonchè
la valutazione di compatibilità dellintorno significativo ai sensi della
L.R. 45/1989;
f) inoltre la realizzazione di progetto verifichi linterferenza eventuale
del traffico di cava con la viabilità provinciale e nei confronti delle
abitazioni sottostanti; in caso di accertata interferenza siano progettati
interventi di mitigazione.
3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di
cui allart. 9 della L.R. 40/1998.
4. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 24 febbraio 2000, n. 32
Vito Valsania