Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 13.4
Rinnovo concessione azienda-faunistico-venatoria Cellarengo (AT)
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996
e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri
in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale
e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
vista la determinazione dirigenziale n. 363 dell11.12.1998 con la quale
è stata confermata e rinnovata lazienda faunistico-venatoria Cellarengo
di complessivi ha 731, ricadente nella zona faunistica di pianura della
Provincia di Asti, in favore del Sig. Ghignone Antonio Piero, fino al 31.1.2000;
vista listanza presentata, in data 30.6.1999, dal Sig. Ghignone Antonio
Piero, in qualità di direttore concessionario, intesa a ottenere il rinnovo
della concessione della suddetta azienda; preso atto della dichiarazione
resa dal concessionario che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale
si è verificato nello stato di fatto dellazienda faunistico-venatoria;
preso atto che il Consorzio è automaticamente rinnovato fino al 25.4.2006
ai sensi dellart. 3 dello Statuto approvato dallAssemblea in data 25.4.1976
repertorio n. 22049;
constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle
disposizioni vigenti;
ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza, del direttore concessionario,
rinnovando fino al 31.1.2005 la concessione alle stesse condizioni e modalità
di cui alla determinazione dirigenziale n. 363 dell11.12.1998;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
vista la l.r. 70/96;
determina
Di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata
Cellarengo di complessivi ha 731, ricadente nella zona faunistica di
pianura della Provincia di Asti per larea delimitata nella planimetria
agli atti, in favore del Sig. Ghignone Antonio Piero, fino al 31.1.2005;
Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella
L.R. 70/96, nella D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni
e nella determinazione dirigenziale n. 363 dell11.12.1998.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 23 febbraio 2000, n. 25
Vito Sorbilli