Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 13.4
D.D. 23 febbraio 2000, n. 25

Rinnovo concessione azienda-faunistico-venatoria “Cellarengo” (AT)

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 363 dell’11.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico-venatoria “Cellarengo” di complessivi ha 731, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, in favore del Sig. Ghignone Antonio Piero, fino al 31.1.2000;

vista l’istanza presentata, in data 30.6.1999, dal Sig. Ghignone Antonio Piero, in qualità di direttore concessionario, intesa a ottenere il rinnovo della concessione della suddetta azienda; preso atto della dichiarazione resa dal concessionario che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale si è verificato nello stato di fatto dell’azienda faunistico-venatoria;

preso atto che il Consorzio è automaticamente rinnovato fino al 25.4.2006 ai sensi dell’art. 3 dello Statuto approvato dall’Assemblea in data 25.4.1976 repertorio n. 22049;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza, del direttore concessionario, rinnovando fino al 31.1.2005 la concessione alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 363 dell’11.12.1998;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

vista la l.r. 70/96;

determina

Di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “Cellarengo” di complessivi ha 731, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti per l’area delimitata nella planimetria agli atti, in favore del Sig. Ghignone Antonio Piero, fino al 31.1.2005;

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 70/96, nella D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni e nella determinazione dirigenziale n. 363 dell’11.12.1998.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Vito Sorbilli