Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 13.4
Rinnovo concessione azienda-faunistico-venatoria Bisio (AL)
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996
e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri
in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale
e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
vista la determinazione dirigenziale n. 253 del 26.10.1998 con la quale
è stata confermata e rinnovata lazienda faunistico-venatoria Bisio di
complessivi ha 777, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia
di Alessandria, in favore del Sig. Gemme Ernesto, fino al 31.1.2000;
vista listanza presentata, in data 28.6.1999, dal Sig. Gemme Ernesto,
in qualità di direttore concessionario, intesa a ottenere il rinnovo della
concessione della suddetta azienda; preso atto della dichiarazione resa
dal concessionario che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale
si è verificato nello stato di fatto dellazienda faunistico-venatoria;
Visto il verbale di assemblea straordinaria del Consorzio, in data 27.7.1999
repertorio n. 75291, con il quale viene rinnovato il consorzio fino al
31.12.2008;
constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle
disposizioni vigenti;
ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza, del direttore concessionario,
rinnovando fino al 31.1.2009 la concessione alle stesse condizioni e modalità
di cui alla determinazione dirigenziale n. 253 del 26.10.1998;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
vista la l.r. 70/96;
determina
Di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata
Bisio di complessivi ha 777, ricadente nella zona faunistica di pianura
della Provincia di Alessandria per larea delimitata nella planimetria
agli atti, in favore del Sig. Gemme Ernesto, fino al 31.1.2009;
Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella
L.R. 70/96, nella D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni
e nella determinazione dirigenziale n. 253 del 26.10.1998.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 23 febbraio 2000, n. 24
Vito Sorbilli