Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 13.4
D.D. 23 febbraio 2000, n. 22

Art. 13, comma 12, L.R. 70/96. Autorizzazione allo svolgimento di gare a carattere internazionale per cani da caccia nell’azienda faunistico-venatoria “Costa Merlassino” (AL)

Visto l’art. 13, comma 12 della l.r. 70/96, in base al quale la Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, può autorizzare gare di caccia pratica per cani a carattere regionale, nazionale ed internazionale all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie anche con facoltà di sparo e nelle aziende faunistico-venatorie senza facoltà di sparo;

vista l’istanza in data 9.12.1999 con la quale il Direttore concessionario dell’azienda faunistico-venatoria “Costa Merlassino” (AL) chiede di poter organizzare gara di cani da caccia, senza facoltà di sparo, a carattere regionale nei giorni 26 - 27 febbraio, 11 - 12 marzo, 26 marzo, 30 - 31 agosto - 2 - 3 settembre 2000;

vista la documentazione relativa alle modalità di svolgimento delle gare;

ritenuto, pertanto, di autorizzare l’azienda faunistico-venatoria suddetta allo svolgimento della gara dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, secondo il programma della manifestazione e nel rispetto dei seguenti adempimenti:

- ogni gara deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;

- ripristino del campo di gara e delle sue immediate vicinanze in condizioni di pulizia;

- delimitazione del campo di gara al fine dell’ammissione al medesimo dei soli concorrenti;

- l’eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia;

- responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento delle gare è il concessionario;

- i partecipanti devono raggiungere il campo di gara con il cane al guinzaglio;

- la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell’autorità veterinaria competente per territorio;

- gli esemplari di fauna selvatica di allevamento immessi sul campo di gara devono essere, ai sensi dell’art. 30, comma 7 della l.r. 70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati;

- è fatto divieto di sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica a maltrattamenti e sevizie;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

determina

Di autorizzare per le motivazioni in premessa illustrate, il direttore concessionario dell’azienda faunistico-venatoria “Malvicino” (AL) allo svolgimento della gara dei cani da caccia a carattere regionale, senza facoltà di sparo, nei giorni 26 - 27 febbraio, 11 - 12 marzo, 26 marzo, 30 - 31 agosto, 2 - 3 settembre 2000, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 70/96 e nel rispetto delle modalità e degli adempimenti di cui in premessa.

La presente determinazione sarà trasmessa al Direttore concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Il Dirigente responsabile
Vito Sorbilli