Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 13.4
Art. 13 comma 8, L.R. 70/96. Istituzione zone per laddestramento, lallenamento
e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo nellazienda
agri-turistico-venatoria La Baraggia (BI). Revoca e nuova istituzione
Visto lart. 13, comma 8, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70
in base al quale nelle aziende agri-turistico-venatorie, vengono istituite
con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari,
le zone destinate alladdestramento, allallenamento ed alle gare dei cani
da caccia di cui al comma 5 del predetto articolo;
considerato che il citato comma 8 dellarticolo 13 stabilisce altresì che
con il provvedimento di costituzione delle predette zone vengono definiti
i criteri distituzione, rinnovo, revoca gestione ed i relativi periodi
di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, trasmessa ai soggetti interessati
con nota n. 2958 del 30.7.1998, con la quale, tra laltro, sono state definite
le linee guida alle quali il direttore concessionario deve attenersi in
ordine allistituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per laddestramento,
allenamento e prove dei cani da caccia nelle zone agri-turistico-venatorie;
vista la D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999;
vista la determinazione dirigenziale n. 293 dell11.11.1998 con la quale
è stata approvata la trasformazione dellazienda faunistico-venatoria La
Baraggia nellomonima azienda agri-turistico-venatoria pari a ha 1738,
e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005 a favore del Sig. Cavallazzi
Luciano;
vista la determinazione dirigenziale n. 81 del 24.3.1999 con la quale,
nella suddetta azienda, sono state istituite, sino al 31.1.2005, due zone,
individuate con le lettere A e B nella planimetria agli atti ed aventi
rispettivamente una superficie di ha 270.28 ed ha 191.31, per laddestramento,
lallenamento e le prove dei cani da caccia da ferma, con facoltà di sparo
di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie:
fagiano, starna e quaglia;
vista listanza in data 3.12.1999, del suddetto Sig. Cavallazzi Luciano,
volta ad ottenere la revoca della zona avente una superficie di ha 191.31
e listituzione di una nuova zona, individuata nella relativa planimetria
agli atti con la lettera B ed avente superficie pari ad ha 81.10, da
adibire alladdestramento, allallenamento ed alle prove dei cani da caccia
da ferma con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento
appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia;
dato atto che ai fini dellistituzione della nuova zona il direttore concessionario
ha presentato la documentazione prevista dallart. 2, comma 1, dellallegato
alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998:
- verbale di Assemblea in data 27.6.1997 attestante lassenso dei proprietari
o possessori dei fondi allistituzione delle zone in argomento (tipo c);
- planimetria catastale dellazienda agri-turistico-venatoria comprensiva
della zona di cui viene chiesto il rinnovo e della nuova zona che si intende
costituire;
- regolamento di gestione della zona ai sensi dellart. 4, comma 2, del
citato allegato;
verificata in sede istruttoria la conformità degli atti presentati con
quelli richiesti dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 ivi compreso
il regolamento di gestione della zona di addestramento, allenamento e prove
dei cani da caccia;
ritenuto pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del direttore
concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 13 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
visto lart. 13 della l.r. 70/96
determina
- Di revocare nellazienda agri-turistico-venatoria La Baraggia (BI) la
zona per laddestramento, lallenamento e le prove dei cani da caccia da
ferma con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento
appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia istituita
con determinazione dirigenziale n. 81 del 24.3.1999, individuata nella
planimetria catastale agli atti ed avente superficie pari ad ha 191.31;
- di istituire, nella suddetta azienda, una zona, individuata nella relativa
planimetria agli atti con la lettera B, per laddestramento, lallenamento
e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo, di tipo C,
su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano,
starna e quaglia ed avente la superficie di ha 81.10;
La suddetta zona è istituita a decorrere dal 15 febbraio 2000 sino al 31.1.2005,
data di scadenza della concessione dellazienda agri-turistico-venatoria;
Anche per la suddetta nuova zona il concessionario è tenuto al rispetto
delle disposizioni contenute nella l.r. 70/96, delle linee guida approvate
con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998, del regolamento di gestione predisposto
dal medesimo ed in particolare allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. Lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e gare dei
cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro
che siano autorizzati dal medesimo.
Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera ee) dellart.
53 della legge regionale 70/96.
2. In caso di variazione della durata di validità della zona, della superficie
e della localizzazione della zona, delle specie di fauna selvatica immesse
e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione
al Presidente della Giunta regionale, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Lattività di addestramento e allenamento cani è consentita, a decorrere
dal 15 gennaio, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, sino al 15
maggio.
Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento
e allenamento cani è consentito lesercizio dellattività venatoria.
4. Per lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove
dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.
I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nella zona
di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dellassicurazione
di cui allart. 35 della l. r. 70/96.
5. Nelle zone di cui allart. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è
consentito laccesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da
un cane.
Resta fermo il divieto previsto dallart. 49, comma 1, lett. C).
Nella stessa zona lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì
e venerdì.
6. Il Concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante
la liceità dellabbattimento della fauna selvatica allinterno della zona
di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno e numero dei capi
abbattuti.
7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate
sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.
8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a
risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nellespletamento
delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati
da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20
per 30, recanti la dicitura:
Azienda agri-turistico-venatoria:
zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C art.
13 l.r. 70/96".
10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito
dallart. 50 della l.r. 70/96.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 7 febbraio 2000, n. 15
Vito Sorbilli