Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 24
D.D. 22 marzo 2000, n. 211

Acquedotto Consorziale di Borgomanero Gozzano ed Uniti (NO). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione dell’area di salvaguardia dei tre pozzi denominati Prazzole 1 e 2, e Santa Cristina, ubicati nel Comune di Borgomanero

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei tre pozzi denominati: Prazzole 1 e 2, e Santa Cristina; che alimentano l’Acquedotto Consorziale di Borgomanero Gozzano ed Uniti, ubicati nel Comune di Borgomanero, sono ridefinite come risulta nelle due planimetrie Tav 5-6/bis, in scala 1:2500 e Tav 7/bis, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi, è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, come di seguito indicati:

- pozzo Prazzole 1, Q = 34 l/s;

- pozzo Prazzole 2, Q = 40 l/s;

- pozzo Santa Cristina, Q = 5 l/s;

l’utilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione delle aree di salvaguardia.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Borgomanero dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati;

- all’interno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e all’Acquedotto Consorziale di Borgomanero Gozzano ed Uniti, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

L’Acquedotto Consorziale di Borgomanero Gozzano ed Uniti, d’intesa con il Comune di Borgomanero e il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalle sorgenti dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto, in conformità alle disposizioni dell’art. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- adeguare il sistema di sollevamento e di misura dei pozzi, in modo da limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente ridefinizione;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13;

- verificare che l’attività dell’azienda metalmeccanica dotata di impianto di verniciatura, esistente all’interno della zona di rispetto allargata dei pozzi Prazzole 1 e 2, non costituisca un rischio di peggioramento per qualità delle acque dei pozzi mediante gli scarichi.

- provvedere alla realizzazione dei lavori per l’allontanamento delle aree di salvaguardia, delle acque di dilavamento provenienti da piazzali e strade;

- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica delle acque superficiali scorrenti all’interno dell’area di salvaguardia e delle qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi in argomento;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello

strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Acquedotto Consorziale di Borgomanero Gozzano ed Uniti è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio