Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 24
D.D. 22 marzo 2000, n. 210

Comune di Cavaglià (BI). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale ubicato in località Piscina

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale di Cavaglià, ubicato in Località Piscina, è ridefinita come risulta nella planimetria 10, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 15 l/s. L’utilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione dell’area di salvaguardia.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate all’interno della zona di rispetto le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Cavaglià, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi urbanistici ed edilizi che non comportino l’aumento del carico inquinante;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno della zone di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Cavaglià, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Cavaglià, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalle sorgenti dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta e delle zone di rispetto, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente definizione;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo alle fognature esistenti all’interno della zona di rispetto allargata segnalate dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, anche attraverso la realizzazione di un piezometro, secondo le indicazioni dell’ARPA, qualora non si individuino pozzi esistenti idonei allo scopo;

- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola e non vengano utilizzati fertilizzanti per il tappeto erboso del campo sportivo e diserbanti per il mantenimento dell’area adibita a parcheggio;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Cavaglià è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio