Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 24
Comune di Cavaglià (BI). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo
21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione dellarea di salvaguardia
del pozzo dellacquedotto comunale ubicato in località Piscina
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo dellacquedotto comunale di Cavaglià,
ubicato in Località Piscina, è ridefinita come risulta nella planimetria
10, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dallart. 21
del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente
dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone,
pari a 15 l/s. Lutilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione
dellarea di salvaguardia.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88, come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate allinterno
della zona di rispetto le seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Cavaglià, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico
con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti,
regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie
di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire
solo gli interventi urbanistici ed edilizi che non comportino laumento
del carico inquinante;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno della zone di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Cavaglià, il programma di rotazione
agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto
del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Cavaglià, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi
di compromissione delle risorse idriche captate dalle sorgenti dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta e delle zone
di rispetto, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R.
236/88 e successive modificazioni;
- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da
limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente definizione;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica di tenuta
degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo
alle fognature esistenti allinterno della zona di rispetto allargata segnalate
dallAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della
qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, anche attraverso la realizzazione
di un piezometro, secondo le indicazioni dellARPA, qualora non si individuino
pozzi esistenti idonei allo scopo;
- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto
allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola
e non vengano utilizzati fertilizzanti per il tappeto erboso del campo
sportivo e diserbanti per il mantenimento dellarea adibita a parcheggio;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno della zona di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso
Comune di Cavaglià è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Il Direttore regionale
D.D. 22 marzo 2000, n. 210
Salvatore De Giorgio