Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 24
Comune di Roccaforte Ligure (AL). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88
e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione delle aree
di salvaguardia delle due sorgenti che alimentano lacquedotto comunale
ubicate in località Campo dei Re
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia delle due sorgenti che alimentano lacquedotto
comunale ubicate in località Campo dei Re, sono ridefinite come segue
- zona di tutela assoluta (ZTA), aventi forma rettangolare e estensione,
a partire dal bottino di presa di ciascuna sorgente di: quaranta metri
a monte, dieci metri a valle e trenta metri lateralmente; tale zona a norma
dellart. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni è adibita esclusivamente
ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
- zona di rispetto (ZR), comune ad entrambe le sorgenti, avente forma poligonale
chiusa che comprende il bacino di alimentazione delle due sorgenti: Nella
zona di rispetto sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart.
6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del
D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.
Larea di salvaguardia sopra definita, è rappresentata con le relative
dimensioni e con lindicazione delle particelle catastali interessate nella
planimetria in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88, come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate allinterno
della zona di rispetto le seguenti strutture ed attività:
- è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali;
per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Roccaforte Ligure,
dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa
tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti
al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè
agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
nella medesima normativa dovranno essere regolamentati gli interventi di
messa in sicurezza dellarea cimiteriale tenuto conto del divieto dellart.
6, punto 1, lettera e) del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati;
sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni
urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione
potrà consentire solo gli interventi urbanistici ed edilizi che non comportino
laumento del carico inquinante;
- le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate
in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M.
19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Roccaforte Ligure, il programma
di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi
nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Roccaforte Ligure, dintesa con il competente Dipartimento
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento
di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre
i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalle sorgenti
dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta e della zona
di rispetto, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R.
236/88 e successive modificazioni;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica di tenuta
degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, procedendo ad allacciare
i fabbricati esistenti allinterno della (ZR) non ancora collegati;
- verificare lo stato di consistenza della fognatura esistente a servizio
della Frazione Corti per accertare lassoluta garanzia di tenuta. La fossa
imhoff esistente allinterno della (ZR)) dovrà inoltre essere spostata
allesterno della medesima zona;
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della
qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, con specifico riferimento
ai centri di rischio segnalati dallARPA;
- verificare che le attività agricole interessanti larea di salvaguardia
siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno della zona di rispetto ristretta ed allargata;
- con la ridefinizione in argomento, il cimitero esistente ricade parzialmente
allinterno della zona di rispetto e, pertanto, risulta incompatibile con
larea di salvaguardia delle sorgenti e con le necessità di tutela delle
acque.
Ogni eventuale ampliamento del cimitero dovrà di conseguenza essere realizzato
allesterno dellarea di salvaguardia; nel frattempo non potranno essere
autorizzare le sepolture nel terreno ma esclusivamente in loculi fuori
terra.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso
Comune di Roccaforte Ligure è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti
provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano
e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla
popolazione interessata.
Il Direttore regionale
D.D. 22 marzo 2000, n. 209
Salvatore De Giorgio