Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 24
D.D. 22 marzo 2000, n. 209

Comune di Roccaforte Ligure (AL). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione delle aree di salvaguardia delle due sorgenti che alimentano l’acquedotto comunale ubicate in località Campo dei Re

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia delle due sorgenti che alimentano l’acquedotto comunale ubicate in località Campo dei Re, sono ridefinite come segue

- zona di tutela assoluta (ZTA), aventi forma rettangolare e estensione, a partire dal bottino di presa di ciascuna sorgente di: quaranta metri a monte, dieci metri a valle e trenta metri lateralmente; tale zona a norma dell’art. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni è adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

- zona di rispetto (ZR), comune ad entrambe le sorgenti, avente forma poligonale chiusa che comprende il bacino di alimentazione delle due sorgenti: Nella zona di rispetto sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.

L’area di salvaguardia sopra definita, è rappresentata con le relative dimensioni e con l’indicazione delle particelle catastali interessate nella planimetria in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate all’interno della zona di rispetto le seguenti strutture ed attività:

- è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Roccaforte Ligure, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse; nella medesima normativa dovranno essere regolamentati gli interventi di messa in sicurezza dell’area cimiteriale tenuto conto del divieto dell’art. 6, punto 1, lettera e) del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi urbanistici ed edilizi che non comportino l’aumento del carico inquinante;

- le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Roccaforte Ligure, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Roccaforte Ligure, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalle sorgenti dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta e della zona di rispetto, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, procedendo ad allacciare i fabbricati esistenti all’interno della (ZR) non ancora collegati;

- verificare lo stato di consistenza della fognatura esistente a servizio della Frazione Corti per accertare l’assoluta garanzia di tenuta. La fossa imhoff esistente all’interno della (ZR)) dovrà inoltre essere spostata all’esterno della medesima zona;

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, con specifico riferimento ai centri di rischio segnalati dall’ARPA;

- verificare che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata;

- con la ridefinizione in argomento, il cimitero esistente ricade parzialmente all’interno della zona di rispetto e, pertanto, risulta incompatibile con l’area di salvaguardia delle sorgenti e con le necessità di tutela delle acque.

Ogni eventuale ampliamento del cimitero dovrà di conseguenza essere realizzato all’esterno dell’area di salvaguardia; nel frattempo non potranno essere autorizzare le sepolture nel terreno ma esclusivamente in loculi fuori terra.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Roccaforte Ligure è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio