ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

ASL n. 17 - Savigliano (Cuneo)

Accordo di Programma tra A.S.L. 17 e Comune di Saluzzo per l’Ospedale Civile di Saluzzo (art. 27 Legge 142/90) - Modifica a precedente accordo sottoscritto il 19.9.1999


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Industria

Apertura di cava di gneiss in località Croppola in Comune di Montecrestese (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - lavori di ricostruzione della passerella aerea di attraversamento del Torrente Strona di Guardabosone in località Ponte Rosso in Comune di Postua (VC) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della proceduta di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - lavori di completamento della rete irrigua primaria e potenziamento delle risorse idriche dell’invaso sul Torrente Ostola - Opere idrauliche a difesa dell’attraversamento del torrente Strona in Comune di Guardabosone (VC) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della proceduta di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di autorizzazione ai sensi R.D. 523/1904 - Esecuzione lavori di sistemazione Rio Valasco - Comune di Valdieri - loc. Giardino Botanico “Valderia” Terme di Valdieri

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Busca F.lli Snc - Richiesta autorizzazione per costruzione scogliera di protezione lungo un tratto spondale ex T. Cherasca e Rio Gaiola in Comune di Diano d’Alba

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica denominato Torrente Varaita con cavo sotterraneo staffato al ponte in Comune di Frassino - costruzione impianto elettrico a 15.000 V

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica Torrente Brobbio in Comune di Beinette con linea elettrica a 15 kV


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Luserna San Giovanni (Torino)

Modifica Statuto Comunale (Deliberazione C.C. n. 7 del 8/2/2000 esaminata dal CO.RE.CO. senza riscontro di vizi di legittimità nella seduta del 28/2/2000

Comune di Rondissone (Torino)

Statuto comunale

Comune di Prato Sesia (Novara)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

ASL n. 13 - Novara

Regolamento per il trattamento dei dati personali da parte dell’A.S.L. 13 (art. 22, comma 3-bis, L. 31 dicembre 1996, n. 675)

Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o ATC - Biella

Avviso

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino

Avviso

Comune di Armeno (Novara)

Estratto avviso d’asta pubblica per vendita di edificio ex Asilo Sappa e di terreno pertinenziale all’edificio

Comune di Asti

Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 10 febbraio 2000 - Oggetto: Approvazione Piano di recupero per la ristrutturazione di fabbricato esistente in Asti, frazione Valmaggiore - Intestatario: Sequino Cinzia - Provvedimenti

Comune di Barolo (Cuneo)

Piano di recupero di iniziativa privata, art. 41 bis, L.R. 5.12.1977, n. 56 s.m.i.

Comune di Beinasco (Torino)

Emissione Bando di Concorso Generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disponibili per risulta nel Comune di Beinasco - ambito territoriale n. 12

Comune di Bellinzago Novarese (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 6 aprile 2000, esecutiva in data 11 maggio 2000, avente per oggetto: “Revoca della Deliberazione Consiliare n. 65 del 21.12.1999 e riapprovazione del Regolamento Edilizio Comunale” conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 548-9691 del 27 luglio 99, ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 19

Comune di Berzano San Pietro (Asti)

Avviso - L.R. 21 novembre 1996 n. 86 - Comunalizzazione tratto di strada tra S.C. “Valle Gobbo” e la “C.na Pentenero”

Comune di Bolzano Novarese (Novara)

Avviso

Comune di Boves (Cuneo)

Ufficio Tecnico - Sez. Edilizia Privata/Urbanistica - Piano Regolatore Generale Comunale Variante Parziale n. 2/2000 - Adozione

Comune di Carmagnola (Torino)

Avviso di deposito della deliberazione consiliare di approvazione piano per gli insediamenti produttivi - delimitazione delle aree A.D. 1a/parte, ai sensi dell’art. 27 della L. 865/1971 e dell’art. 42 e S.M.I. L.R. 56/1977

Comune di Cuneo

Decreto n. 80

Comune di Domodossola (Verbano Cusio Ossola)

Avviso

Comune di Frinco (Asti)

Avviso di approvazione regolamento edilizio

Comune di Gaglianico (Biella)

Estratto regolamento edilizio comunale

Comune di Ghislarengo (Vercelli)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 4.4.2000 “Approvazione Regolamento Edilizio”

Comune di La Morra (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25.2.2000 - Sdemanializzazione tratti di strade comunali

Comune di Margarita (Cuneo)

L.R. 8.7.1999 n. 19 - Regolamento edilizio comunale - Approvazione

Comune di Mondovì (Cuneo)

L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, art. 41 bis - Piano di Recupero in ambito “Ab/Rt” di PRGC in Mondovì Rione Borgheletto

Comune di Mondovì (Cuneo)

L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, art. 41 bis - Piano di recupero in ambito “Br1" di PRGC in Mondovì Altipiano

Comune di Montanaro (Torino)

Adeguamento tariffe acquedotto

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 2/2000 (F83) - Espropriazione aree occorse per la costruzione tratto di marciapiede in via Rusca angolo via Monte Bianco - Decreto definitivo di esproprio

Comune di Roccavione (Cuneo)

Estratto avviso di asta pubblica per l’alienazione di capannone prefabbricato e relativa area di pertinenza in Via Angelo Boffa di Roccavione

Comune di San Damiano d’Asti (Asti)

Variante 1 bis al P.R.G.C. - adozione progetto

Comune di San Damiano d’Asti  (Asti)

Variante 2 bis in itinere alle controdeduzioni delle osservazioni della Regione Piemonte alla 2 variante al P.R.G.C. - adozione progetto

Comune di San Damiano d’Asti  (Asti)

Piano delle aree per insediamenti produttivi - adozione progetto

Comune di San Sebastiano da Po (Torino)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10 Febbraio 2000 - Acquisizione di aree private costituenti la strada privata denominata “Via Montamisè”. Classificazione della medesima quale strada comunale

Comune di San Sebastiano da Po (Torino)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 Febbraio 2000 - Declassamento dei tratti di strada comunale “S. Lorenzo” e vicinale “Della Presidenta”

Comune di Trofarello (Torino)

Servizio Urbanistica - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26.7.1999 - Oggetto: Programma Integrato di Intervento convertito in Piano Particolareggiato, relativo all’Area “Bpr1" del P.R.G.C. - Approvazione Variante ai sensi dell’articolo 16 Legge 17.2.1992 n. 179 integrato e completato dalla legge regionale 9.4.1996 n. 18

Comune di Venasca (Cuneo)

Bando di concorso generale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Comune di Verrua Savoia (Torino)

Approvazione progetto definitivo variante n. 1 al P.R.G.I.

Comune di Volvera (Torino)

Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 5/5/2000. Piano di recupero presentato dalla sig.ra Avaro Marina da attuarsi sull’immobile sito in Volvera - via Porporato n. 18 - zona Ba 2 del P.R.G.C. - Adozione definitiva

Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano

Regolamento per la nomina dei membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo - Approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella seduta del 4 maggio 2000 - Regolamento per le nomine

Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 192/26590 del 13/4/2000: istanza per approvazione progetto per discarica di II cat. Tipo A per rifiuti inerti edili e terra provenienti da scavi in Strada Antica di Cassano - Proponente: Costruzioni Novesi S.r.l. - Novi Ligure

Provincia di Asti

Deliberazione giunta provinciale n. 19247 del 14/4/2000 - Impianti di valorizzazione e di pretrattamento di R.S.U. in località Valterza ad Asti - Approvazione delle modifiche ai progetti

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 115 - 104795 del 9-5-2000

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 4181 del 19/2/1999


ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

ASL n. 17 - Savigliano (Cuneo)

Accordo di Programma tra A.S.L. 17 e Comune di Saluzzo per l’Ospedale Civile di Saluzzo (art. 27 Legge 142/90) - Modifica a precedente accordo sottoscritto il 19.9.1999

Premesso che:

a) con deliberazione del Consiglio Comunale 21.7.1997, n. 98 e con deliberazione dell’Azienda U.S.L. 17 n. 1437 del 29.8.1997 è stata approvata la bozza dell’accordo di programma da stipularsi tra i due succitati soggetti per la realizzazione della centrale dei gas medicali e per la sistemazione complessiva dell’area di pertinenza dell’Ospedale Civile di Saluzzo;

b) in data 19.9.1997 il succitato accordo di programma è stato sottoscritto dai legali rappresentanti del Comune di Saluzzo e dell’Azienda U.S.L. 17;

c) in considerazione della richiesta avanzata dal Direttore Generale della A.S.L. 17 pervenuta al protocollo del Comune di Saluzzo in data 24.3.2000 al n. 6387, si è provveduto con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.3.2000 n. 41 ad approvare lo schema di accordo di programma in variante al precedente succitato;

d) successivamente con deliberazione del 13.4.2000 n. 677 lo schema di accordo di programma in variante al vigente è stato approvato dall’A.S.L. 17;

TRA

- l’Azienda Sanitaria Locale n. 17 (A.S.L.) con sede in Savigliano, Via Ospedali 14 - C.F./P. IVA 01127770046 rappresentata da Fabbricatore Dott. Antonio nella sua qualità di Direttore Generale;

E

- il Comune di Saluzzo con sede in Saluzzo, Via Macallè 9 - C.F./P. IVA 00244360046 rappresentato da Quaglia Stefano nella sua qualità di Sindaco -

si conviene quanto segue

1. Resta fermo tutto quanto convenuto tra i soggetti succitati nel precedente accordo di programma sottoscritto in data 19.9.1997 ad eccezione di quanto sancito al punto 3) dello stesso che viene sostituito integralmente con quanto riportato al seguente punto 2).

2. L’Azienda Sanitaria Locale n. 17 si impegna a realizzare il nuovo ingresso al Pronto Soccorso da Via del Follone inibendo per ragioni di sicurezza pubblica l’accesso da Vicolo dei Saraceni alle ambulanze.

Detto accesso da Vicolo dei Saraceni rimane a disposizione dell’A.S.L. 17 per esigenze diverse.

3. La sistemazione complessiva dell’area di pertinenza dell’Ospedale Civile di Saluzzo, sia per ciò che concerne gli accessi sia per ciò che concerne l’edificabile e la sua distribuzione sull’area stessa, risultano evidenziate sugli elaborati progettuali presentati contestualmente alla richiesta di modifica dell’accordo di programma originario, in data 24.3.2000 prot. 6387, a firma dell’arch. Renato Nasi di Saluzzo costituiti da relazione tecnica, tav. A, tav. B e tav. C che risultano allegati al presente accordo e sostitutivi di quelli presentati in data 23.4.1997.

4. In relazione al precedente punto il Comune di Saluzzo concede espressa autorizzazione all’A.S.L. 17 di edificare sul confine con la propria proprietà l’edificio a 2 piani fuori terra destinato ad officina, magazzino e deposito di cui è prevista la costruzione sul fronte della Via del Follone in corrispondenza del nuovo accesso al Pronto Soccorso.

Saluzzo, 11 maggio 2000

Per l’Azienda Sanitaria Locale n. 17
Il Direttore Generale
Antonio Fabbricatore

Per il Comune di Saluzzo
Il Sindaco
Stefano Quaglia


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Industria

Apertura di cava di gneiss in località Croppola in Comune di Montecrestese (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 11.5.2000 la Ditta Graniti Sassomare S.r.l. con sede in Masera (VB) località Colonia Solare 23 ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi alla coltivazione di una cava di gneiss in località Croppola di Montecrestese (VB) allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 9774 dell’11.5.2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’ing. Andrea Carpi del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile della Direzione Industria
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - lavori di ricostruzione della passerella aerea di attraversamento del Torrente Strona di Guardabosone in località Ponte Rosso in Comune di Postua (VC) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della proceduta di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40

In data 10-5-2000 il Consorzio Bonifica Baraggia Vercellese, con sede legale in Via F.lli Bandiera n. 16 13100 Vercelli ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 - Torino, ai sensi dell’articolo 1° comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi a “Lavori di ricostruzione della passerella aerea di attraversamento del Torrente Strona di Guardabosone in località Ponte Rosso in Comune di Postua” allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale (prot. 9465 del 10-5-2000) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30-12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Ing. Nino Chieppa - tel. O161/215129 - Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, e funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Luca De Antonis del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperite ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Settore
Nino Chieppa



Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - lavori di completamento della rete irrigua primaria e potenziamento delle risorse idriche dell’invaso sul Torrente Ostola - Opere idrauliche a difesa dell’attraversamento del torrente Strona in Comune di Guardabosone (VC) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della proceduta di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40

In data 10-5-2000 il Consorzio Bonifica Baraggia Vercellese, con sede legale in Via F.lli Bandiera n. 16 13100 Vercelli ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 - Torino, ai sensi dell’articolo 1° comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi a “Lavori di completamento della rete irrigua primaria e potenziamento delle risorse idriche dell’invaso sul Torrente Ostola. Opere idrauliche a difesa dell’attraversamento del Torrente Strona in Comune di Guardabosone (VC)” allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale (prot. 9464 del 10-5-2000) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30-12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Ing. Nino Chieppa - tel. O161/215129 - Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, e funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Roberto Crivelli del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperite ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Settore
Nino Chieppa



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di autorizzazione ai sensi R.D. 523/1904 - Esecuzione lavori di sistemazione Rio Valasco - Comune di Valdieri - loc. Giardino Botanico “Valderia” Terme di Valdieri

Data di avvio: 5/5/2000

N. di protocollo dell’istanza: 12428

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Busca F.lli Snc - Richiesta autorizzazione per costruzione scogliera di protezione lungo un tratto spondale ex T. Cherasca e Rio Gaiola in Comune di Diano d’Alba

Data di avvio: 8/5/2000

N. di protocollo dell’istanza: 12603

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Nicolangelo Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica denominato Torrente Varaita con cavo sotterraneo staffato al ponte in Comune di Frassino - costruzione impianto elettrico a 15.000 V

N. di protocollo dell’istanza: 9726 del 10/4/2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Signora Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica Torrente Brobbio in Comune di Beinette con linea elettrica a 15 kV

N. di protocollo dell’istanza: 9857 dell’11/4/2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Signora Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Luserna San Giovanni (Torino)

Modifica Statuto Comunale (Deliberazione C.C. n. 7 del 8/2/2000 esaminata dal CO.RE.CO. senza riscontro di vizi di legittimità nella seduta del 28/2/2000

Art. 20 - Composizione della Giunta

1º comma

“La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 6 Assessori”.

Il Sindaco
Piergiorgio Ghibo




Comune di Rondissone (Torino)

Statuto comunale

Indice

Elementi costitutivi

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Parte I
Ordinamento Strutturale

Titolo I
Organi Elettivi

Art. 7 - Organi e loro attribuzioni

Art. 8 - Consiglio comunale

Art. 9 - Sessioni e convocazione

Art. 10 - Linee programmatiche di mandato

Art. 11 - Commissioni

Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni

Art. 13 - Consiglieri

Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 15 - Gruppi consiliari

Art. 16 - Nomina della giunta

Art. 17 - La Giunta - Composizione - Funzionamento - Presidenza

Art. 18 - Cessazione dalla carica di Assessore

Art. 19 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

Art. 20 - Attribuzioni

Art. 21 - Deliberazione degli organi collegiali

Art. 22 - Sindaco

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 26 - Divieto generale di incarichi e consulenze

Art. 27 - Vice Sindaco

Titolo II
Organi burocratici ed uffici

Capo I
Il Segretario Comunale

Art. 28 - Segretario comunale

Art. 29 - Funzioni del Segretario comunale

Art. 30 - Vicesegretario comunale

Capo II
Ufficio

Art. 31 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 32 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 33 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 34 - Diritti e doveri dei dipendenti

Titolo III
Attività Amministrativa

Art. 35 - Obbiettivi dell’attività amministrativa

Art. 36 - Servizi pubblici comunali

Art. 37 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 38 - Aziende speciali

Art. 39 - Struttura delle aziende speciali

Art. 40 - Istituzioni

Art. 41 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 42 - Convenzioni

Art. 43 - Consorzi

Art. 44 - Accordi di programma

Titolo IV
Controllo Interno

Art. 45 - Principi e criteri

Art. 46 - Revisore del conto

Art. 47 - Controllo di gestione

Parte II
Ordinamento Funzionale

Titolo I
Partecipazione Popolare

Art. 48 - Partecipazione

Capo I
Forme di intervento Politico-Amministrativo

Art. 49 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 50 - Istanze

Art. 51 - Petizioni

Art. 52 - Proposte

Capo II
Associazionismo e Partecipazione

Art. 53 - Principi generali

Art. 54 - Associazioni

Art. 55 - Organismi di partecipazione

Art. 56 - Incentivazione

Art. 57 - Partecipazione alle commissioni

Capo III
Referendum - Diritti di accesso

Art. 58 - Referendum

Art. 59 - Diritti di accesso

Art. 60 - Diritto di informazione

Capo IV
Difensore Civico

Art. 61 - Nomina

Art. 62 - Decadenza

Art. 63 - Funzioni

Art. 64 - Facoltà e prerogative

Art. 65 - Relazione annuale

Art. 66 - Indennità di funzione

Titolo II
Funzione normativa

Capo I
Approvazione e revisione dello Statuto

Art. 67 - Deliberazione dello Statuto

Art. 68 - Revisione dello Statuto

Art. 69 - Efficacia dello Statuto

Capo II
Attività Regolamentare

Art. 70 - Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 71 - Procedimento di formazione di regolamenti

Art. 72 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Elementi costitutivi

Art. 1
Principi Fondamentali

1. La comunità di Rondissone è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

e) garantisce le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 123.

Art. 3
Programmazione e Forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della Regione Piemonte avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 10,65 confinante con i Comuni di Torrazza Piemonte, Mazzè, Verolengo, Cigliano, Chivasso, Saluggia.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Rondissone, Via Cesare Battisti 1.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La modifica della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Rondissone e con lo stemma aventi le seguenti caratteristiche: stemma di forma ovale, la metà inferiore campo rosso, riga orizzontale bianca, la metà superiore campo azzurro con tre rondini: 2 nere sul lato sinistro, quella in alto recante ramo d’ulivo nel becco, una bianca in basso a destra, rivolta verso l’alto.

Parte I
Ordinamento Strutturale

Titolo I
Organi Elettivi

Art. 7
Organi e loro attribuzioni

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obbiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche la data della seconda convocazione.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima non festivi della seduta sia nel caso di sessioni ordinarie, sia nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 10
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 11
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali e di indagine sull’attività amministrativa.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. In ogni caso deve sempre essere garantita la presenza della minoranza. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. La Commissione di indagine, se istituita, può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione;

b) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del - giusto procedimento -. Ai sensi del presente statuto si intende per - giusto procedimento - quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità. I capigruppo consiliari possono richiedere gli atti riguardanti tali pareri.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 17
La Giunta - Composizione - Funzionamento - Presidenza

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenze per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario comunale.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero da due a quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

4. Il Consiglio Comunale provvede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli Assessori extraconsiliari nella prima seduta successiva alla nomina da parte del Sindaco.

5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti da singoli Assessori.

6. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.

Art. 18
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 19
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Nei casi previsti dal precedente comma la Giunta Comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificare al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro 24 ore successive.

6. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

7. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in è stata approvata la mozione di sfiducia.

8. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

9. L’atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di adozione.

Art. 20
Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;

f) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

m) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

n) approva i P.E.G. su proposta del direttore generale;

o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

p) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

q) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi.

4. La Giunta, altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato sentito il segretario comunale o, se nominato, il direttore generale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 21
Deliberazione degli Organi Collegiali

1. Gli organi collegiali, in prima convocazione, deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22
Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di coordinamento ed eventuale controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali -esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 23
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s. m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 26
Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 27
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’altro assessore.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

4. Provvede a ricevere le dimissioni scritte del Sindaco ed a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.

5. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e gli altri effetti di cui al I° comma dell’art. 37-bis della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Titolo II
Organi Burocratici ed uffici

Capo I
Il Segretario Comunale

Art. 28
Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 29
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 30
Vicesegretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo II
Uffici

Art. 31
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 32
Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 33
Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 34
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Titolo III
Attività amministrativa

Art. 35
Obiettivi dell’Attività Amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedute.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dei regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 36
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 37
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 38
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 39
Struttura delle Aziende Speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 40
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 41
Società per Azioni o a Responsabilità Limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentati tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 42
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 43
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 62, 2° comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 44
Accordi di Programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo IV
Controllo interno

Art. 45
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisore potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

Art. 46
Revisione del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle Società per Azioni.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 47
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Parte II
Ordinamento Funzionale

Titolo I
Partecipazione Popolare

Art. 48
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I
Forme di intervento Politico-Amministrativo

Art. 49
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento decorrente dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro il termine stabilito dal regolamento, dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contradditorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 50
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 51
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell’articolo 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prime seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 52
Proposte

1. Numero 100 cittadini elettori possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni all’organo competente, corredato dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Capo II
Associazionismo e Partecipazione

Art. 53
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 57, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 54
Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 55
Organismi di Partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 56
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, aventi i fini previsti dal regolamento relativo ai criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativa.

Art. 57
Partecipazione alle Commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III
Referendum - Diritti di accesso

Art. 58
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa. (n.b. = ogni comune potrà poi prevedere autonomamente la possibilità di indicare il numero massimo di giorni previsto)

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 59
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

Art. 60
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’articolo 26 Legge 7 agosto 1990,numero 241.

Capo IV
Difensore Civico

Art. 61
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Torino, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 62
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 63
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantirne l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17 comma 39, dell’ultima legge citata.

Art. 64
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 65
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 66
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

Titolo II
Funzione normativa

Capo I
Approvazione e revisione dello Statuto

Art. 67
Deliberazione dello Statuto

1. Lo statuto del comune è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Lo statuto, dopo l’approvazione è inviato nel termine di legge al Comitato Regionale di Controllo per il visto di legittimità.

3. Appena ottenuto il visto di legittimità il comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo statuto è pubblicato all’Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 68
Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del consiglio comunale con le stesse modalità e procedure di cui all’articolo precedente.

2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.

3. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

Art. 69
Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio dell’Ente.

Capo II
Attività Regolamentare

Art. 70
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti dell’art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti dello Stato, della Regione e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito territoriale del Comune;

c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l’intera materia, già trattata dal regolamento precedente.

Art. 71
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 22, lettera a) della Legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla Legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune:

a) dopo l’adozione della deliberazione di approvazione, con le modalità stabilite dall’art. 47, comma 12, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

b) successivamente, per ulteriori quindici giorni, dopo che il provvedimento sia stato sottoposto ai prescritti controlli ed abbia ottenuto le necessarie approvazioni ed omologazione.

Art. 72
Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute

1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di regolamenti, in particolare modo nelle materie di competenza riservate al Comune, per modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore di normativa statale e regionale, queste debbono essere apportate, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.




Comune di Prato Sesia (Novara)

Statuto comunale

Indice

Elementi costitutivi

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Art. 7 - Consiglio Comunale dei ragazzi

Parte I
Ordinamento strutturale

Titolo I
Organi elettivi

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Consiglio Comunale

Art. 10 - Competenze ed attribuzioni

Art. 11 - Sessioni e convocazioni

Art. 12 - Commissioni

Art. 13 - Attribuzioni delle commissioni

Art. 14 - Consiglieri

Art. 15 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 16 - Gruppi consiliari

Art. 17 - Sindaco

Art. 18 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 19 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 20 - Attributi di organizzazione

Art. 21 - Vicesindaco

Art. 22 - Mozioni di sfiducia

Art. 23 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 24 - Giunta Comunale

Art. 25 - Composizione

Art. 26 - Nomina

Art. 27 - Funzionamento della Giunta

Art. 28 - Competenze

Art. 29 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 30 - Regolamenti

Titolo II
Istituti di Partecipazione e
Diritti dei Cittadini

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 31 - Partecipazione

Art. 32 - Istanze

Art. 33 - Petizioni

Art. 34 - Proposte

Capo I
Associazionismo e volontariato

Art. 35 - Principi generali

Art. 36 - Associazione

Art. 37 - Organismi di partecipazione

Art. 38 - Incentivazione

Art. 39 - Partecipazioni alle Commissioni

Art. 40 - Volontariato

Capo III
Referendum - Diritti di accesso

Art. 41 - Referendum

Art. 42 - Diritti di accesso

Art. 43 - Diritto di informazione

Art. 44 - Carte dei diritti

Capo IV
Difensore civico

Art. 45 - Nomina

Art. 46 - Decadenza

Art. 47 - Funzioni

Art. 48 - Facoltà e prerogative

Art. 49 - Relazione annuale

Art. 50 - Indennità di funzione

Capo V
Procedimento amministrativo

Art. 51 - Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 52 - Procedimenti ad istanza di parte

Art. 53 - Procedimenti a impulso di ufficio

Art. 54 - Determinazione del contenuto dell’atto

Titolo III
Attività Amministrativa

Art. 55 - Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 56 - Servizi pubblici comunali

Art. 57 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 58 - Aziende speciali

Art. 59 - Struttura delle aziende speciali

Art. 60 - Istituzioni

Art. 61 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 62 - Convenzioni

Art. 63 - Consorzi

Art. 64 - Accordi di programma

Titolo IV
Uffici e Personale

Capo I
Uffici

Art. 65 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 66 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 67 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 68 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II
Personale direttivo

Art. 69 - Direttore generale

Art. 70 - Compiti del direttore generale

Art. 71 - Funzioni del direttore generale

Art. 72 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 73 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 74 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 75 - Collaborazioni esterne

Art. 76 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III
Il Segretario Comunale

Art. 77 - Segretario Comunale

Art. 78 - Funzioni del Segretario Comunale

Capo IV
La responsabilità

Art. 79 - Responsabilità verso il Comune

Art. 80 - Responsabilità verso terzi

Art. 81 - Responsabilità dei contabili

Capo V
Finanza e contabilità

Art. 82 - Ordinamento

Art. 83 - Attività finanziaria del Comune

Art. 84 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 85 - Bilancio comunale

Art. 86 - Rendiconto della gestione

Art. 87 - Attività contrattuale

Art. 88 - Revisore dei Conti

Art. 89 - Tesoreria

Art. 90 - Controllo economico della gestione

Titolo V
Disposizioni diverse

Art. 91 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 92 - Pareri obbligatori

Elementi costitutivi

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Prato Sesia è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato:

2. Si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sull’autonomia degli enti locali;

3. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue le collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

d) La gestione delle risorse economiche locali, l’autonomia impositiva e finanziaria, l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato ,della Regione Piemonte e della Provincia di Novara, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati: Baragiotta, Cà Bianca, Cà Spagna, storicamente riconosciuti dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 12,35 confinante con i Comuni di Grignasco, Boca, Cavallirio, Romagnano Sesia, Serravalle Sesia.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Edmondo De Amicis 3.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Prato Sesia e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1954.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. La Giunta può autorizzare, ove sussista un pubblico interesse, l’uso dello stemma e del gonfalone.

Art. 7
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Parte I
Ordinamento strutturale

Titolo I
Organi Elettivi

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed ha la rappresentanza generale del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale con apposito regolamento il Consiglio fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie nonché disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

4. I Consiglieri comunali rappresentano gli elettori senza vincolo di mandato.

5. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni del Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e procedere alla loro convalida, ai sensi dell’art. 75b del T.U. n. 570/1960. Ove taluni Consiglieri non siano convalidabili, il Consiglio procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe. La convalida riguarda anche il Sindaco. Se quest’ultimo non è convalidabile si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.

6. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero , in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 10
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni esclusi i festivi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre esclusi i festivi. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione almeno 24 ore prima dell’ora stabilita per l’adunanza.

4. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

6. Gli adempimenti previsti al 5° comma, in caso di dimissioni decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco ed in mancanza, nell’ordine, dall’Assessore o dal Consigliere anziano.

7. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste.

8. Ove il Sindaco non provveda nei termini di cui al comma precedente, il Segretario comunale, avuto conoscenza della richiesta di convocazione avanzata dai Consiglieri, ne riferisce al Prefetto per gli adempimenti previsti al comma quarto dell’art. 36 della legge n. 142/90.

9. La prima seduta del Consiglio comunale, successiva all’elezione, è convocata dal Sindaco neo eletto nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

10. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

11. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta quelli per cui è già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

12. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio lo stesso giorno della notifica di convocazione del Consiglio Comunale ai Consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

13. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

14. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale,; il Consiglio e la Giunta rimangono in carico fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le Commissioni permanenti sono composte solo da consiglieri comunali, le Commissioni speciali e temporanee possono essere aperte anche ai cittadini con diritti civili.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco e gli Assessori. Possono, altresì, invitare ad assistervi, ed eventualmente essere interpellati in ordine a specifici argomenti, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

6. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 13
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni i carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della Commissione;

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle

iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 14
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento, amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio , entro e non oltre i dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 39, comma 1, lett. b) n. 2 della Legge 142/90.

Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrative e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ovvero costituire un nuovo gruppo, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. In caso di adesione ad un gruppo esistente la comunicazione dovrà riportare in allegato la dichiarazione di accettazione da parte del relativo capogruppo.

3. Ogni gruppo nomina un capogruppo. Nel caso in cui un gruppo non provveda a nominare il capogruppo, per dette funzioni s’intende nominato il consigliere più anziano di età fra gli iscritti al gruppo stesso.

4. E’ prevista la conferenza dei capigruppo che viene obbligatoriamente convocata dal Sindaco ogni qualvolta debba essere convocato il Consiglio Comunale. La conferenza deve essere riunita prima della notifica dell’avviso di convocazione del Consiglio Comunale. nella riunione il Sindaco illustra i punti all’ordine del giorno da discutere in Consiglio Comunale.

Art. 17
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 18
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 19
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove , direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 20
Attributi di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone, la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione nei termini previsti dal precedente art. 11;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori (e/o a Consiglieri comunali);

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 21
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco vengono esercitate da altro Assessore con precedenza a quello più anziano di età.

Art. 22
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deva essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di commissario.

2. L’impedimento permanente, del Sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 24
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti

Art. 25
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino al massimo consentito dalla legge di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisisti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto

Art. 26
Nomina

1. La Giunta è nominata dal Sindaco con proprio decreto, nel quale è indicato l’assessore designato alle funzioni di Vicesindaco. Essa entra in carica dalla data di emanazione del suddetto decreto sindacale e vi rimane fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale, nel prenderne atto, provvede, con proprio decreto, alla sostituzione. Le dimissioni decorrono dalla data di registrazione al protocollo generale del Comune. Se le dimissioni sono dichiarate nel corso di una seduta di Giunta e di Consiglio, le stesse vengono raccolte a verbale e decorrono dalla data della seduta.

3. Il Sindaco con proprio decreto - debitamente motivato - da notificarsi all’interessato entro tre giorni, può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi

Art. 27
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 28
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) propone i membri delle commissioni per i concorsi pubblici che verranno nominati, con propria determinazione, dal responsabile del servizio interessato;

g) delibera sulle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l’attività comunale.

Capo IV
Difensore Civico

Art. 45
Nomina

1. E’ facoltà del Consiglio Comunale di istituire la figura del difensore civico.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Novara, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

5. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

6. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di culto, i membri dei partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti ed il Segretario comunale.

Art. 46
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 47
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

Art. 48
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 49
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinchè siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 50
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

Capo V
Procedimento amministrativo

Art. 51
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico, il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 52
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 53
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Art. 54
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

Titolo III
Attività amministrativa

Art. 55
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità di procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e la Provincia.

Art. 56
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 57
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 58
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 59
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 60
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e i criteri di nomina e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 61
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 62
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 63
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 43, 2° comma del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 64
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27 comma 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo IV
Uffici e Personale

Capo I
Uffici

Art. 65
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 66
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 67
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 68
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale, responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II
Personale direttivo

Art. 69
Direttore generale

1. Il Sindaco previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 70
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale

Art. 71
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i provvedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e transigere.

Art. 72
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 73
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni.

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e provvedono alla designazione degli altri membri su proposta della Giunta;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni di Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 74
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 75
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma , e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 76
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 504/92.

Capo III
Il Segretario Comunale

Art. 77
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 78
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro, interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Capo IV
La Responsabilità

Art. 79
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza , direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 80
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto di operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 81
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Capo V
Finanza e contabilità

Art. 82
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa prevista, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 83
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali, e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 84
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazione della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 85
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 86
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del del revisore dei conti.

Art. 87
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio interessato.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 88
Revisore dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 89
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi:

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro il 3° giorno successivo ai fini della regolarizzazione il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 90
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

Titolo V
Disposizioni diverse

Art. 91
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 92
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.



ALTRI ANNUNCI

ASL n. 13 - Novara

Regolamento per il trattamento dei dati personali da parte dell’A.S.L. 13 (art. 22, comma 3-bis, L. 31 dicembre 1996, n. 675)

Il Direttore Generale

(omissis)

adotta

il seguente Regolamento.

Art. 1 - Oggetto

1.) Il presente Regolamento:

a.) disciplina il trattamento dei dati personali: comuni e sensibili (di cui al comma 1, art. 22, L. 675/1996); ivi compresi quelli sullo stato di salute;

b.) costituisce l’attuazione - per l’A.S.L. 13 - delle previsioni di cui al comma 3-bis, art. 22, L. 675/1996.

2.) Il presente Regolamento, limitatamente ai dati sanitari e sulla vita sessuale, è destinato ad operare, nell’attesa dell’emanazione del Decreto del Ministero della Sanità, previsto dal comma 1-bis, art. 23, L. 675/1996.

3.) E’ fatta salva la possibilità di utilizzare, in luogo del presente Regolamento, le modalità di trattamento dei dati sanitari previste dal comma 1, art. 23, L. 675/1996; nella specifica ipotesi, ivi contemplata.

Art. 2 - Principi

1.) L’A.S.L. 13 tratta i dati personali, unicamente, in riferimento all’esercizio delle funzioni e dei compiti, che rientrano nell’ambito della propria competenza istituzionale.

2.) Il trattamento è svolto nell’osservanza, delle sottoelencate leggi e regolamenti:

a.) L. 31 dicembre 1996, n. 675, con esclusione degli artt. nn.: 3.), 4.), 7.), 11.), 12.), 20.), 21.), 24.), 25.), 27);

b.) d. Lgs. 11 maggio 1999, n. 135;

c.) d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 3 - Titolare, Responsabili, Incaricati

1.) Titolare del trattamento, è il Legale Rappresentante dell’A.S.L. 13.

2.) Responsabili del trattamento, sono i Direttori, i Dirigenti ed i Reggenti, Responsabili o Preposti alle strutture aziendali, quali individuati dal “Piano di organizzazione”; ciascuno, con riferimento alle operazioni (di trattamento) concretamente poste in essere, nella struttura aziendale di riferimento.

3.) Incaricati del trattamento, sono i soggetti autorizzati dai Responsabili, all’accesso ed al trattamento dei dati.

4.) Tutti i Dirigenti, Medici dipendenti e convenzionati, sono designati a rendere noti i dati sanitari all’interessato, o ai soggetti di cui al comma 1-quater, art. 23, L. 675/1996.

5.) Il presente Regolamento tiene luogo delle “istruzioni”, previste dal secondo comma, art. 8, L. 675/1996. Ove, non diversamente disposto, dai singoli Responsabili esso (Regolamento) vale anche quale “istruzione”, per tutti gli incaricati.

Art. 4 - Tipi di dati

Il trattamento comprende tutti i dati personali, dei quali l’A.S.L. 13 è in possesso:

- per averli, direttamente, raccolti;

- per averli ricevuti, da altro Titolare;

- per averli derivati da banche dati, di diverso Titolare.

Art. 5 - Tipi di operazioni

1.) Il trattamento si estende a tutte le operazioni, di cui all’art. 1, lettera b.), L. 675/1996.

2.) Il Titolare ed i Responsabili possono escludere, per alcuni trattamenti, una o più operazioni, ciò, con istruzione scritta (particolare o generale).

3.) Le operazioni consentite sono, solo, ed unicamente, quelle necessarie al compimento dell’attività, concretamente richiesta per l’espletamento dei compiti della struttura aziendale di riferimento.

Art. 6 - Finalità del trattamento

1.) Il trattamento, avviene in tutti i casi in cui esso sia necessario o, comunque, utile:

a.) per svolgere i compiti istituzionali dell’A.S.L.;

b.) affinché l’A.S.L. possa perseguire i fini, e gli obiettivi, attribuiti alla P.A., dal d. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2.) Rientrano, direttamente od indirettamente, nei compiti dell’A.S.L. 13 tutte le finalità, di cui:

a.) al d. Lgs. 135/1999, ad eccezione di quelle previste dagli artt. nn.: 8.), 10.), 12.), e 21.);

b.) al Provvedimento 1/P/2000 del Garante, lettere: a.), g.), h.).

Art. 7 - Modalità di trattamento

1.) Salvo quanto, specificamente, disposto dagli articoli seguenti, il trattamento deve avvenire:

a.) nell’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, indicate nell’art. 2, comma 2;

b.) nel rispetto dei principi di: correttezza, pertinenza, non eccedenza, essenzialità e necessità;

c.) nel rispetto delle misure di sicurezza, di cui all’art. 12.);

d.) per il tempo, strettamente necessario all’assolvimento dei compiti, di cui all’art. 6.

2.) I dati sanitari e quelli contenuti in elenchi, registri o banche dati elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura.

3.) I dati sanitari sono conservati, separatamente da altri dati.

Art. 8 - Informativa

1.) Al momento della raccolta dei dati, andranno fornite, all’interessato, le informazioni previste dall’art. 10, L. 675/1996 e dall’art. 2, comma 2, d. Lgs. 135/1999.

2.) Tale informativa può essere resa: mediante cartelli illustrativi, affissi in modo visibile dagli interessati; oppure, mediante consegna (a questi ultimi) di foglietti illustrativi.

3.) L’informativa, contiene indicazioni sulle modalità per l’esercizio dei diritti, di cui all’art. 13, L. 675/1996.

Art. 9 - Consenso

1.) Ferma la non necessità dell’acquisizione del consenso dell’interessato, nei casi in cui tale acquisizione sia possibile, ed agevole, essa (acquisizione) è consigliabile.

Art. 10 - Esercizio dei diritti

1.) I diritti, di cui all’art. 13, L. 675/1996, si esercitano tramite richiesta scritta, diretta al Responsabile.

2.) Il Responsabile risponde entro, e non oltre 5 giorni, dalla ricezione della richiesta.

Art. 11 - Comunicazione e diffusione

1.) La diffusione dei dati sanitari è vietata, salvo il caso in cui sia necessaria per finalità di: prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

2.) La comunicazione (anche dei dati sanitari), e la diffusione dei dati, è consentita solo nei casi in cui sia, obiettivamente, indispensabile per l’espletamento di un compito istituzionale o per il perseguimento di una delle finalità dell’art. 6, comma 2.

Art. 12 - Sicurezza nel trattamento

1.) La qualifica e le competenze degli “Amministratori di sistema”, sono conferite dal Titolare, con atto scritto.

2.) Gli Amministratori del sistema, adottano le misure di cui al d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, Cap. I.) e Capo II.).

3.) I Responsabili di cui all’art. 3, comma 2, danno attuazione alle misure di sicurezza, di cui al Capo III d.P.R. 318 cit..

N.B. La presente pubblicazione viene disposta per assicurare la pubblicità, di cui all’art. 5 d. Lgs. 135/1999; così come previsto dalla circolare DAGL/643-PRES2000 del 19.04.2000 (Presidenza Consiglio dei Ministri).

Il Direttore Generale
Giorgio Grando




Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o ATC - Biella

Avviso

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

rende noto

che ha formato la graduatoria definitiva relativa al bando di Concorso Generale n. 4, pubblicato dal Comune di Cossato in data 10.5.99, per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili nel comune di Cossato, l’ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 28.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 della Legge Regionale n. 46 del 28.3.1995, modificata dalla Legge Regionale n. 51 del 29 luglio 1996.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il comune di Cossato, presso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella e presso tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale cui si riferisce il Bando di Concorso.

La Graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Luigi Bovo




Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino

Avviso

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Caselle Torinese - Borgaro Torinese - Front Canavese - Nole - San Carlo Canavese - San Maurizio Canavese e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 19 maggio 2000 la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Caselle Torinese il 15/11/1999 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l’A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 19 giugno 2000.

Il Presidente
Nicolò Franco




Comune di Armeno (Novara)

Estratto avviso d’asta pubblica per vendita di edificio ex Asilo Sappa e di terreno pertinenziale all’edificio

Il Responsabile del Servizio
Finanziario Contabile

rende noto che

il giorno 30.6.2000 alle ore 10 c/o la sede Municipale sita in Piazza della Vittoria n. 11, nella sala Giunta avrà luogo l’asta pubblica per la vendita al miglior offerente dell’immobile denominato “Ex Asilo Sappa e terreno pertinenziale all’edificio”;

Prezzo a base d’asta per l’edificio: lire 1.158.480.000 (Euro 598.304,99)

Prezzo a base d’asta per il terreno: lire 33.000.000 (Euro 17,043,08)

Criterio di aggiudicazione: offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta (art. 73 lett. C RD 827/24).

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 29.6.2000;

Per richiedere l’avviso integrale d’asta pubblica telefonare nelle ore d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, al n. 0322 - 900106.




Comune di Asti

Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 10 febbraio 2000 - Oggetto: Approvazione Piano di recupero per la ristrutturazione di fabbricato esistente in Asti, frazione Valmaggiore - Intestatario: Sequino Cinzia - Provvedimenti

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Riunitosi nella seduta del 10 febbraio 2000

ha deliberato

1) di approvare, ai sensi del 2° comma dell’articolo 30 della legge 457 del 5/8/1978, il Piano di recupero intestato a Sequino Cinzia proprietaria dell’area iscritta a Catasto al foglio 35, mappali 101 - 326 - 329 - 330, per la ristrutturazione di fabbricato esistente e creazione di due unità ad uso residenziale e di un’altra ad uso turistico-ricettivo in Asti, frazione Valmaggiore, già adottato da questo Consiglio con deliberazione n. 63/’99.

(omissis)

4) di stabilire che il Piano di Recupero in oggetto assumerà efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della presente delibera divenuta esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell’articolo 40 della L.R. 56/’77 e s. m. ed i.;

(omissis)

Asti, 28 aprile 2000

Per il Sindaco
L’assessore all’urbanistica
Giovanni Rostagno




Comune di Barolo (Cuneo)

Piano di recupero di iniziativa privata, art. 41 bis, L.R. 5.12.1977, n. 56 s.m.i.

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17/2000 dichiarata immediatamente eseguibile

rende noto

che con la suddetta deliberazione è stato approvato il piano di recupero presentato dai sigg. Camerano Vittorio, Berrino Silvia e Ferraro Giovanni.

Il Sindaco
Fulvio Mazzocchi




Comune di Beinasco (Torino)

Emissione Bando di Concorso Generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disponibili per risulta nel Comune di Beinasco - ambito territoriale n. 12

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 28 marzo 1995 n. 46, modificata dalla legge regionale 29 luglio 1996 n. 51, viene indetto pubblico concorso dal 1° giugno 2000 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si rendano disponibili per risulta nel comune di Beinasco, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell’articolo 13 della citata Legge Regionale.

Possono concorrere all’assegnazione degli alloggi i cittadini residenti o che svolgano l’esclusiva o principale attività lavorativa nel Comune di Beinasco o in uno dei comuni dell’ambito territoriale n. 12, (Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera), o che prestino attività lavorativa principale in uno dei comuni sopra indicati.

La domanda di partecipazione, compilata su moduli appositamente predisposti e in distribuzione gratuita presso i servizi demografici di Beinasco, p.zza Generale Dalla Chiesa; Borgaretto p.zza Kennedy; Ufficio casa via delle Fornaci 4 Fornaci e presso i Comuni dell’ambito territoriale suindicati, deve essere presentata entro il 28 luglio 2000 presso gli uffici casa di ciascun Comune suddetto, fatta eccezione per i residenti all’estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Beinasco, 1 giugno 2000

Il Direttore Generale
Gaetano Chiantia




Comune di Bellinzago Novarese (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 6 aprile 2000, esecutiva in data 11 maggio 2000, avente per oggetto: “Revoca della Deliberazione Consiliare n. 65 del 21.12.1999 e riapprovazione del Regolamento Edilizio Comunale” conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 548-9691 del 27 luglio 99, ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 19

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 15 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti

delibera

1. di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 21/12/1999 avente per oggetto “Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale”

2. Di approvare ai sensi dell’art. 2 e 3 della Legge Regionale 8/7/1999, n. 19 il Regolamento Edilizio comunale nel testo allegato al presente atto e composto da n. 70 articoli, n. 1 art. 27 Bis, n. 10 modelli allegati, l’appendice all’art. 31.

3. Di dare espressamente atto che il presente Regolamento è conforme al Regolamento tipo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 548-9691 del 20/7/1999, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 8/7/1999, n. 19.

4. Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità e divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Di provvedere, ai sensi dell’art. 72, comma 6, dello Statuto Comunale, alla ripubblicazione del presente regolamento ad esecutività avvenuta.

Il Sindaco
Giacomo Miglio




Comune di Berzano San Pietro (Asti)

Avviso - L.R. 21 novembre 1996 n. 86 - Comunalizzazione tratto di strada tra S.C. “Valle Gobbo” e la “C.na Pentenero”

Il Sindaco

Rende noto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.2.2000 è stata classificata comunale la strada di collegamento fra la S.C. Valle Gobbo e la C.na Pentenero, denominandola S.C. Pentenero.

La strada ha uno sviluppo di circa mt. 560 e ricade sul Foglio Catastale n. 3 attraversando le particelle nn. 34, 107, 565, 118, 52, 53, 51, 58 e 49.

Il provvedimento di classificazione è stato pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio e nei successivi trenta giorni non sono pervenute opposizioni.

Berzano S.P., 12 maggio 2000

Il Sindaco
Felice Falletto




Comune di Bolzano Novarese (Novara)

Avviso

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 4 aprile 2000, esecutiva ai sensi di legge, ha controdedotto alle osservazioni presentate in merito al Progetto Preliminare e con il medesimo provvedimento ha adottato il Progetto Definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente;

- che il Progetto Definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente sarà pubblicato per estratto all’Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 17 maggio 2000;

- che la deliberazione di controdeduzione alle osservazioni presentate e di contestuale adozione del progetto definitivo, unitamente agli elaborati tecnici costituenti il Progetto Definitivo di Variante Strutturale saranno depositati - per notizia - presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 17 maggio 2000;

Nel corso del predetto periodo chiunque può prendere visione dalle ore 9,00 alle ore 12,30, nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nei giorni di domenica e festivi, senza che ciò contempli la possibilità di presentare osservazioni.

Bolzano Novarese, 15 maggio 2000

Il Sindaco
Giulio Frattini




Comune di Boves (Cuneo)

Ufficio Tecnico - Sez. Edilizia Privata/Urbanistica - Piano Regolatore Generale Comunale Variante Parziale n. 2/2000 - Adozione

Il Sindaco visto l’art. 17 comma 7 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 modificata ed integrata dalla L.R. 29.07.1997 n. 41, avvisa che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 in data 15.5.2000 ha adottato il progetto di variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale n. 2/2000.

Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del Comune e pubblicato per estratto all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dalla data del 24.5.2000 durante i quali chiunque può prenderne visione con il seguente orario:

- Giorni feriali: 8,30 - 12, 30; martedì e giovedì pomeriggio: 14,30 - 17,00.

- Giorni festivi: 14,30 - 16,30.

Nei successivi 15 giorni chiunque può presentare proposte ed osservazioni nel pubblico interesse.

Boves, 24 maggio 2000

Il Funzionario Responsabile
Area Edilizia Privata-Urbanistica
Sergio Maccario

Il Sindaco
Riccardo Pellegrino




Comune di Carmagnola (Torino)

Avviso di deposito della deliberazione consiliare di approvazione piano per gli insediamenti produttivi - delimitazione delle aree A.D. 1a/parte, ai sensi dell’art. 27 della L. 865/1971 e dell’art. 42 e S.M.I. L.R. 56/1977

Ai sensi dell’art. 40 - comma 3 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., si rende noto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 in data 6.4.2000, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha approvato il Piano per gli insediamenti produttivi - Delimitazione delle aree A.D. 1A/parte, ai sensi dell’art. 27 della L. 865/1971 e dell’art. 42 e s.m.i. L.R. 56/1977.

Gli atti relativi sono depositati presso l’Ufficio Segreteria per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso. Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Il suddetto piano assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Carmagnola, 18 maggio 2000

Il Direttore di ripartizione
Urbanistica-edilizia privata-politiche ambientali
Paola Valentini




Comune di Cuneo

Decreto n. 80

Il Dirigente del Settore Legale

(omissis)

decreta

Art. 1 - L’indennità provvisoria, da corrispondere in favore degli aventi diritto, per l’esproprio delle aree di seguito descritte, occorrenti per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata convenzionata nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare della zona “R2I - Borgo San Giuseppe” è determinata ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 359/92, come segue:

Ditta proprietaria: Giordano Angela proprietaria per 4627/32922, Giordano Anna proprietaria per 4627/32922, Giordano Catterina proprietaria per 4627/32922, Giordano Giuseppe proprietario per 4627/32922, Giordano Maria proprietaria per 7207/32922, Giordano Mario proprietario per 4627/32922, Zucco Antonella proprietaria per 1290/32922, Zucco Silvio proprietario per 1290/32922.

- Partita C.T. n. 29428, Foglio 105, Mappale n. 665 di mq. 614 e Mappale n. 666 di mq. 393, per un totale di mq. 1.007

- Indennità di esproprio Lire 29.001.600 (Euro 14.978,08) ridotta del 40% ai sensi dell’art. 5 bis della Legge n. 359 dell’8.8.1992, ovvero, in caso di accordo bonario di cui al successivo art. 4, Lire 48.336.000 (Euro 24.963,46).

Art. 2 - L’indennità suddetta è comprensiva di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto anche ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, delle aree stesse.

Art. 3 - La suddetta indennità è da assoggettarsi alla ritenuta del 20% di cui all’art. 11 - comma 7º - della Legge 30.12.1991 n. 413, perchè relativa ad aree ricadenti nella zona omogenea “C” di cui alla Legge 1444/68 art. 2.

Art. 4 - I proprietari espropriandi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Cuneo, dichiarazione di accettazione dell’indennità determinata e di cessione volontaria dell’immobile.

In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata e quindi verrà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, decurtata del 40%.

Art. 5 - Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 in ogni caso l’indennità non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dagli espropriandi ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

Di conseguenza, i proprietari espropriandi sopra indicati, sono invitati a presentare al Settore Legale del Comune un’autocertificazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta, ove venga precisata, se necessario, la quota di valore e la corrispondente I.C.I. relativa alle aree oggetto di esproprio.

Art. 6 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili; sarà comunicato alla Regione Piemonte, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Cuneo.

Contro di esso sono esperibili ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e entro centoventi giorni dalla notifica.

Cuneo, 11 maggio 2000

Il Dirigente del Settore
Pietro Tassone




Comune di Domodossola (Verbano Cusio Ossola)

Avviso

Si comunica che presso l’Albo Pretorio del Comune di Domodossola è pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al bando di concorso del 14/12/1998.

Domodossola, 24 maggio 2000

Il Dirigente
Dario Bergamaschi




Comune di Frinco (Asti)

Avviso di approvazione regolamento edilizio

Il Responsabile del servizio

Vista la legge regionale 8.7.1999, n. 19 nonchè del Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.1999, n. 548-9691;

rende noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 23..2.2000, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello regionale tipo, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.1999 n. 548-9691.

Eventuali informazioni procedurali potranno essere richieste all’ufficio tecnico comunale.

Dalla Residenza Municipale, 10.4.2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Paolo Gardino




Comune di Gaglianico (Biella)

Estratto regolamento edilizio comunale

Si rende noto

che il consiglio comunale in data 19.4.2000 con deliberazione n. 5 ha adottato il seguente regolamento:

(omissis)

delibera

Di approvare, siccome con il presente atto approva, lo schema del nuovo regolamento edilizio comunale adottato in conformità al Regolamento edilizio tipo approvato con delibera G.R. n. 548-9691 del 29.7.99 secondo il testo allegato sub A alla presente e che si compone di n. 70 articoli.

Di dare espressamente atto che, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 8/7/99 n. 19, detto regolamento, essendo conforme alle previsioni del regolamento tipo regionale entrerà in vigore con la pubblicazione, per estratto, sul B.U.R. della presente deliberazione, dopo il controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO.




Comune di Ghislarengo (Vercelli)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 4.4.2000 “Approvazione Regolamento Edilizio”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare l’allegato Regolamento Edilizio costituito da n. 70 articoli, corredato da n. 10 modelli e dall’appendice all’art. 31, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. n. 19/99, che tale regolamento è Conforme al regolamento tipo formato dalla Regione.

3. Di trasmettere il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 3 comma 4 della citata L.R. n. 19/99.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la Pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.




Comune di La Morra (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25.2.2000 - Sdemanializzazione tratti di strade comunali

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di riconoscere, ai sensi della L.R. 86/96, la cessazione della pubblica utilità dei reliquati stradali non più utilizzati ed abbandonati identificati a catasto terreni al Foglio di mappa n. 13 part.lle nn. 630 - 631 - 632 - 634 - 636 - 637 e 638 ed evidenziati nell’allegata planimetria in colore rosso;

2. Di disporre, pertanto, la sdemanializzazione delle porzioni suddette e l’iscrizione dei relativi reliquati nell’elenco dei beni disponibili dell’Ente;

3. Di riconoscere, ai sensi della L.R. n. 86/96, la pubblica utilità dei lotti di terreno attualmente interessati dal tracciato della Strada Comunale dei Manzoni identificati a catasto terreni al Foglio di mappa n. 13 part.lle nn. 644 - 648 - 642 - 444 - 646 - 640 - 623 - 97 - 4 ed evidenziati nell’allegato planimetria in colore giallo;

4. Di pubblicare all’Albo Pretorio la presente deliberazione con i tempi e le modalità di cui all’art. 3 della L.R. n. 86/96 e ss.mm.ii.




Comune di Margarita (Cuneo)

L.R. 8.7.1999 n. 19 - Regolamento edilizio comunale - Approvazione

Il Sindaco, visto l’art. 3 comma 3 della legge regionale 8.7.1999 n. 19, avvisa che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 in data 28/2/2000 esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio tipo regionale.

Margarita, 18 maggio 2000

Il Sindaco
Pierino Barberis




Comune di Mondovì (Cuneo)

L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, art. 41 bis - Piano di Recupero in ambito “Ab/Rt” di PRGC in Mondovì Rione Borgheletto

Il Dirigente del Dipartimento

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21 aprile 2000, divenuta esecutiva ai sensi di legge,

rende noto

Che con la suddetta deliberazione è stato approvato il Piano di Recupero presentato dai Sigg. Vinai geom. Giorgio in qualità di rappresentante legale della Soc.tà “F.IM.CO S.p.A., Rossi prof. Pietro, Aimeri dott. Alessandro, Aimeri Luca, Pellegrino arch. Carlo e Cauda geom. Franco.

Il Dirigente
G. Meineri




Comune di Mondovì (Cuneo)

L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, art. 41 bis - Piano di recupero in ambito “Br1” di PRGC in Mondovì Altipiano

Il Dirigente del Dipartimento

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21 aprile 2000, divenuta esecutiva ai sensi di legge,

rende noto

Che con la suddetta deliberazione è stato approvato il Piano di Recupero presentato dai Sigg. Meinero Franco in qualità di legale rappresentante della società Sogeca s.n.c. di Meinero Franco & C. e Blengino Angela in qualità di amministratore unico della Società Sib S.r.l..

Il Dirigente
G. Meineri




Comune di Montanaro (Torino)

Adeguamento tariffe acquedotto

L’Amministrazione Comunale di Montanaro in applicazione delle disposizioni contenute nelle deliberazioni C.I.P.E. n. 248 del 18/12/1997 pubblicata sulla G.U. n. 28 del 4/2/98 e n. 8 del 19/2/99 pubblicata sulla G.U. n 96 del 26/4/99, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile sono le seguenti:

- decorrenza dal 1 luglio 1999 -

Fasce di consumo    Tariffe
Uso domestico
da mc. 0 a mc. 66    140
da mc. 67 a mc. 100    438
da mc. 101 a mc. 150    573
da mc. 151 a mc. 200    730
da mc. 201 a mc. 99999    940
Uso agricolo
da mc. 0 a mc. 120    140
da mc. 121 a mc. 180    438
da mc. 181 a mc. 99999    573
Uso Allevamento animali
da mc. 0 a mc. 999999    187
Uso artigianale comprese le lavanderie
da mc. 0 a mc. 150    438
da mc. 151 a mc. 225    573
da mc. 226 a mc. 300    730
da mc. 301 a mc. 99999    940
Uso commerciale compresi i pubblici esercizi
da mc. 0 a mc. 120    438
da mc. 120 a mc. 180    573
da mc. 181 a mc. 240    730
da mc. 241 a mc. 99999    940
Uso industriale
da mc. 0 a mc. 100    438
da mc. 101 a mc. 150    573
da mc. 151 a mc. 200    730
da mc. 201 a mc. 99999    940




Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 2/2000 (F83) - Espropriazione aree occorse per la costruzione tratto di marciapiede in via Rusca angolo via Monte Bianco - Decreto definitivo di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1

In favore del Comune di Nichelino è pronunziata l’espropriazione delle aree di seguito descritte occorse alla costruzione del tratto di marciapiede in via Rusca angolo via Monte Bianco:

- Proprietà Antonello Armando proprietario per 1/2

Pasquali Rosina proprietario per 1/2

Fg. 19 mappale n. 770 (già 441 parte) di mq. 65

- Proprietà Scolari Giovanna

Fg. 19 mappale n. 768 (già 440 parte) di mq. 7

per una superficie totale di mq. 72

Il Comune di Nichelino è pertanto autorizzato a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Articolo 2

Si dà atto che il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Inoltre il presente decreto in termine di urgenza verrà trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e verranno adempiute altresì tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Articolo 3

Dell’emanazione del presente decreto verrà data comunicazione alla Regione Piemonte e verrà inserito, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e, contro lo stesso, i soggetti interessati potranno fare opposizione nelle forme previste dalla legge presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo: ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Nichelino, 8 maggio 2000

Il Dirigente Aree Tecniche
Antonio Morrone




Comune di Roccavione (Cuneo)

Estratto avviso di asta pubblica per l’alienazione di capannone prefabbricato e relativa area di pertinenza in Via Angelo Boffa di Roccavione

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Rende noto, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 14/2000 e della propria determinazione n. 188/2000, che il giorno 29 giugno 2000 alle ore 9.00 nella sala consiliare del palazzo municipale avrà luogo una gara di asta pubblica, da esperirsi con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. 23.5.1924 n. 827 (a mezzo di offerte segrete solo in aumento), da confrontarsi con il prezzo base d’asta.

L’immobile e relativa area di pertinenza oggetto di vendita risultano catastalmente individuati come segue:

Partita Catastale n. 10001054 - Foglio 7 n. 319/2 - 319/4 (area effettiva mq. 619 vedi atto Rogito Notaio C. Parola del 23.2.1990).

Prezzo a base d’asta: Lire 150.000.000 (7746 E.). Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte alla pari o in ribasso.

Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 28 Giugno 2000.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale.

Roccavione, 22 maggio 2000

Il Resp. Servizio Tecnico
Raffaella Oggero




Comune di San Damiano d’Asti  (Asti)

Variante 1 bis al P.R.G.C. - adozione progetto

Il Responsabile dei servizi tecnici

Visto l’art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m. ed i.;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 31 del 26.4.2000 esecutiva, di adozione della variante 1 Bis al Piano Regolatore Generale Comunale;

Avvisa

Che gli atti relativi all’adozione della variante 1 bis al P.R.G.C., unitamente alla delibera consiliare 31/2000, a partire dal giorno 31.5.2000 per trenta giorni consecutivi compresi i festivi, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale e contemporaneamente pubblicati all’Albo Pretorio Comunale.

Nel periodo di deposito e precisamente dal 31.5.2000 al 29.6.2000 gli atti sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, presso il Servizio Tecnico dalle ore 9 alle ore 12. Dal 30.6.2000 al 29.7.2000 chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

San Damiano, 31 Maggio 2000

Il Responsabile dei servizi tecnici
Ugo Pregno




Comune di San Damiano d’Asti  (Asti)

Variante 2 bis in itinere alle controdeduzioni delle osservazioni della Regione Piemonte alla 2 variante al P.R.G.C. - adozione progetto

Il Responsabile dei servizi tecnici

Visto l’art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m. ed i.;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 32 del 26.4.2000, esecutiva, di adozione della variante 2 Bis in itinere alle controdeduzioni delle osservazioni regionali al Piano Regolatore Generale Comunale;

avvisa

Che gli atti relativi all’adozione della variante 2 bis al P.R.G.C., unitamente alla delibera consiliare 32/2000, a partire dal giorno 31.5.2000 per trenta gironi consecutivi compresi i festivi, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale e contemporaneamente pubblicati all’Albo Pretorio Comunale.

Nel periodo di deposito e precisamente dal 31.5.2000 al 29.6.2000 gli atti sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso il Servizio Tecnico dalle ore 9 alle ore 12. Dal 30.6.2000 al 29.7.2000 chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

San Damiano, 31 Maggio 2000

Il Responsabile dei Servizi tecnici
Ugo Pregno




Comune di San Damiano d’Asti  (Asti)

Piano delle aree per insediamenti produttivi - adozione progetto

Il Responsabile dei servizi tecnici

Visto l’art. 42 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m. ed i.;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 33 del 26.4.2000, esecutiva, di adozione del progetto del piano delle aree per insediamenti produttivi;

avvisa

Che gli atti relativi all’adozione del progetto delle aree per insediamenti produttivi, unitamente alla delibera consiliare 33/2000, a partire dal giorno 31.5.2000 per trenta giorni consecutivi compresi i festivi, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale e contemporaneamente pubblicati all’Albo Pretorio Comunale.

Nel periodo di deposito e precisamente dal 31.5.2000 al 29.6.2000 gli atti sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, presso il Servizio Tecnico dalle ore 9 alle ore 12. Dal 30.6.2000 al 29.7.2000 chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

San Damiano, 31 Maggio 2000

Il Responsabile dei servizi tecnici
Ugo Pregno




Comune di San Sebastiano da Po (Torino)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10 Febbraio 2000 - Acquisizione di aree private costituenti la strada privata denominata “Via Montamisè”. Classificazione della medesima quale strada comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1ª di classificare ed includere nell’elenco delle strade comunali la Via denominata Montamisè risultante dai tipi di frazionamento fatti predisporre dai Sigg. Birolo Riccardo - Binello Virginia e Emanuele Riccardo - Nada Elda che sotto la lettera “A” si allegano alla presente per farne parte integrante;

2º di dare atto che sussistono i requisiti necessari per la classificazione amministrativa quale comunale della strada in premessa;

3º di disporre che copia della presente deliberazione unitamente agli atti allegati, sia pubblicata per gg. 15 consecutivi. Nei seguenti 30 gg. chiunque potrà presentare motivata opposizione al Consiglio Comunale;

4º di inviare alla Regione Piemonte i provvedimenti di classificazione divenuti esecutivi per la pubblicazione degli stessi nel B.U.R., così come prescritto dall’art. 3 della L.R. n. 86/96;

5º il presente provvedimento di classificazione amministrativa avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale verrà pubblicato sul B.U.R.P.




Comune di San Sebastiano da Po (Torino)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 Febbraio 2000 - Declassamento dei tratti di strada comunale “S. Lorenzo” e vicinale “Della Presidenta”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1º di declassificare e sdemanializzare, per quanto detto in premessa, i tratti di strada comunale di “San Lorenzo” e vicinale “Della Presidenta” per una superficie di mq. 2.236 con conseguente passaggio al patrimonio disponibile del Comune;

2º di disporre che copia della presente deliberazione, unitamente agli atti allegati, sia pubblicata per gg. 15 consecutivi. Nei seguenti 30 gg. chiunque potrà presentare motivata opposizione al Consiglio Comunale;

3º di inviare alla Regione Piemonte i provvedimenti di declassificazione divenuti esecutivi per la pubblicazione degli stessi nel B.U.R., così come prescritto dall’art. 3 della L.R. n. 86/96;

4º il presente provvedimento di classificazione amministrativa avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale verrà pubblicato sul B.U.R.




Comune di Trofarello (Torino)

Servizio Urbanistica - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26.7.1999 - Oggetto: Programma Integrato di Intervento convertito in Piano Particolareggiato, relativo all’Area “Bpr1" del P.R.G.C. - Approvazione Variante ai sensi dell’articolo 16 Legge 17.2.1992 n. 179 integrato e completato dalla legge regionale 9.4.1996 n. 18

Il Consiglio Comunale

Premesso:

che i Comune di Trofarello dispone del P.R.G.C., formato ed approvato nelle forme di legge;

- che nell’ambito del predetto P.R.G.C. - zona denominata “Bpr1", il Comune di Trofarello ha provveduto ad adottare definitivamente (deliberazione consiliare n. 85 del 27.9.1994, assunta ai sensi dell’articolo 16 della legge 17.2.1992 n. 179 e degli articoli 17 e 40 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni) un Piano Particolareggiato di conversione di Programma Integrato di Intervento, con contestuale Variante allo Strumento Urbanistico Generale, in riscontro alla proposta, presentata dalla Società Itro S.r.l.- sede legale in Torino, Corso Re Umberto n. 1 e dal Geom. Lazzarone Giuseppe, Strada Vecchia del Moriondo - Moncalieri;

- che la suddetta deliberazione e suoi allegati sono stati approvati, a seguito di Programma Integrato di Intervento, con contestuale Variante allo Strumento Urbanistico Generale, in riscontro alla proposta, presentata dalla Società Itro S.r.l. - sede legale in Torino, Corso Re Umberto n. 1 e dal Geom. Lazzarone Giuseppe, Strada Vecchia del Moriondo - Moncalieri;

- che la suddetta deliberazione e suoi allegati sono stati approvati, a seguito della comunicazione della medesima Regione Piemonte - Assessorato Urbanistica-Edilizia Residenziale in data 16.5.1995, protocollo numero 4824;

- che il Piano Particolareggiato di conversione del Programma Integrato di Intervento è stato interessato da una variante Tecnica, adottata con deliberazione consiliare n. 57 del 29.9.1995 ed approvata con deliberazione consiliare n. 61 del 27.6.1996;

- che il Programma Integrato aveva comportato Variante al Piano. Per quanto riguarda l’avvenuta variazione di P.R.G.C. l’area è stata, ed è regolata, dall’art. 13.5 Bpr1 con le relative prescrizioni, le quali hanno trovato specificazione nel Programma Integrato a suo tempo approvato.

Attualmente s’intende apportare una variante al Programma Integrato, conforme all’art. 13.5 Bpr1 che è divenuto norma vigente di P.R.G.C.;

Richiamata integralmente la deliberazione C.C. 23 del 18.3.1999 avente per oggetto “Programma Integrato di intervento convertito in piano particolareggiato, relativo all’area Bpr1 del P.R.G.C. - Adozione variante ai sensi dell’art. 16 legge 17.2.1992 integrato e completato dalla L.R. 9.4. 1996 n. 18";

Dato atto che la suddetta deliberazione consiliare n. 23/99 con i relativi allegati sono stati depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati all’Albo Pretorio dal 3.5.1999 al 1.7.1999 e che di tale deposito si è dato avviso al pubblico mediante pubblicazione in conformità alle normative vigenti;

Dato atto altresì che nei successivi trenta giorni (fino al 1.7.1999) sono pervenute le seguenti osservazioni e proposte presentate da:

A) Presentatore: Gatti Giuseppe - Presidente Centro Incontro “Di Vittorio”, presentata il 30.6.1999, prot. n. 6712.

B) Presentatore: Partito Popolare Italiano - Sezione di Trofarello;

Partito di Rifondazione Comunista - Sezione di Trofarello;

Democratici di Sinistra - Sezione di Trofarello,

presentata il 30.6.1999, prot. n. 6691;

Gli apporti sopra individuati con le sigle “A” e “B” presentano testi

perfettamente identici.

Essi propongono:

1) che la volumetria con destinazione terziario-commerciale dell’edificio individuato con la lettera “G” anzichè essere compresa tra un minimo di mc. 1000 e un massimo di mc. 2300 sia fissata al valore massimo;

2) che il piano terreno dell’edificio individuato con la lettera “G” sia destinato a servizio sanitario di tipo pubblico.

Viene poi espresso un giudizio positivo per le seguenti localizzazioni:

- area per la caserma carabinieri;

- area per il centro incontro;

- area per i parcheggi funzionali alla stazioni.

L’Amministrazione ritiene di accogliere parzialmente quanto proposto al punto 1) proponendo di destinare a terziario-commerciale il piano terreno e il primo piano dell’edificio individuato con la lettera “G”, e precisamente mc. 2000, più o meno 10%. L’elasticità prevista consente l’esercizio di un minimo di libertà progettuale.

In merito ai contenuti del punto 2) è pervenuta in data 20.7.1999 prot. n. 7483 una lettera da parte dei privati operatori dove si dichiara la disponibilità a concedere al Comune di Trofarello il diritto di opzione per l’acquisto di superfici a destinazione terziaria nonchè a concedere in locazione al Comune le superfici situate al piano terreno dell’edificio “G”. Tale dichiarata disponibilità si può ritenere sufficiente ai fini di consentire la realizzazione di un centro sanitario e pertanto l’osservazione presentata si ritiene superflua.

C) Presentatore: Gruppo consigliare “Impegno per Trofarello”,

presentata il 30.6.1999, prot. n. 6692.

L’apporto di cui sopra propone:

1) la localizzazione di un asilo nido in luogo del centro incontro;

2) variazioni all’iter procedurale di approvazione della Variante al Programma Integrato in quanto i proponenti ritengono che con essa si apportino modifiche al P.R.G.C. vigente;

3) di variare la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti;

4) di indicare l’ingombro planimetrico di massima della prevista caserma dei Carabinieri.

L’Amministrazione ritiene di respingere quanto prospettato, proponendo di:

1) mantenere la destinazione d’uso dell’area per attrezzature di interesse comune centro incontro e non modificarla in area per attrezzature scolastiche - asilo nido, coerentemente con i propri programmi;

2) non modificare l’iter procedurale adottato per le seguenti motivazioni.

La proposta di Variante al Programma Integrato è stata approvata con le procedure di cui alla L.R. 18\96 “Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione dell’articolo 6 della L. 17.2.1992, n. 179", art. 6, comma 1, in quanto essa è conforme al P.R.G.C.

Essa non comporta infatti alcuna variazione alla conformazione planimetrica dell’area di P.R.G.C. Bpr1. La distribuzione delle aree edificabili e per servizi pubblici in variante a quanto precedentemente previsto, avviene sempre e comunque all’interno del perimetro della succitata area Bpr1 e in conformità alla variante approvata.

Per ciò che concerne gli aspetti normativi si precisa che la normativa di P.R.G.C. approvata definisce l’area “Area di trasformazione da industriale a residenziale - terziario - commerciale” e i parametri urbanistici stabiliti concernono complessivamente l’intera area, senza distinzione tra le diverse destinazioni d’uso possibili.

La presente variante non modifica la volumetria edificabile nel suo complesso, nè il rapporto superficie sviluppata/superficie territoriale, nè l’altezza massima, nè alcun altro parametro di P.R.G.C.

La distribuzione della volumetria edificabile tra le diverse destinazioni d’uso possibili era stata effettuata in sede di Programma Integrato e non di variante al P.R.G.C. e, pertanto, le variazioni a questa distribuzione che si effettuano in questa sede non concernono gli elaborati di P.R.G.C., ma solo quelli del Programma Integrato.

3) riconfermare le scelte progettuali proposte, che, pur con una nuova collocazione, non modificano la quantità complessiva di volumetria, a destinazione residenziale e terziario-commerciale, prevista nel Programma Integrato approvato;

4) mantenere gli elaborati progettuali proposti in quanto il progetto edilizio della prevista caserma carabinieri, da redigersi nel rispetto di quanto previsto nel Programma Integrato e in conformità alle indicazioni fornite dall’Arma, sarà oggetto di esame da parte degli organi competenti.

Viste le risultanze della Commissione Urbanistica in data 21.7.99 (di cui si allega il verbale).

Tenuto conto:

- che si rende necessario procedere con l’approvazione della Variante in argomento, controdeducendo alle osservazioni pervenute e rilevando che la stessa è conforme al Vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

- che per i fini di cui sopra risultano applicabili gli articoli 6 e seguenti della legge regionale 9.4.1996 n. 18, ad integrazione e completamento dell’articolo 16 della legge 17.2.1992, dove vengono appunto stabilite le regole da seguire per l’adozione, il deposito, la pubblicazione e la successiva approvazione di tale Strumento Urbanistico Esecutivo per l’attuazione del P.R.G.C.;

- che nella suddetta Variante al Programma Integrato di Intervento, non risultano essere compresi immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale Comunale a norma dei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 24 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, per cui non si deve provvedere, dopo l’adozione, all’invio alla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

- che la medesima Variante, inoltre, assicura la dotazione complessiva di aree e standards ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale n. 56/77 e s.m.i.;

Ciò premesso:

Richiamate le leggi 17.8.1942 n. 1150, 28.1.1977 n. 10, 5.8.1978 n. 457, 17.2.1992 n. 179 - in particolare l’articolo 16 -, 4.12.1993 n. 493, nonchè le leggi regionali 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e 9.4.1996 n. 18 - segnatamente gli articoli 6 e seguenti.

Richiamate inoltre le leggi 8.6.1990 n. 142, 7.8.1990 n. 241, 15.5.1997 n. 127, 16.6.1998 n. 191.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Si propone che il Consiglio Comunale

deliberi

1) Di controdedurre alle osservazioni e proposte-apporti collaborativi elencati in premessa in conseguenza dell’adozione della Variante al Programma Integrato di Intervento convertito in P.P., i cui atti sono stati regolarmente depositati, condividendo e facendo proprie le argomentazioni e proposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate ed approvate;

2) Di approvare, ai sensi della legge regionale 9.4.1996 n. 18 - articoli 6 e seguenti, quali norme di integrazione e completamento dell’articolo 16 della legge 4.12.1993 n. 493, la Variante al Programma Integrato di Intervento relativo all’Area “Bpr1" del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, - come risultante dall’accoglimento delle proposte di cui sopra. Oltre a rilocalizzare e diversamente distribuire le originarie previsioni, consente al Comune di poter disporre di idonee aree per la realizzazione di opere di pubblico interesse. Il tutto mantenendo la sussistenza della previsione di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28.1.1977 n. 10, tenuto conto delle convenzioni già stipulate e quelle approvate dal Comune.

Detta Variante, redatta dall’Ing. Beniamino Aprato di Torino, è costituita dai seguenti elaborati, pervenuti in data 23.7.99, prot. n. 7683, che recepiscono quanto controdedotto e vengono allegati a far parte integrante della presente deliberazione:

- All. A - Relazione Illustrativa;

- All. B - Norme di Attuazione;

- Tav. 1 - Estratti - Rilievo;

- Tav. 2 - Utilizzazione delle aree e parametri urbanistici ed edilizi;

- Tav. 3 - Planimetria comparti - Tipologie;

- Tav. 4 - Planimetria aree in dismissione per servizi pubblici.

3) Di dare atto che la Variante in argomento:

a) è conforme al vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

b) in essa non risultano essere compresi immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale Comunale a norma dei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 24 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, per cui non si deve provvedere, dopo l’adozione all’invio alla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

c) assicura la dotazione complessiva di aree e standards ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale n. 56/77 e s.m.i.

Il Sindaco    Il Segretario Comunale
Adriana Cortassa    Giuseppe Formichella




Comune di Venasca (Cuneo)

Bando di concorso generale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Il Responsabile Servizio Tecnico

in esecuzione alla deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 4/4/2000;

vista la legge regionale 28/3/95 m. 46 e s.m.i.

rende noto

che è stato pubblicato il bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Venasca, ai sensi della L.R. n. 46/95 e successive modificazioni.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 15 luglio 2000.

Venasca, 15 maggio 2000

Il Responsabile Servizio Tecnico
Maurilio Paseri




Comune di Verrua Savoia (Torino)

Approvazione progetto definitivo variante n. 1 al P.R.G.I.

Il Sindaco

Visti gli artt. 15 e 17 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/3/2000 è stato approvato il progetto definitivo della 1ª variante al P.R.G.I. vigente.

Che il progetto definitivo, corredato di tutti gli atti tecnici sarà deposito presso l’ufficio di segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, dal 31/5/2000 al 29/6/2000 durante i quali chiunque può prenderne visione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10,00 alle 12,00.

Verrua Savoia, 30 maggio 2000

Il Sindaco
Giuseppe Valesio




Comune di Volvera (Torino)

Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 5/5/2000. Piano di recupero presentato dalla sig.ra Avaro Marina da attuarsi sull’immobile sito in Volvera - via Porporato n. 18 - zona Ba 2 del P.R.G.C. - Adozione definitiva

Il Consiglio Comunale

1) E’ approvato il Piano di Recupero presentato dalla sig.ra Avaro Marina (omissis) - da attuarsi sull’immobile sito in Volvera - via Carlo Porporato n. 18 - zona Ba 2 del P.R.G.C. - così come adottato con deliberazione C.C. n. 6 del 18/1/2000 in conformità agli elaborati ad essi allegati in premessa richiamati;

2) Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a dar corso ai successivi atti e adempimenti di competenza alla firma della Convenzione, in nome, per conto e nell’interesse del Comune integrando la bozza di convenzione in tutte le parti ritenute necessarie.

Il Responsabile dell’Uff. Tecnico
Gianluigi Peretto




Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano

Regolamento per la nomina dei membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo - Approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella seduta del 4 maggio 2000 - Regolamento per le nomine

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 12, comma 6, e 14 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, specifica i requisiti e disciplina le procedure per la nomina dei membri della Commissione Centrale di Beneficenza e determina i requisiti dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima.

Articolo 2
Requisiti di professionalità,
di competenza ed etici

1. I candidati alla carica di membro della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione, fatte salve le ineleggibilità e le incompatibilità previste agli articoli 14 e 15 dello Statuto della Fondazione, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un’adeguata esperienza nell’esercizio di una o più delle seguenti:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei settori di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, dello Statuto, o presso fondazioni di origine bancaria o presso società quotate in borsa o di rilievo nazionale o internazionale;

b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti in qualifica dirigenziale presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali;

c) attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione a un Albo;

d) attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica in materie giuridiche, economiche o sociologiche o attinenti a uno dei settori di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, dello Statuto.

2. I membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione devono avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto, non possono ricoprire cariche coloro che:

a) abbiano cause pendenti con la Fondazione;

b) siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.

Articolo 3
Criteri per le nomine

1. La Commissione Centrale di Beneficenza può specificare, nell’avviare le procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, le professionalità richieste ai candidati alla carica di Commissario con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima.

2. Salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 7, del presente regolamento, non possono essere nominate alla carica di Commissario le persone il cui nominativo sia stato inserito in più di una terna di candidati; non possono inoltre essere nominate alla carica di Commissario le persone che siano inserite in una terna ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente regolamento e candidate ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui un nominativo risulti inserito in più di una terna, appena ricevute le proposte relative, il Presidente della Fondazione chiede ai proponenti le terne di provvedere, entro dieci giorni, alla sostituzione di tale nominativo. Si applica, nel caso di mancato rispetto del termine, l’articolo 11, comma 8, dello Statuto.

Articolo 4
Presentazione di candidature
per la nomina dei Commissari di cui all’articolo 11,
commi 3 e 5, dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza, richiede ai Presidenti delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio, Varese, Verbania e Milano, al Presidente della Regione Lombardia, al Sindaco del Comune di Milano, all’Arcivescovo della Diocesi di Milano e al Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università lombarde di proporre, entro sessanta giorni, terne di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Ai fini della nomina dei restanti Commissari di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, dello Statuto, si osservano le seguenti procedure:

a) il Presidente della Fondazione, non appena decorsi i termini per la presentazione delle terne di candidature di cui al comma precedente, convoca in distinte separate riunioni, da tenersi entro i trenta giorni successivi, i presidenti degli organismi di cui all’articolo 11, commi 3, lettera e), e 5, lettere c), d), e) e f), dello Statuto, ponendo all’ordine del giorno la formazione della terna di competenza;

b) le riunioni sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei convocati. E’ consentito il conferimento di delega ad altro convocato; la stessa persona non può ricevere più di una delega. Ove, in prima convocazione, non sia presente la maggioranza dei convocati, le riunioni sono convocate in seconda seduta, da tenersi entro tre giorni dalla prima, e si intendono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni hanno luogo presso la sede della Fondazione o in altra località indicata nell’avviso di convocazione e sono presiedute dal Presidente della Fondazione; svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale della Fondazione;

c) il Presidente della Fondazione invita i partecipanti a ogni singola riunione a formulare congiuntamente una terna di candidati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. In difetto di presentazione di una terna di candidati sottoscritta all’unanimità, ciascun partecipante alla riunione può presentare sino a un massimo di tre candidature;

d) in quest’ultimo caso, i partecipanti alla riunione procedono a un’unica votazione sui singoli candidati; ciascun partecipante può esprimere non più di tre preferenze. Si intendono inseriti nella terna di candidati presentata alla Fondazione i nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, si procede a una votazione unica di ballottaggio e, ove ricorra ulteriore parità di voti, si intende inserito nella terna il candidato più anziano per età. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Nel verbale della riunione viene dato atto dei voti riportati da ciascun candidato;

e) ove non sia stato possibile eleggere nelle predette riunioni una o più delle terne, le nomine vengono effettuate dalla Commissione Centrale di Beneficenza ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello Statuto.

3. Il Presidente della Fondazione invita i candidati designati ai sensi del comma 2 del presente articolo a trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del presente regolamento.

4. Non appena acquisita notizia dell’anticipata cessazione dalla carica di un singolo Commissario, il Presidente della Fondazione attiva le procedure di cui ai commi precedenti nei confronti dell’ente o dei soggetti che avevano designato il Commissario cessato dalla carica.

Articolo 5
Presentazione di candidature per la nomina
dei Commissari di cui all’articolo 11,
comma 7, dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, non appena decorsi i termini per la presentazione delle proposte di candidature di cui al precedente articolo 4, comma 1, o, nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un singolo Commissario, non appena acquisita notizia della cessazione, adotta un bando per la presentazione di terne di candidature ai sensi dell’articolo 11, comma 7, dello Statuto. Il bando deve essere reso pubblico mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e con altro strumento, anche telematico, che consenta una sua adeguata divulgazione.

2. Il bando contiene l’invito alla presentazione di terne di candidature entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e l’indicazione dei requisiti richiesti alle organizzazioni per la presentazione delle candidature e dei requisiti dei candidati per la nomina.

3. Le terne di candidature possono essere presentate da organizzazioni senza fine di lucro che operino da almeno cinque anni nel territorio delle Province lombarde, di Novara e di Verbania in uno dei settori di cui all’articolo 3 dello Statuto e che, singolarmente o congiuntamente, rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano sede in almeno sei delle Province di cui sopra;

b) dispongano di un patrimonio, risultante dall’ultimo rendiconto approvato, almeno pari alla misura minima determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza in sede di avvio delle procedure di nomina;

c) abbiano realizzato, nella media dei tre esercizi precedenti, un volume annuo di entrate almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b);

d) abbiano un numero di dipendenti almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b);

e) limitatamente alle Associazioni, abbiano un numero di associati almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b).

4. Sono in ogni caso esclusi dalla presentazione di terne di candidature:

a) le organizzazioni la cui costituzione sia stata promossa dalla Fondazione;

b) gli enti e le organizzazioni che concorrono alla presentazione di candidature ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 5, dello Statuto;

c) i partiti politici, le loro organizzazioni collaterali, le organizzazioni che svolgono attività di propaganda volta a influenzare l’esito di consultazioni elettorali e i comitati promotori di referendum;

d) i sindacati e gli enti di patronato;

e) le associazioni di categoria;

f) gli ordini, i collegi e le altre organizzazioni professionali;

g) le organizzazioni i cui statuti e programmi di attività perseguano scopi contrari ai principi fondamentali e alle norme della prima parte della Costituzione.

5. Le terne di candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione candidante ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui all’articolo 7, comma 3, del presente regolamento:

a) da copia dello Statuto dell’organizzazione medesima;

b) da copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati;

c) con riguardo ai requisiti di cui al comma 3, lettere a), d) ed e) del presente articolo, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa rispettivamente al numero degli associati, dei dipendenti e delle sedi e, nell’ultimo caso, alla localizzazione delle stesse.

6. Si intendono presentate congiuntamente le candidature sottoscritte dai legali rappresentanti di due o più organizzazioni.

7. Ai soli fini del presente articolo, è consentita la presentazione del medesimo nominativo in due o più terne di candidature.

Articolo 6
Presentazione di candidature per la nomina
dei Commissari di cui all’articolo 11,
comma 8, dello Statuto

1. Ai fini della nomina dei Commissari di cui all’articolo 11, comma 8, dello Statuto, ciascun Commissario può presentare alla Commissione per le nomine sino a un massimo di sette candidature. Tali candidature vanno presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 7
Documentazione

1. Gli enti, le organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni e candidature nonchè i Commissari, nel caso di candidature presentate ai sensi dell’articolo 6 del presente Regolamento, devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento e le dichiarazioni dei candidati di accettazione della carica nel caso di nomina da parte della Commissione Centrale di Beneficenza, nonché limitatamente ai candidati per cui si applica, la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

2. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del presente regolamento, può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato.

3. Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. La Commissione per le nomine di cui al successivo articolo 8 può richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine non inferiore a cinque giorni per la produzione delle stesse.

Articolo 8
Attività istruttorie

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, ai fini dell’esame preliminare delle designazioni e delle candidature presentate, istituisce una apposita Commissione per le nomine.

2. La Commissione per le nomine è composta da sette Commissari, tra cui il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. Alle sue riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Generale della Fondazione.

3. La Commissione per le nomine verifica preliminarmente l’ammissibilità di tutte le designazioni e le candidature pervenute. Essa comunica immediatamente i nominativi ritenuti inammissibili, con le relative motivazioni, al Presidente della Fondazione che provvede senza indugio a convocare la Commissione Centrale di Beneficenza per le determinazioni definitive al riguardo.

4. Ove la Commissione Centrale di Beneficenza confermi l’inammissibilità di uno o più dei nominativi inseriti nelle terne di cui all’articolo 4 del presente regolamento, il Presidente della Fondazione chiede immediatamente all’ente o alla organizzazione proponente la terna di provvedere, entro trenta giorni, alla sostituzione di tale nominativo, secondo le procedure previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del presente regolamento. In caso di mancato rispetto del termine, ovvero quando i nominativi sostituiti in termine siano ritenuti inammissibili a giudizio della Commissione Centrale di Beneficenza, si prescinde dalla terna e si applica l’articolo 11, comma 8 dello Statuto.

5. Per le candidature avanzate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e ritenute definitivamente inammissibili dalla Commissione Centrale di Beneficenza, non si procede ad alcuna sostituzione.

6. La Commissione per le nomine prende atto poi delle terne di nominativi presentate ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento e ritenute ammissibili.

7. La Commissione per le nomine esamina quindi le candidature ritenute ammissibili presentate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e predispone, tenendo conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, due liste distinte, composte rispettivamente:

- per le candidature presentate ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, da non più di quindici delle terne presentate,

- per le candidature presentate ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento, da non più di quindici nominativi.

8. La Commissione per le nomine predispone infine e invia a tutti i restanti componenti della Commissione Centrale di Beneficenza, entro trentacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di candidature indicato nel bando di cui all’articolo 5 del presente regolamento, una relazione sull’attività svolta contenente le terne di nominativi regolarmente presentate e le due liste predisposte per le candidature di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

9. Entro i dieci giorni successivi alla trasmissione della relazione, ciascuna di tali liste può essere integrata, su richiesta di almeno cinque Commissari, mediante inserimento di una o più delle terne o delle candidature presentate rispettivamente dalle organizzazioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento e dai Commissari e ritenute ammissibili. Ciascun Commissario può concorrere a non più di tre richieste di integrazione per ciascuna lista.

Articolo 9
Procedure di nomina e criteri di selezione

1. Le delibere di nomina vengono assunte dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella prima riunione successiva al completamento delle attività istruttorie.

2. Le valutazioni vengono effettuate tenendo in particolare conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

3. Nell’effettuare le nomine dei Commissari, la Commissione Centrale di Beneficenza cura di realizzare una razionale ed equilibrata rappresentanza delle professionalità relative a ciascun settore di attività della Fondazione e delle professionalità relative alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima, tenendo conto delle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali.

4. La Commissione Centrale di Beneficenza procede in primo luogo alla votazione dei Commissari di cui all’articolo 4, comma 1, del presente regolamento, mediante distinte votazioni su ciascuna delle terne presentate e ritenute ammissibili; le terne vengono messe in votazione secondo l’ordine di cui all’articolo 11, commi 3 e 5 dello Statuto. Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.

5. Qualora nessun dei candidati compreso in una terna ottenga, dopo la prima votazione, il numero dei voti necessario ad essere eletto, la Commissione Centrale di Beneficenza procede alla votazione dei candidati compresi nelle terne successive. Dopo la prima votazione di tutte le terne di cui all’articolo 4, comma 1, del presente regolamento, la Commissione Centrale di Beneficenza procede, se necessario, alla seconda ed alla terza votazione secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 11, dello Statuto.

6. La Commissione Centrale di Beneficenza procede quindi alla votazione dei Commissari di cui all’articolo 4, comma 2, del presente regolamento osservando le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

7. La Commissione Centrale di Beneficenza procede poi alla nomina dei Commissari di cui all’articolo 5 del presente regolamento mediante votazione su ciascuna delle terne di candidati proposte dalla Commissione per le nomine, eventualmente integrata ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del presente regolamento. Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.

8. La Commissione Centrale di Beneficenza procede poi alla nomina dei Commissari di cui all’articolo 6 del presente regolamento mediante votazione sui singoli candidati di cui alla lista proposta dalla Commissione per le nomine, eventualmente integrata ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del presente regolamento. Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.

9. Per la nomina dei Commissari che non sia stato possibile eleggere in sede di prima convocazione, si procede in seconda convocazione ai sensi dell’articolo 18, comma 11, dello Statuto, seguendo il medesimo ordine di votazione previsto dal presente articolo.

Articolo 10
Nomina dei Commissari
ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello Statuto

1. Il termine di quindici giorni di cui all’articolo 12, comma 4, dello Statuto, decorre, ai fini delle proposte per la nomina dei Commissari di cui all’articolo 4, comma 1, del presente regolamento, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle terne di nominativi, e, ai fini delle proposte per la nomina dei Commissari di cui all’articolo 5 del presente regolamento, dalla scadenza del termine indicato nel bando.

2. La stessa decorrenza si applica anche nel caso di nomine di cui al comma precedente da effettuare per l’anticipata cessazione dalla carica di singoli Commissari.

3. Il numero massimo di Commissari nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza senza designazione da parte di soggetti esterni alla Fondazione non può essere superiore a venti, ivi comprese anche le nomine effettuate ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello Statuto.

4. Per la presentazione di candidature e per la procedura di nomina, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 8 e 9 del presente regolamento.

5. Nei casi di cui all’articolo 12, comma 4, ultimo periodo, dello Statuto, il Presidente della Fondazione richiede all’Autorità di vigilanza di provvedere, entro trenta giorni, alla nomina di una persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. Non appena pervenuta notizia del provvedimento di nomina, il Presidente della Fondazione invita l’interessato a trasmettere ai fini dell’immissione nella carica, entro quindici giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, secondo quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 11
Pubblicità

1. Lo Statuto della Fondazione, il presente regolamento e il bando di cui all’articolo 5 del presente regolamento possono essere consultati presso la Segreteria della Fondazione e sono resi disponibili con sistema telematico.

2. I nominativi delle persone designate o candidate e dei soggetti proponenti sono resi pubblici con strumenti telematici.

3. I nominativi delle persone nominate alla carica di Commissario sono resi pubblici mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e con altro strumento, anche telematico, che consenta un’adeguata diffusione della notizia.




Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 192/26590 del 13/4/2000: istanza per approvazione progetto per discarica di II cat. Tipo A per rifiuti inerti edili e terra provenienti da scavi in Strada Antica di Cassano - Proponente: Costruzioni Novesi S.r.l. - Novi Ligure

(omissis)

delibera

1) Approvare ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, viste le risultanze del verbale di Conferenza dei Servizi facente parte integrante della presenta deliberazione, il progetto presentato dalla Società Costruzioni Novesi S.r.l. con sede in via Cavanna, 9 - 15067 Novi Ligure per la realizzazione di una discarica di II Cat. di tipo A ubicata in strada Antica di Cassano a colmatura di cava con terra di scavo e detriti inerti per una superficie di 5260 m2 che ospiterà in totale circa 15.780 m3 di materiale inerte, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato B della presente deliberazione quale parte integrante;

2) Dare atto che l’autorizzazione all’esercizio ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 sarà rilasciato con provvedimento dirigenziale, trattandosi di atto di competenza del Dirigente di Settore ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente previa trasmissione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo delle opere;

3) Fissare i termini per l’inizio e il compimento dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’opera rispettivamente in anni uno e cinque dalla data di notifica della presente deliberazione;

4) Dichiarare, considerato il caso specifico riguardante una procedura istruttoria da concludersi entro termini stabiliti dalla normativa, il presente provvedimento con votazione unanime e separata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 della legge 142/90.




Provincia di Asti

Deliberazione giunta provinciale n. 19247 del 14/4/2000 - Impianti di valorizzazione e di pretrattamento di R.S.U. in località Valterza ad Asti - Approvazione delle modifiche ai progetti

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1. Di approvare i progetti di variante presentati dal C.S.R.A. in data 31 dicembre 1999, confermando l’autorizzazione, di cui alla D.G.P. n. 11442 del 21 aprile 1998, alla realizzazione degli impianti di valorizzazione, con una potenzialità di 30.000 t/anno, e di pretrattamento di rifiuti solidi urbani, con una potenzialità di 67.000 t/anno, presentati dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano, con sede legale in Asti, Via Roero n. 68, a firma del Direttore quale legale rappresentante, da ubicarsi nel comune di Asti, località Valterza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato A) della deliberazione citata peraltro recepite, per gli aspetti costruttivi, nel presente progetto di variante;

2. Di dichiarare i lavori connessi al progetto di variante di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi dell’art. 27, 5º comma, del D.Lgs. 22/97, approvando il piano particellare di esproprio a firma dell’ing. Flaviano Fracaro, che integra il piano particellare di esproprio già approvato al punto 2) della D.G.P. n. 11442 del 21 aprile 1998, interessante le particelle nn. 111, 110, 109, 198, 103, 104, 105, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 190, 55, 132, 133, 134, 213, 135, del Foglio n. 100 del Comune di Asti del N.C.T., di vari proprietari, e le particelle nn. 44, 126, 57, del foglio n. 99 del Comune di Asti del N.C.T.. Tutti i mappali elencati appartengono a proprietari già interessati dal piano particellare di esproprio approvato con D.G.P. n. 11442 del 21 aprile 1998 ed i mappali sopra elencati erano già inseriti, per parte della superficie nel precedente piano di esproprio, ad eccezione del mappale n. 55 del Foglio n. 100 che è inserito solo nel piano particellare di esproprio di cui al presente punto;

3. Di stabilire che i termini per l’inizio dei lavori e delle procedure di espropriazioni occorrenti, anche ai fini dell’occupazione di urgenza, per la realizzazione delle opere del progetto di variante, del piano particellare d’esproprio di cui al punto 2, sono fissati nel 20 aprile 2001; quelli per il compimento dei lavori e delle espropriazioni sono fissati nel 20 aprile 2003.

4. Di stabilire altresì che il termine per l’inizio dei lavori e delle procedure di espropriazione di cui al punto 3) della D.G.P. n. 11442 del 21 aprile 1998 venga unificato con i tempi di inizio e di fine dei lavori e delle procedure di espropriazione di cui al punto precedente e quindi per la realizzazione delle opere del progetto di variante, del piano particellare d’esproprio di cui al punto 2, sono fissati nel 20 aprile 2001; quelli per il compimento dei lavori e delle espropriazioni sono fissati nel 20 aprile 2003;

5. La presente approvazione, ai sensi dell’art. 27 del D.L.vo 22/97, comma 5, costituisce anche per le modifiche apportate variante del PRGC vigente di asti e dell’adottato nuovo PRGC, per quanto concerne la modifica dell’area industriale interessata dagli impianti in area per attrezzature pubbliche di supporto logistico e tecnologico e per la costruzione di una strada di servizio che deve consentire l’accesso al sito degli impianti in attesa della prevista costruzione di una nuova strada comunale;

6. Per la variante al PRGC di cui al punto precedente ed in considerazione che trattasi di impianti per servizi di interesse pubblico, non sono dovuti gli standard previsti agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 richiamati nella nota n. 3 al parere edilizio-urbanistico presentato in Conferenza del Comune di Asti;

7. Di confermare l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di valorizzazione e di pretrattamento di rifiuti solidi urbani in Asti, Loc. Valterza, al Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano, con sede in Asti, Via Roero, n. 68, nella persona del suo legale rappresentante. L’autorizzazione all’esercizio ha validità dal collaudo dell’impianto e fino al 31 dicembre 2004, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato A9 alla D.G.P. n. 11442 del 21 aprile 1998;

8. Di confermare la disposizione che i rappresentanti dei Comuni, delle Associazioni Ambientali e dei Comitati Spontanei, abbiano libero accesso agli impianti di valorizzazione delle frazioni recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti e di pretrattamento degli RSU ed alla documentazione gestionale, per il controllo dell’attività, sulla base di un apposito regolamento da concordarsi tra le parti. Tali rappresentanti in numero non superiore a cinque devono essere appositamente designati con comunicazione alla Provincia ed alla C.S.R.A. e nel caso il numero delle persone designate fossero più di cinque la selezione sarà effettuata dalla Provincia in base all’entità della rappresentanza;

9. Di trasmettere copia della presente deliberazione al soggetto richiedente ed ai responsabili della Regione Piemonte: del Settore Approvazione Strumenti Urbanistici, del Settore Beni Paesistici ed Ambientali, nonchè del Settore Smaltimento Rifiuti, del Servizio Cave e Torbiere ed al C.F.S.;

10. Di trasmettere altresì la presente deliberazione al Comune di Asti, all’A.S.L. interessata ed all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte Dipartimento Provinciale di Asti, per il puntuale controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato A) D.G.P. n. 11442 del 21 aprile 1998;

11. Di dare atto del parere favorevole all’adozione del provvedimento espresso dal Capo Servizio Ambiente, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

12. Considerate le ragioni d’urgenza connesse all’inizio dei lavori già appaltati, di dichiarare, con unanime voto palese degli intervenuti, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 47 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. 2-4446 del 6.12.1995 e successive modifiche.




Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 115 - 104795 del 9-5-2000

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 115-104795 del 9-5-2000.

(omissis)

determina

1) Fatti salvi i diritti dei terzi la Società Elettrica Radici (S.E.R.) S.p.A. con sede legale in via Verdi 11 - 24121 Bergamo (BG), subentrata alla Manifattura di Susa S.p.A., è riconosciuta titolare dell’utenza relativa alla concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, dal Fiume Dora Riparia in Comune di Susa, per mod. max 120 e medi 108 atti a produrre su un salto di 28.10 metri la potenza nominale media di 2975.29 KW, assentita con D.P.G.R. n. 8261 del 25-9-1985;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e alle condizioni del sopracitato D.P.G.R. n. 8261 del 25-9-1985;

3) L’onere dei canoni e dei sovracanoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della S.E.R. S.p.A..

(omissis)




Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 4181 del 19/2/1999

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 10.12.1998, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli;

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità del’acqua, al Comune di Rassa la concessione di derivazione d’acqua dal torr. Sorba in Comune di Rassa di mod. max 0,50 e medi 0,28 d’acqua da utilizzare per produrre sul salto utile di mt. 46 la potenza nominale media di Kw 13 da destinare a servizio degli alpeggi di Sorba e Sorbella in Comune di Rassa;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente L. 281.000= in ragione di L. 21.677= per ogni Kw di potenza nominale media, ai sensi dell’art. 18 della L. 36/94 e sulla base dell’adeguamento stabilito dal Decreto del Ministero delle Finanze del 20.3.1998, anche se non voglia fare uso in tutto od in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 8.10.1942 n. 1434, concernente l’istituto di decadenza del diritto di derivazione di acqua pubblica;

5) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7, capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Estratto del disciplinare n. 32766 del 10.12.1998

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Vercelli, 15 maggio 2000

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
Giorgio Gaietta