Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 22

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2000, n. 83 - 123

Esercizio del diritto di prelazione ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 del D. Lgs. 490/99 sulle parti della Tenuta agricola di Valcasotto soggette a vincolo ex D.M. 28/11/1881

A relazione degli Assessori Leo, Burzi:

In data 23 maggio 2000, con nota n. 8455/5, il Presidente della Giunta Regionale ha espresso al Ministero ai Beni e alle Attività Culturali la irrevocabile volontà della Regione Piemonte di esercitare il diritto di prelazione sulla Tenuta agricola Castello di Casotto, ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 del D. Lgs. 490/99, in quanto:

in data 4 aprile 2000 si è tenuta l’asta pubblica per la vendita della “Tenuta agricola Castello di Casotto” (già Certosa del se. XII e successivamente residenza sabauda dal 1837 al 1881), a seguito del fallimento della Società privata che ne deteneva il possesso;

parte del complesso oggetto del fallimento (Castello, correria, pertinenze e un cospicuo patrimonio di beni mobili) risulta sottoposto a vincolo istituito con D.M. 28/1/1981 e D.M. 4/4/1997, sul quale è possibile esercitare il diritto di prelazione ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 490/1999;

nel corso dell’asta pubblica, i beni in oggetto sono stati aggiudicati ad un soggetto privato (B&B Invest S.n.c.) alla cifra di L. 4.200.000.000;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha, in data 13 aprile 2000, formalizzato la denuncia ai sensi del D.Lgs. 490/99, della vendita di cui sopra, affinché le Autorità competenti possano esercitare il diritto di prelazione rispetto ai beni sottoposti a vincoli;

le competenti Soprintendenze ai Beni ambientali e architettonici ed ai Beni artistici e storici hanno comunicato alla Regione Piemonte ed agli Enti locali nel cui territorio si trovano i beni in oggetto, di non ritenere realistico, per quanto di propria competenza, l’esercizio del diritto di prelazione, pur riconoscendo la straordinaria importanza del complesso.

Pertanto, visto l’interesse manifestato dalla Provincia di Cuneo, dagli Enti Locali in cui insiste il Castello, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché dalle fondazioni bancarie, soggetti che si sono dichiarati disponibili a concorrere alle spese di restauro del complesso, nonché alla gestione dello stesso;

visto il citato D.Lgs. 490/99 e, in particolare, l’articolo 61 che prevede che la Regione, la Provincia e il Comune possano, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulare al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l’eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all’alienante;

considerato che i beni immobili e mobili e le aree soggette a vincolo, e di conseguenza soggette al diritto di prelazione, costituiscono una parte del patrimonio messo all’asta e che occorre pertanto procedere all’individuazione esatta di tali beni nonché ad una valutazione di congruità del relativo valore, da proporre al Ministero;

visto il Regolamento del Consiglio regionale per l’acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio, approvato il 6/8/98;

viste le disponibilità del bilancio regionale, e in particolare del capitolo 23600/2000;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di prendere atto e di approvare la nota n. 8455/5 del 23/5/2000, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha espresso al Ministero l’irrevocabile volontà della Regione Piemonte di esercitare il diritto di prelazione sulle parti soggette a vincolo della Tenuta agricola Residenza di Casotto e di corrisponderne il prezzo all’alienante, fino ad un importo massimo di L. 4.200.000.000;

di individuare la relativa disponibilità finanziaria sull’accantonamento n. 100033 disposto con DGR n. 41-29210 del 24/1/2000, relativo al capitolo 23600/2000;

di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della cifra prevista, ad intervenuta assunzione del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero ai Beni Culturali;

(omissis)