MASSIMARIO DELLE DECISIONI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONI DI QUADRANTE DI ALESSANDRIA, CUNEO, NOVARA, TORINO (art. 41, 3° comma, Legge 8 giugno 1990 n. 142- art. 2, 6° comma, Legge regionale 22 settembre 1994 n. 40)

BILANCI

Comune - Deliberazione di Consiglio - Adempimenti ex art. 36 D.Lgs. n. 77/1995 e s.m.i. - Utilizzo proventi a destinazione vincolata.

(Comune di Pettinengo, C.C., deliberazione n. 32 del 30.9.1999)

E’ parzialmente illegittima la deliberazione di Consiglio Comunale, laddove viene  operato un utilizzo di proventi derivanti da concessioni edilizie per spese per il Centro  Elettronico, tenuto conto che tali risorse hanno destinazione vincolata a spese di urbanizzazione  e di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ex art. 12 della Legge 10/1977 e s.m.i.

(CO.RE.CO. Novara, ordinanza n. 13 del 4.11.1999)

Variazione di bilancio oltre il termine del 30 novembre - Illegittimità - Art. 17 D.Lgs. n. 77/1995 e s.m.i.

(Comune di Castel Rocchero, C.C., deliberazione n. 17 del 9.12.1999)

E’ illegittima la deliberazione di variazione al bilancio 1999 adottata dal Consiglio comunale il 9.12.1999, cioè oltre il termine previsto dal 3º comma dell’art. 17 del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77 e s.m.i., il quale dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 Novembre di ciascun anno.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 4834  del 23.12.1999)

Bilancio di previsione per l’esercizio 2000 - Relazione previsionale e programmatica - Bilancio pluriennale - Esercizio provvisorio - Esame ed approvazione - Mancato rispetto termini regolamentari di deposito degli atti per la consultazione da parte dei consiglieri - Illegittimità.

(Comune di Castelletto D’Orba, C.C., deliberazione n. 80 del 30.12.1999)

L’art. 16, comma 2 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 dispone che i regolamenti di contabilità degli Enti debbano prevedere un congruo termine per gli adempimenti di cui al precedente comma 1 dello stesso decreto legislativo, nonchè i termini entro i quali possano essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio predisposto dall’organo esecutivo.

L’art. 10 del Regolamento comunale di contabilità stabilisce, con riferimento alla data  di approvazione del bilancio  di previsione, la scansione temporale per tutti gli adempimenti propedeutici all’approvazione del bilancio medesimo.

Nella fattispecie, non essendo stato rispettato il termine temporale di deposito degli atti per la consultazione da parte dei consiglieri e per l’eventuale presentazione delle osservazioni, la deliberazione consiliare risulta illegittima per violazione di legge e di norme regolamentari.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 188 del 27.1.2000)

Asilo Infantile - Deliberazione del comitato di amministrazione - Variazione al bilancio disposta oltre il termine del 31.12 - Illegittimità - Violazione di legge - R.D. n. 99/1891, art. 13.

(Asilo Infantile Luca Tapparelli di Azeglio, C.D.A., deliberazione n.  5 del 18.1.2000)

E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di un Asilo Infantile mediante  la quale vengono disposte variazioni al bilancio oltre il termine del 31 dicembre, in quanto, ai sensi dell’art. 13 del R.D. n. 99/1891, l’esercizio finanziario annuale inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

(CO.RE.CO. Torino, ordinanza n. 194 del 3.2.2000)

I.P.A.B. - Variazione di bilancio oltre il termine della chiusura dell’esercizio precedente - Inammissibilità per violazione del principio di annualità ex art. 13 R.D. 5.2.1891 n. 99.

(Civico Istituto Musicale Brera di Novara, C.D.A., deliberazione n. 5 del 23.2.2000)

E’ illegittima la deliberazione di variazione del bilancio 1999 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente il 23.2.2000, cioè oltre il termine di chiusura dell’esercizio precedente (31.12.1999), per violazione del principio di annualità ex art. 13 R.D. 5.2.1891 n. 99.

(CO.RE.CO. Novara, ordinanza n. 1228 del 7.3.2000)

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 - Approvazione - Modifica a seguito di richiesta di chiarimenti - Occorre un atto deliberativo dello stesso organo che ha adottato l’atto.

(Casa di Riposo “Adorno - Varaldi” di Vigliano D’Asti, C.D.A., deliberazione n. 4 del 26.2.2000)

E’ illegittimo l’atto in relazione al quale l’organo di controllo ha chiesto chiarimenti, qualora gli stessi, pur avendo rilevante incidenza sull’atto stesso, siano stati forniti  con una nota a firma del Segretario dell’Ente, anzichè dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 884 del 23.3.2000)

CONTROLLO

Disciplina del pascolo nell’ambito del territorio comunale - Non assoggettabilità al controllo.

(Comune di Viarigi, C.C., deliberazione n. 25 del 24.9.1999)

La definizione di natura regolamentare attribuita al deliberato, ha motivato l’Ente a sottoporre il medesimo al controllo di legittimità di cui all’art. 17 c. 33 della L. 127/97.

Non essendo in realtà riconoscibile nell’atto in oggetto la caratteristica tipica del regolamento che è individuabile nella sostanzialità normativa, ed essendo invece attribuibile ad esso semplicemente una natura provvedimentale, si deve ritenere esclusa la sua assoggettabilità al controllo dal momento che la succitata disposizione di legge espressamente limita l’esercizio del medesimo ai regolamenti di competenza del Consiglio.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 3475 del 4.10.1999)

Scioglimento anticipato convenzione tra Comuni per ufficio tecnico - Non assoggettabilità al controllo.

(Comune di Tonco, C.C., deliberazione n. 35 del 24.9.1999)

Con il presente provvedimento il Consiglio dell’Ente ha deliberato lo scioglimento anticipato della convenzione relativa all’ufficio tecnico comunale, nulla disponendo con riguardo al personale  dipendente o la pianta organica.

Benchè con dichiarazione di voto un consigliere abbia richiesto espressamente la sottoposizione dell’atto ad esame confermando il dibattito affrontato esclusivamente in sede di premessa deliberativa nella materia di cui all’art. 17 comma 38  lett. b) della L. 127/1997 e s.m.i., l’estraneità di tale argomento all’oggetto del dispositivo e la conseguente assenza di presupposto normativo, deve far escludere l’ammissibilità al controllo di legittimità della deliberazione de quo.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 3507 del 7.10.1999)

Approvazione bilancio di previsione per l’anno 2000 e relativi documenti programmatici - Non Assoggettabilità al controllo.

(Ambito idrico territoriale n. 5 “Astigiano Monferrato”, Conferenza n. 22 del 27.9.1999)

Non si deve procedere all’esame di legittimità della documentazione contabile dell’Autorità d’Ambito, dal momento che essa non è individuabile come bilancio a sè stante costituendo invece, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, solo un centro di costo del bilancio della Provincia di Asti, il quale, nella sua integrità, costituirà fattispecie prevista dal comma 33 dell’art. 17 della L. 127/97 e solo in tal senso soggetta a controllo.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 3532 del 7.10.1999)

DIRITTO DI ACCESSO

Comune - Deliberazione di Consiglio - Subordinazione dell’esercizio del diritto di accesso al possesso di un titolo di legittimazione particolare - Illegittimità - Violazione di legge - L. n. 142/1990, art. 7 comma 4.

Comune - Deliberazione di Consiglio - Approvazione intervenuta al termine di seduta consiliare tenuta senza la presenza continuativa del Segretario comunale - Illegittimità.

(Comune di Vigone, C.C., deliberazione n. 19 del 6.3.2000)

E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione di Consiglio comunale la quale, approvando un regolamento comunale, subordina l’esercizio del diritto di accesso agli atti del Comune al possesso, da parte del cittadino istante, di titoli di legittimazione ultronei rispetto a quelli previsti all’art. 7 c. 4 della legge n. 142/1990, anche alla luce dell’interpretazione di tale norma operata con circolare Presidenza Consiglio dei Ministri U.C.A. 1703/II/4.5.1.2 del 10.2.1996.

E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione di Consiglio comunale approvata al termine di una seduta consiliare alla quale non abbia partecipato per tutta la sua durata il Segretario comunale.

(CO.RE.CO. Torino, ordinanza n. 1043 del 6.4.2000)

ENTI LOCALI - ORGANI

Comune - Deliberazione di Consiglio - Ratifica di provvedimento di  urgenza della Giunta oltre i termini - Illegittimità - Violazione di legge - L. n. 142/1990, art. 32 comma 3.

(Comune di Antignano, C.C., deliberazione  n. 11 del 25.9.1999)

Poichè il provvedimento d’urgenza adottato dalla Giunta risulta decaduto, essendo  stato sottoposto a ratifica consiliare in data successiva al termine di 60 giorni previsti dall’art. 32 comma 3 L. 142/1990, la tardiva deliberazione dell’Assemblea comunale è da considerarsi illegittima, risultando priva di presupposto per l’assunzione.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 3611 dell’11.10.1999)

Comune - Deliberazione di Consiglio - Costituzione Commissione per l’esame delle proposte di variante al P.R.G.I.

(Comune di Gaglianico, C.C., deliberazione n. 50 del 30.11.1999)

E’ parzialmente illegittima la deliberazione di Consiglio Comunale che prevede la possibilità, da parte della Commissione Consiliare, di richiedere la consultazione di esperti sulle materie trattate, in violazione del combinato disposto degli artt. 32, 35 e 36 della L. n. 142/1990 e s.m.i., tenuto conto della esclusiva competenza sulle nomine da parte degli organi amministrativi comunali.

(CO.RE.CO. Novara, ordinanza n. 5/A del 21.12.1999)

Comune - Deliberazione di Consiglio - Approvazione di regolamento edilizio - Obbligo di astensione per le deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti e affini sino al 2º grado - Illegittimità - Violazione di legge - L. n. 265/1999, art. 19.

(Comune di Bobbio Pellice, C.C., deliberazione n. 5 del 18.1.2000)

E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione di Consiglio comunale la quale, approvando il regolamento edilizio, dispone per i consiglieri l’obbligo di astensione per le deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti e affini sino al 2º grado, in contrasto con i principi stabiliti all’art. 19 della legge n. 265/1999, nel quale è previsto l’obbligo di astensione in caso di  presenza di interessi di parenti e affini sino al 4º grado.

(CO.RE.CO. Torino, ordinanza n. 126 del 14.2.2000)

Comune - Deliberazione di Consiglio - Abolizione di commissione prevista ex lege  - Illegittimità - Violazione di legge - Art. 30 comma 8 L. n. 488/1999, art. 2 bis comma 3 L. n. 1142/1970, art. 10 L.R. n. 54/1992.

(Comune di Narzole, C.C., deliberazione n. 4 del 7.2.2000)

L’art. 30 comma 8 della legge n. 488/1999 è applicabile alle commissioni comunali non espressamente previste dalla legge; è pertanto illegittima, per violazione di legge, la deliberazione di Consiglio comunale la quale dispone l’abolizione di una commissione comunale, prevista ex lege, tenuta ad esprimere pareri obbligatori in procedimenti amministrativi.

(CO.RE.CO. Cuneo, ordinanza n. 969/612 del 2.3.2000)

Comune - Deliberazione di Consiglio - Approvazione Statuto comunale - Attribuzione ai consiglieri del diritto di interpellanza - Illegittimità - Violazione di legge - Art. 31 comma 6 L. 142/1990.

(Comune di Roccabruna, C.C., deliberazione n. 21 del 13.4.2000)

L’art. 31 comma 6 della legge n. 142/1990 prevede, tra i diritti dei consiglieri comunali, il potere di proporre esclusivamente interrogazioni e mozioni; è pertanto illegittima per violazione di legge la deliberazione di Consiglio comunale la quale, approvando lo Statuto dell’ente, attribuisce ai consiglieri la facoltà di proporre interpellanze.

(CO.RE.CO. Cuneo, ordinanza n. 2398/1511 del 27.4.2000)

REGOLAMENTI

Approvazione  modifica regolamentare  - Dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione - Illegittimità.

(Comune di Berzano San Pietro, C.C., deliberazione n. 46 del 26.11.1999)

E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione consiliare la quale, approvando una modifica di un regolamento comunale, ne dispone la immediata eseguibilità, in quanto in contrasto con il dettato dell’art. 10 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, il quale prevede che i regolamenti divengono obbligatori il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

Nella fattispecie non risulta che lo Statuto dell’Ente abbia disciplinato la pubblicazione e l’entrata in vigore dei regolamenti comunali; pertanto trova applicazione la predetta normativa vigente.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 4380 del 23.12.1999)

Approvazione  modifica regolamentare  - Dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione - Illegittimità.

(Comune di Casale Monferrato, C.C., deliberazione n. 76 del 9.11.1999)

E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione consiliare la quale, approvando una modifica di un regolamento comunale, ne dispone la immediata eseguibilità, in quanto in contrasto con l’art. 10 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, il quale prevede che i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto, ed altresì con l’art. 82 - 3º comma dello Statuto comunale, che prevede per i regolamenti la duplice pubblicazione all’Albo Pretorio.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 4839 del 23.12.1999)

Modifiche ed integrazioni al Regolamento della biblioteca comunale - Dichiarazione di immediata eseguibilità.

(Comune di San Martino Alfieri, C.C., deliberazione n. 9 del 28.2.2000)

E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione consiliare la quale, approvando un regolamento comunale o sue modifiche ed integrazioni, ne dispone la immediata eseguibilità, in quanto in contrasto con il dettato dell’art. 10 delle “Disposizioni  sulla legge in generale” preliminari al Codice Civile, il quale prevede che i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 618 del 13.3.2000)

Approvazione nuovo regolamento edilizio - Dichiarazione di immediata eseguibilità - Illegittimità.

(Comune di Merana, C.C., deliberazione n. 5 del 29.2.2000)

E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione consiliare la quale, approvando un regolamento comunale, ne dispone la immediata eseguibilità, in quanto in contrasto oltre che con l’art. 10 delle “Disposizioni  sulla legge in generale” preliminari al Codice Civile, anche con lo Statuto comunale, che prevede per i regolamenti la duplice pubblicazione all’Albo Pretorio.

(CO.RE.CO. Alessandria, ordinanza n. 777 del 16.3.2000)

Comune - Deliberazione di Consiglio - Approvazione di regolamento edilizio - Immediata esecutività - Illegittimità - Violazione di legge - Art. 3 comma 3 L.R. 8.7.1999 n. 19.

(Comune di Camo, C.C., deliberazione n. 13 del 25.3.2000)

L’art. 3 comma 3 della legge regionale n. 19/1999 prevede che le deliberazioni comunali di approvazione dei regolamenti edilizi assumano efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; è pertanto illegittima, per violazione di legge e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del regolamento edilizio alla quale sia stata apposta la clausola di immediata esecutività.

(CO.RE.CO. Cuneo, ordinanza n. 2082/1310 del 6.4.2000)

STATUTI

Comune - Deliberazione di Consiglio - Approvazione Statuto comunale - Voto favorevole di 8 consiglieri su 13 - Illegittimità - L. n. 142/1990, art. 4 comma 3.

(Comune di Briga Alta, C.C., deliberazione n. 3 del 27.1.2000)

E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione di Consiglio comunale mediante la quale vengono approvate, con il voto favorevole di 8 consiglieri su 13 assegnati all’Ente, modifiche allo Statuto comunale, in quanto per tali deliberazioni la maggioranza prevista dall’art. 4 comma 3 legge n. 142/1990 consiste in due terzi dei consiglieri assegnati all’Ente.

(CO.RE.CO. Cuneo, ordinanza n. 433/262 del 9.2.2000)

Comune - Deliberazione di Consiglio - Modifiche allo Statuto comunale - Immediata esecutività - Illegittimità - Violazione di legge - L. n. 142/1990, art. 4 comma 4.

(Comune di Moiola, C.C., deliberazione n. 7 del 28.2.2000)

E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione di Consiglio comunale la quale, approvando modifiche allo Statuto comunale, ne dispone l’immediata esecutività, in contrasto con il disposto dell’art. 4 comma 4 della legge n. 142/1990.

(CO.RE.CO. Cuneo, ordinanza n. 1502/957 del 10.3.2000)

TRIBUTI

Comune - Deliberazione di Consiglio - Approvazione di regolamento per le entrate  - Ha effetto dal 1° gennaio successivo.

(Comune di Valdegno, C.C., deliberazione n. 56 del 16.12.1999)

E’ parzialmente illegittima la norma regolamentare la quale prevede che il Regolamento medesimo entri in vigore e produca i suoi effetti dal 1º gennaio precedente, in violazione dell’art. 52, comma 2º, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale sancisce che i regolamenti che disciplinano le entrate, anche tributarie, non hanno effetto prima del 1º gennaio dell’anno successivo.

(CO.RE.CO. Novara, ordinanza n. 46/A del 28.12.1999)

Comune - Approvazione  di regolamento tributario - Immediata esecutività - Illegittimità - Principi generali dell’ordinamento.

Comune - Approvazione di regolamento tributario entro il termine fissato per il bilancio di previsione 2000 - Ha effetto dal 1º gennaio 2000 - L. n. 448/1999, art. 30 comma 14.

(Comune di Faule, C.C., deliberazione n. 3 del 22.2.2000)

Per principio generale dell’ordinamento giuridico, la deliberazione di approvazione di un regolamento è un atto soggetto a speciale approvazione, pertanto è illegittima la deliberazione di Consiglio comunale la quale, approvando un regolamento tributario, ne dispone l’immediata esecutività.

Ai sensi  della legge n. 448/1999 (art. 30, comma 14), i regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell’anno 2000 hanno effetto dal 1º gennaio 2000.

(CO.RE.CO. Cuneo, ordinanza n. 1027/655 del 7.3.2000)

Comune - Deliberazione di Consiglio - Approvazione di regolamento dei tributi - Sanzione pecuniaria indeterminata nell’ammontare - Illegittimità - Violazione di legge - Art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 472/1997.

(Comune di Mondovì, C.C., deliberazione n. 12 del 29.2.2000)

E’ illegittima, per violazione del principio di legalità, la deliberazione di Consiglio comunale la quale, approvando il regolamento dei tributi, prevede sanzioni pecuniarie indeterminate nell’esatto ammontare, da stabilirsi in riferimento ai minimi edittali stabiliti con legge statale.

(CO.RE.CO. Cuneo, ordinanza n. 2038/1276 del 4.4.2000)