Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

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Codice 25.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 152

Autorizzazione idraulica n. 3431 per la realizzazione di opere di difesa spondale e consolidamento di un ponte esistente sul Rio Valsorda (demaniale) in Comune di Druento - Venaria. Società richiedente: Ruspa S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Ruspa S.r.l. con sede in Robassomero, via Colombo nº 2, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del ponte esistente, del muro d’ala e delle opere di difesa spondale previste anche in ordine alla spinta idrodinamica conseguente al sovralzo idrico indotto dal ponte (con riferimento a condizioni di rigurgito-tracimazione per effetto della possibile ostruzione della sezione libera ad opera di corpi fluttuanti trasportabili dalle piene, ovvero depositi anomali di materiale derivante dal trasporto solido per formazione di invasi temporanei), nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. Il muro d’ala crollato in alveo, qualora la Società non avesse già provveduto, dovrà essere rimosso;

4. le opere di difesa dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a onte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

5. il previsto intasamento con getto in c.a. delle zone dei muri d’ala danneggiati dall’erosione nella parte inferiore delle strutture, dovrà essere eseguito senza determinare restringimento della sezione idraulica di deflusso in raccordo con il profilo spondale dei muri;

6. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano campagna, fatta eccezione per il muro in sinistra idrografica (sponda erosa che andrà ripristinata);

7. l’estrazione del materiale d’alveo deve essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi/movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del Rio, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori d’estrazione è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale, di mezzi d’opera, che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonchè l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare l’estrazione stessa;

8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o ad imbottimento di sponda sinistra (da ripristinare), ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

9. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

13. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

16. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

17. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico sia conseguente all’attuazione delle opere di difesa sia, eventualmente, del ponte storico estente;

18. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Zona Pre-parco La Mandria, concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

19. circa il ponte esistente da consolidare, per cui non risulta verificato il franco di un metro tre il livello idrico della corrente in piena T.R. 100 anni e l’intradosso, considerato:

- che la struttura è ubicata in corrispondenza di una depressione naturale inedificata in grado di contenere eventuali esondazioni, sia a monte che a valle dell’opera;

- la vetustà della struttura ed il fatto che ricade all’interno di un’area a valenza naturalistica (Zona Preparco La Mandria) per la quale il PRGC non prevede destinazioni d’uso di tipo insediativo;

- i manufatti da realizzare ed esistenti non provocano condizionamenti incompatabili o aggravamento delle condizioni di rischio idraulico rispetto alla sicurezza dell’area e dello stesso esercizio dell’opera (l’attraversamento è a servizio di viabilità cerraceccia secondaria privata);

- gli interventi risultano essere finalizzati alla protezione ed alla conservazione dello stato dei luoghi;

- il posizionamento del ponte e delle opere di difesa rispetto all’attuale alveo attivo (in modesta incisione), potrebbero nel tempo dar luogo a fenomeni incompatibili con l’assetto locale per accentuazione della curva sinistra posta a monte del ponte stesso;

- la Società richiedente non ha ritenuto opportuno ripristinare la suggerita riattivazione del paleo-alveo catastale del Rio (vedi nota Prot. n. 3091 in data 11.6.1999 del Settore scrivente) in quanto tale intervento risulterebbe in contrasto con la naturalità dei luoghi;

si definiscono le seguenti condizioni di esercizio transitorio del ponte valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento e dei correttivi necessari a rimuovere gli elementi di incompatibilità idraulica presenti:

- dovrà essere riconsiderata la soluzione di riattivazione del paleo-alveo catastale in quanto tale andamento, visto l’assetto morfologico dell’area, risulterebbe geometricamente ed idraulicamente cautelativo (acque direzionate in asse al ponte);

- a cura della Società Richiedente dovrà essere predisposto un Piano di Sorveglianza della zona, da attivare al sopraggiungere di situazioni meteorologicamente critiche e/o aventi di piena, che preveda, in evenienza di manifesto pericolo, tutti gli interventi d’emergenza del caso al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, informando le Autorità preposte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera