Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

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Codice 25.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 151

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 3432 per l’esecuzione di interventi di miglioramento dell’officiosità idraulica dei Rii Vallo e Tepice, previsti nell’ambito della costruzione dei due bacini di laminazione delle piene del Rio Tepice, denominati TP-B1 e TP-B2, in località Fontaneto, Comune di Chieri. Ditta: Città di Chieri

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Città di Chieri, con sede in Via Palazzo di Città n. 10, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dei manufatti sfioranti; in particolare l’inserimento di detti manufatti dovrà essere tale da garantire la continuità del fondo alveo dei corsi d’acqua, a monte ed a valle, al fine di non favorire la creazione di vie preferenziali di deflusso che possano inficiare la stabilità dei corpi sfioranti medesimi, nonchè dei rilevati arginali delimitanti i bacini di laminazione;

3. il materiale di risulta proveniente dagli interventi di ricalibratura e riprofilatura delle esistenti sezioni di deflusso, sarà impiegato esclusivamente per la copertura e sistemazione a verde delle terre armate, costituenti i rilevati arginali, previa verifica dell’idoneità dello stesso, secondo quanto riportato nell’elaborato I3, allegato al progetto del citati bacini di laminazione; qualora risultasse inidoneo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo e/o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’area di intervento, e non potrà essere alienato senza la preventiva autorizzazione di questo Settore, mentre il materiale, proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti, dovrà essere asportato dagli alvei;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. trattandosi di lavori in alveo, dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede, cercando di interferire il meno possibile con il buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, nonché il regolare funzionamento dei bacini e dei corpi sfioranti, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione delle opere di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989-vincolo idrogeologico, etc.). Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera