Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

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Codice 25.4
D.D. 21 febbraio 2000, n. 127

Ditta: A.C.I.B.S. - Novi Ligure. Autorizzazione, idraulica, (PI nº 446 T. Scrivia) per la realizzazione di lavori di prolungamento del collettore consortile fino al Rio Chiappino in Comune di Arquata Scrivia

In data 28/07/99 con nota 4651 la Ditta Azienda consortile intercomunale Bacino dello Scrivia, con sede in via Oneto 37, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per l’esecuzione di lavori di prolungamento del collettore consortile fino al Rio Chiappino -, in Comune di Arquata Scrivia.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall’Ing. Gemme Giuseppe e costituiti da relazione tecnica, e da n. 7 disegni in base alla quale è prevista la realizzazione delle opere di cui trattasi.

L’Amministrazione Comunale di Arquata Scrivia con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29/05/98 n. 17 ha approvato il progetto preliminare delle opere di realizzazione del collegamento fognatura rio Chiappino al collettore dell’Azienda Consortile intercomunale Bacino dello Scrivia e successivamente l’Azienda Bacino ha approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 15/09/98 il progetto definitivo-esecutivo.

In data 19/10/99 il comune di Arquata Scrivia con delibera del consiglio Comunale n. 68 prendeva atto dell’adozione del piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e con riferimento alle norme in esso contenute il progettista Ing. Gemme in data 13/12/99 dichiarava che le opere previste in progetto non comportano un aggravio del dissesto delimitato dal PAI e che il progetto esecutivo ricalca integralmente quanto previsto dal progetto preliminare.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, in cui si evidenzia l’intenzione di eseguire il prolungamento del tratto di collettore consortile partente da un pozzetto già esistente e attraversante in ordine: il rio Regonca un tratto su sedime demaniale, un tratto fiancheggiante l’alveo attivo del T. Scrivia, e la soglia a valle del ponte provinciale, nonchè l’attraversamento del rilavato della strada provinciale stessa per poi proseguire su sedime privato, ma esondabile, fino a raggiungere il termine di un nuovo collettore fognario passante nel corso del rio Chiappino.

Benchè sia preferibile non eseguire opere igienico sanitarie in alveo e la zona d’intervento ricada interamente nella perimetrazione a rischio di esondazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino attualmente in adozione, si ritiene che le opere possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate.

- Tratto 1-7 il passaggio avviene in zona interessata dalle piene del t. Scrivia quindi nessuna opera dovrà presentare quote superiori al piano naturale di campagna e i chiusini dei pozzetti dovranno essere opportunamente fissabili al telaio mediante viti (verifica in pressione)

- Tratto 9-10 il bauletto di contenimento della condotta sia indipendente dalla struttura già esistente (traversa ponte) e autoportante;

- Pozzetto di salto (al n. 10) dovrà essere allineato con la direttrice 9-10;

- La sezione tipo 10- 14 dovrà essere rivista alla luce delle seguenti prescrizioni

1. Il collettore fognario non potrà essere parte dell’opera in calcestruzzo ipotizzata, ma resa indipendente per tracciato, fondazioni, pozzetti e accessori vari;

2. La difesa del tracciato fognario per il tratto di alveo attivo del T. Scrivia (10-14) identificata sugli elaborati tecnici progettuali con monolito in calcestruzzo armato dovrà presentare fondazioni ammorsate in marna o tali da garantire la stabilità in condizioni di piena del Torrente, e il parametro esterno dovrà essere allineato longitudinalmente al risvolto della traversa

- L’attraversamento del rio Regonca (tratto 19-21) dovrà presentare assenza d’interferenza con il rio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

- vista la dichiarazione del progettista dalla quale risulta che il progetto esecutivo ricalca integralmente quanto previsto dal progetto preliminare il quale è stato approvato in data 29/05/98 vigono le cause di esclusione dalla procedura V.I.A. ai sensi della L.R. 40/98;

- vista la Deliberazione n. 2/1999 dell’Autorità di Bacino del fiume Po di approvazione della direttiva tecnica in attuazione di quanto disposto dall’art. 15 del Piano Stralcio Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. del 24/07/98

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici, la Ditta: A.C.I.B.S. via Oneto 37 di Novi Ligure, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale dall’alveo venga seguita l’ordinaria pratica per il pagamento dell’eventuale canone demaniale;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse sia in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Compartimentale del Territorio, sezione staccata di Alessandria, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Forno Mauro