Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

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Codice 25.3
D.D. 7 febbraio 2000, n. 91

Autorizzazione idraulica n. 3429 per la realizzazione dell’opera di sbocco, in sponda sinistra del Torrente Sangone, del collettore di fognatura bianca lungo Strada del Portone e Via G.C. Anselmetti, rientrante nell’ambito degli interventi per il Centro Agro-Alimentare di Torino, e per la realizzazione delle relative opere di difesa spondale. Ditta: Azienda Po-Sangone

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Azienda Po-Sangone, con sede in Torino, Via Pomba n. 29, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di sbocco in argomento e delle difese spondali, con riguardo alla struttura di fondazione, in particolare delle difese medesime, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00, rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, nelle sezioni interessate;

3. le opere di difesa dovranno essere idoneamente immorsate, a monte, nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; così come il manufatto di sbocco vero e proprio non dovrà sporgere dal profilo spondale esistente;

4. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati ed idoneamente immorsati in modo tale da offrire reciprocamente sufficienti garanzie di stabilità; dovranno avere volume non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8 q.li e dovranno essere a spacco, a struttura non geliva, nè lamellare;

5. durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera terminale del collettore fognario citato, nonchè durante l’esercizio, dovrà essere garantita la stabilità della scarpata, costituente la sponda sinistra del Torrente Sangone, nel tratto interessato dalle opere in oggetto, adottando tutti gli interventi e/o accorgimenti che risultassero necessari per la stabilità della scarpata stessa, previa autorizzazione di questo Settore;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessaria, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione delle opere di che trattasi;

16. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera