Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

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Codice 25.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 38

Autorizzazione idraulica n. AU-0375 per la realizzazione di un attraversamento del Rio San Germano (EAP n. 598) con linea elettrica alla tensione di 15000 V in Comune di Borgofranco d’Ivrea. Società Richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’ENEL - Esercizio di Ivrea -con sede di Ivrea C.so Vercelli n. 7 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il soggetto autorizzato rimane unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà, a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori in alveo;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione delle opere di che trattasi;

11. in fase esecutiva dei lavori i cavi elettroconduttori nella campata di attraversamento, i sostegni verticali nonchè le relative strutture di fondazione dovranno essere posizionati/realizzati nel rispetto delle vigenti normative tecniche sulle opere ed impianti elettrici in particolare, in ordine agli aspetti di tutela idraulica, per quanto riguarda la distanza delle stesse opere di sostegno dal ciglio spondale e dell’altezza del cavo sospeso nel punto più basso della linea elettrica dal terreno (sponda) ne dalle acque non navigabili si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. LL.PP. 21.03.1988 - recante aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne - e s.m.i., e specifiche norme C.E.I.;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto,

dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico L.R. 23/1984, DPR 156/1973 in materia di elettrodotti, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera