Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22
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Codice 25.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 35
Autorizzazione idraulica n. 2/2000 per la realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra e per lavori di disalveo nel torrente Viana in Comune di Busano, località Via XXV Aprile. Ditta: Comune di Busano
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Busano ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa spondale in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;
3. la prevista nuova scogliera dovrà essere idoneamente attestata a monte nellesistente opera di difesa spondale, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad unaltezza non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. lestrazione del materiale dalveo deve essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso dacqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi/movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente allasse del Torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori destrazione è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonchè lutilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare lestrazione stessa;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
10. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
11. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
14. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico- ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera