Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

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Codice 25.6
D.D. 11 gennaio 2000, n. 6

Polizia Fluviale n. 3778 - Autorizzazione alla ricostruzione dello stramazzo per la realizzazione opere di presa per la derivazione ad uso irriguo in Comune di Savigliano. Sig. Luigi Rossi di Montelera

In data 10/4/99 il Sig. Luigi Rossi di Montelera ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere consistenti nella ricostruzione di uno stramazzo sul corso d’acqua denominato Rio Chiaretto in Comune di Savigliano - loc. Castello, Regione Suniglia.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo Studio Tecnico Ing. Roberto Parola di Cuneo ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell’istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Savigliano per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 4/11/99 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione dell’opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

- La Ditta richiedente dovrà, nella realizzazione dell’opera, attenersi a quanto contenuto nella determinazione n. 41 del 15/9/99 dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo - Servizio Idraulica - col disciplinare di concessione del 17/3/99.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di Bacino del fiume Po di approvazione del piano stralcio n. 45;

- Vista la L.R. N. 40/98;

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici il Sig. Luigi Rossi di Montelera ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati tecnici di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

-le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

-la presente autorizzazione ha validità per mesi quattro e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

-l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie alfine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

-il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

-il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo