Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

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Codice 26.4
D.D. 16 marzo 2000, n. 194

Lago Maggiore. Comune di Dormelletto e Castelletto Ticino. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata: “250 Trofeo Ramoni Regata in Solitario” indetta per il giorno 14 Maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Presidente del Circolo Velico “Centro Nautico Il Porticciolo” di Castelletto Ticino, allo svolgimento della regata velica denominata “25º Trofeo Ramoni Regata in Solitario”, sulle acque del lago Maggiore nello specchio d’acqua antistante i comuni di Dormelletto e Castelletto Ticino, indetta per il giorno 14 maggio 2000 dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

Di disporre, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non, durante lo svolgimento della regata nello specchio acqueo antistante i comuni di Dormelletto e Castelletto Ticino, fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate dalla stessa.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Dormelletto e Castelletto Ticino e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

2) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

3) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais