Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

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Codice 25.1
D.D. 3 febbraio 2000, n. 84

Autorizzazione all’ENEL S.p.A. alla demolizione e ricostruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico, n. 2709/TO con carattere di inamovibilità, costituito da una linea elettrica aerea a 132.000 Volt nei Comuni di Favria, Oglianico, Rivarolo Canavese, Ozegna, Ciconio e San Giorgio Canavese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL S.p.A., è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio l’impianto elettrico indicato in premessa, a condizione che prima dell’inizio dei lavori, art. 11 L.R. 23/1984, in ordine all’interferenza dell’impianto con beni demaniali e/o zone di pubblico interesse l’ENEL S.p.A. convenga con le Amministrazioni interessate le modalità esecutive di costruzione delle opere in conformità delle norme di competenza vigenti.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dall’Enel S.p.A. l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini di legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D. M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.

Art. 5 - L’ENEL S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 15 per parte asse linea.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini