Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

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Codice 25.1
D.D. 3 febbraio 2000, n. 83

Autorizzazione all’ENEL Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico nº 1241 costituito da cinque linee elettriche aree alla tensione di 15.000 Volt, cinque linee elettriche sotterranee alla tensione di 15.000 Volt nei comuni di Neive (CN) e Castagnole Lanze (AT), nonchè da due cabine elettriche in muratura denominate “Balluri” e “Boschi” in comune di Neive (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1- L’ENEL Distribuzione S.p.A., è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio l’impianto elettrico indicato in premessa.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini di legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Assetto Idrogeologico di Cuneo è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D. M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.

Art. 5 - L’ENEL S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 1,5 per parte asse linee aree a 15 kV;

- metri 1 per parte asse linee sotterranee a 15 kV.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini