Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 31 gennaio 2000, n. 51

Comune di San Bernardino Verbano (VCO). Mut. di desti. d’uso, con costit. di servitù di passaggio, a favore della Sig.ra W. Del Monaco di porzione di mq. 585 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Part. 523 Fg. 35 mapp. 15, per realizzazione di posta tagliafuoco a cura e spese della parte privata sunnominata, per protezione di fabbricati e miglioramento viabilità pubblica. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di San Bernardino Verbano (VCO) a mutare la destinazione d’uso della porzione di mq. 585 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Part. 523 Fg. 35 mapp. 15, per consentire alla Sig.ra Wanda Del Monaco di realizzare a sua cura e spese la pista tagliafuoco di cui alla premessa, contro costituzione di servitù di passaggio a vita per garantire accesso e protezione a un ristrutturando fabbricato di proprietà della stessa e un miglioramento della viabilità pubblica;

- che il Comune di San Bernardino Verbano (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti, che verranno stipulati con la Sig.ra Wanda Del Monaco relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e l’uso della pista in argomento oltre al rispetto delle prescrizioni di cui al parere del Commissario per gli Usi Civici nonchè di quanto espresso dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici così come analiticamente specificato in premessa;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive generali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE.P.T. del 30.12.1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;

- la servitù non potrà essere costituita a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto congruo dall’Ufficio del Territorio di Novara nonchè disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte così come analiticamente parimenti specificato in premessa;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri