Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000
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Codice 10.7
Comune di San Bernardino Verbano (VCO). Mut. di desti. duso, con costit.
di servitù di passaggio, a favore della Sig.ra W. Del Monaco di porzione
di mq. 585 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Part.
523 Fg. 35 mapp. 15, per realizzazione di posta tagliafuoco a cura e spese
della parte privata sunnominata, per protezione di fabbricati e miglioramento
viabilità pubblica. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di San Bernardino Verbano (VCO) a mutare la
destinazione duso della porzione di mq. 585 del terreno comunale gravato
da uso civico distinto al NCT Part. 523 Fg. 35 mapp. 15, per consentire
alla Sig.ra Wanda Del Monaco di realizzare a sua cura e spese la pista
tagliafuoco di cui alla premessa, contro costituzione di servitù di passaggio
a vita per garantire accesso e protezione a un ristrutturando fabbricato
di proprietà della stessa e un miglioramento della viabilità pubblica;
- che il Comune di San Bernardino Verbano (VCO) dovrà inviare allUfficio
Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti, che verranno stipulati
con la Sig.ra Wanda Del Monaco relativamente allistanza in argomento,
dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo delle
registrazioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione allottenimento
delle eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno
rendersi necessarie per la realizzazione e luso della pista in argomento
oltre al rispetto delle prescrizioni di cui al parere del Commissario per
gli Usi Civici nonchè di quanto espresso dalla Commissione Tecnico-consultiva
per gli Usi Civici così come analiticamente specificato in premessa;
di dare atto che:
- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata
da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766,
dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui alla Legge
8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive generali formulate con Circolare
Regionale n. 20/PRE.P.T. del 30.12.1991, confermata dalla Circolare Regionale
n. 3/FOP del 04.03.1997;
- la servitù non potrà essere costituita a condizioni economiche inferiori
a quanto ritenuto congruo dallUfficio del Territorio di Novara nonchè
disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della
Regione Piemonte così come analiticamente parimenti specificato in premessa;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti,
inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale
carico della parte privata.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 31 gennaio 2000, n. 51
Maria Grazia Ferreri