Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 28 gennaio 2000, n. 39

Comune di Beura Cardezza (VCO). Mutamento temporaneo quinquennale di destinazione d’uso, con gestione in proprio da parte del Comune ed eventuale concessione amministrativa a terzi, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 12 mapp. 85 (parte di mq. 8000 circa) per realizzazione discarica di inerti di 2 a Cat.-tipo “A”. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Beura Cardezza (VCO) a mutare la destinazione d’uso della porzione di circa mq. 8.000 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 12 mapp. 85, per un periodo di anni 5 (cinque), per realizzare, gestire e recuperare, dal punto di vista ambientale, una discarica di inerti di 2 a Cat.-tipo “A”;

- che il Comune di Beura Cardezza (VCO), in caso di rinuncia alla gestione in proprio della discarica, dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati con la Società concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto ed all’impegno formale, da parte dell’eventuale concessionario, al ripristino dell’area, a fine concessione, a eliminazione e prevenzione del danno ambientale, secondo le prescrizioni che le competenti autorità riterranno opportune, a propria cura e spese;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine dell’eventuale concessione e comunque allo scadere dell’autorizzazione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita all’uso collettivo originario ripristinata, dal punto di vista ambientale e gli oneri dell’anzidetto ripristino dovranno essere compensati, insieme ai costi di realizzazione e gestione, con quanto ricavato dagli utilizzatori e, nel caso di non gestione in proprio con concessione a terzi, essere a totale carico di questi ultimi, ovviamente insieme ai predetti costi;

- l’eventuale concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto accettabile dall’Ufficio del Territorio di Novara nonchè disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come analiticamente specificato in premessa;

- il canone o la quota accantonata, di cui ai paragrafi precedenti, se non messi a disposizione della collettività anticipatamente in unica soluzione, dovranno essere aggiornati adeguatamente in base agli incrementi dell’indice ISTAT relativo al costo della vita;

- il Comune di Beura Cardezza (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti o accantonati come prescritto dalla presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono, nel caso si opti per la concessione, a totale carico della Ditta concessionaria oppure dovranno essere compensate, come già disposto, insieme agli altri oneri;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri