Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 10.7
Comune di Beura Cardezza (VCO). Mutamento temporaneo quinquennale di destinazione
duso, con gestione in proprio da parte del Comune ed eventuale concessione
amministrativa a terzi, del terreno comunale gravato da uso civico distinto
al NCT Fg. 12 mapp. 85 (parte di mq. 8000 circa) per realizzazione discarica
di inerti di 2 a Cat.-tipo A. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Beura Cardezza (VCO) a mutare la destinazione
duso della porzione di circa mq. 8.000 del terreno comunale gravato da
uso civico distinto al NCT Fg. 12 mapp. 85, per un periodo di anni 5 (cinque),
per realizzare, gestire e recuperare, dal punto di vista ambientale, una
discarica di inerti di 2 a Cat.-tipo A;
- che il Comune di Beura Cardezza (VCO), in caso di rinuncia alla gestione
in proprio della discarica, dovrà inviare allUfficio Usi Civici della
Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati
con la Società concessionaria relativamente allistanza in argomento, dando
atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo delle registrazioni
di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione allottenimento
di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono
o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto
ed allimpegno formale, da parte delleventuale concessionario, al ripristino
dellarea, a fine concessione, a eliminazione e prevenzione del danno ambientale,
secondo le prescrizioni che le competenti autorità riterranno opportune,
a propria cura e spese;
di dare atto che:
- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata
da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766,
dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui alla Legge
8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare
Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare
Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine delleventuale
concessione e comunque allo scadere dellautorizzazione, salvo rinnovo
della stessa, dovrà essere restituita alluso collettivo originario ripristinata,
dal punto di vista ambientale e gli oneri dellanzidetto ripristino dovranno
essere compensati, insieme ai costi di realizzazione e gestione, con quanto
ricavato dagli utilizzatori e, nel caso di non gestione in proprio con
concessione a terzi, essere a totale carico di questi ultimi, ovviamente
insieme ai predetti costi;
- leventuale concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche
inferiori a quanto ritenuto accettabile dallUfficio del Territorio di
Novara nonchè disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi
Civici della Regione Piemonte, così come analiticamente specificato in
premessa;
- il canone o la quota accantonata, di cui ai paragrafi precedenti, se
non messi a disposizione della collettività anticipatamente in unica soluzione,
dovranno essere aggiornati adeguatamente in base agli incrementi dellindice
ISTAT relativo al costo della vita;
- il Comune di Beura Cardezza (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti
o accantonati come prescritto dalla presente autorizzazione, alla costruzione
di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo
24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nelleventuale attesa, investirli
in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore
della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte
di questa Amministrazione;
- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti lautorizzazione di
cui al presente provvedimento, sono, nel caso si opti per la concessione,
a totale carico della Ditta concessionaria oppure dovranno essere compensate,
come già disposto, insieme agli altri oneri;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 28 gennaio 2000, n. 39
Maria Grazia Ferreri