Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000

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del  presente Bollettino Ufficiale (Ndr)

Allegato

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 - “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”

Piano Annuale di Attuazione 2000

1.1 Premessa

La Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione del 21 febbraio 2000 n. 93181, ha approvato il Piano triennale degli interventi 2000-2002 in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 modificata con L.R. del 24 gennaio 2000 n. 5 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e  il miglioramento qualitativo di territori turistici”.

La legge regionale, come è richiamato nello stesso Piano triennale, stabilisce che quest’ultimo sia attuato mediante Piani annuali da approvarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il presente documento costituisce il Piano annuale di attuazione per l’anno 2000

Dato il carattere innovativo della legge regionale n. 4/2000, il Piano annuale 2000 assume, di fatto, un carattere sperimentale per verificare l’adeguatezza, rispetto agli obiettivi indicati, dei contenuti e dell’operatività del Piano triennale 2000-2002.

In relazione a tale assunto il Piano annuale di attuazione 2000 richiama per intero i contenuti del Piano triennale 2000-2002 e, come precisato al paragrafo 1.18 “Programmazione annuale” di quest’ultimo, per l’anno in corso provvede a integrare e precisare le priorità da considerare nella valutazione dei progetti di intervento proposti, ai fini del finanziamento della loro realizzazione.

Con riferimento alla predisposizione e alla presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi della L.R. n. 4/2000, il Piano annuale 2000 conferma e fa proprie nella loro interezza, salvo le integrazioni sotto specificate, la 1ª Sezione “Indirizzi e criteri” e la 2ª Sezione “Modalità di attuazione” del Piano triennale 2000-2002.

Le integrazioni apportate dal presente Piano annuale 2000 al Piano triennale, valevoli esclusivamente per le istanze di finanziamento presentate in relazione alle risorse disponibili  per l’anno in corso (pari a L. 30.000.000.000), come sopra anticipato riguardano le priorità di valutazione degli strumenti di pianificazione e programmazione e dei progetti di intervento definite dal Piano triennale.

Ai fini del presente Piano annuale il paragrafo 1.9 Priorità, 1ª Sezione, del Piano triennale 2000-2002 è così aggiornato e integrato.

1.2 Priorità (par. 1.9 del Piano triennale)

1.2.1 La valutazione dei progetti di intervento anche “unitari” inerenti le tipologie di intervento di cui ai paragrafi 1.4.2 e 1.7 sarà svolta considerando, in primo luogo, la:

- coerenza con criteri specifici (definiti in relazione ai criteri generali di cui al paragrafo 1.8.2 del Piano triennale) quale priorità ai fini della loro selezione.

I criteri specifici individuati sono i seguenti:

- grado di fattibilità del progetto (livello di definizione progettuale, sostenibilità finanziaria, idoneità tecnico-urbanistica, tempi);

- caratteri tecnici, qualitativi e funzionali della tipologia di intervento proposta, in particolare rispetto alla capacità di soddisfare l’obiettivo perseguito (sviluppo, rivitalizzazione, miglioramento qualitativo) nel rispetto della sostenibilità ambientale e socio-economica

- grado di innovazione e di qualità progettuale con particolare riferimento alle soluzioni adottate in materia di impatto ambientale e di recupero dei caratteri originari dei luoghi sia naturali, sia storico-culturali

- inserimento del progetto nel quadro di pianificazione turistica definito dalla L.R. n. 4/2000 (V.P.I.A. + S.d.F. + P.I.)

- collegamento (filiera) con altri interventi proposti e positivamente considerati nella programmazione regionale in attuazione del presente Piano Triennale e della L.R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” (Programma annuale degli interventi)

- sinergie con altre iniziative di programmazione regionale e sovralocale (Accordi di programma, Patti territoriali, Progetti integrati di sviluppo turistico ai sensi del DOC.U.P. 97-99, obiettivo 2, ecc.);

- collegamento (filiera) con altri interventi proposti e positivamente considerati in attuazione di altri provvedimenti di incentivazione regionali, nazionali e comunitari;

- qualità e operatività del “piano di gestione” proposto (nei casi in cui l’intervento preveda, successivamente alla realizzazione, la gestione diretta o indiretta di attività);

- elevato grado di esemplarità e trasferibilità.

I progetti di intervento che a seguito della valutazione effettuata mediante i criteri sopra indicati (generali e specifici) non raggiungano la soglia minima (punteggio minimo) stabilita dalle specifiche “Procedure di valutazione” saranno giudicati non idonei e pertanto non ammissibili al finanziamento.

Tra  i progetti di intervento giudicati idonei, ossia che raggiungono la soglia di punteggio minimo sopra citata, saranno considerati prioritari quelli che appartengono alle Tipologie  e gli Ambiti territoriali sotto descritti.

1.2.2 Tipologie

Con riferimento alle tipologie specificate ai paragrafi 1.4.2 Progetti di intervento e 1.7 Tipologie di intervento finanziabili del Piano triennale 2000-2003, nell’ambito del presente Piano di attuazione 2000 sarà considerata prioritaria la realizzazione di progetti di intervento anche “unitari” inerenti le iniziative qui di seguito descritte.

- Tra i progetti di intervento indicati al paragrafo 1.4.2 del Piano triennale:

a) Infrastrutture per la fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l’acquisto di aree o immobili.

b) Riqualificazione ambientale di siti e aree rurali e urbane.

f) Impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali,

e le relative tipologie finanziabili descritte al paragrafo 1.7 dello stesso Piano triennale, sono considerate prioritarie quelle costituite da piste e percorsi ciclabili compresi gli spazi e le strutture attrezzate al ricovero e ai servizi connessi con la pratica del cicloturismo.

- Tra i progetti di intervento indicati al paragrafo 1.4.2 del Piano triennale, lettera b) “Riqualificazione  ambientale di siti e aree rurali e urbane” e le relative tipologie finanziabili descritte al paragrafo 1.7 dello stesso Piano triennale, sono considerate prioritarie quelle iniziative costituite da lavori e opere di arredo urbano. In questa tipologia oltre alle attrezzature tipiche dell’arredo urbano (spazi di sosta pedonale attrezzati, panchine, fioriere, fontane, lampioni, cestini rifiuti, ecc.) sono altresì compresi i lavori di: ripavimentazione stradale e di illuminazione pubblica se finalizzati al recupero dei caratteri storico-urbani propri della località e alla mitigazione degli impatti; realizzazione di parcheggi esclusivamente se collegati ad una delle tipologie precedenti o la cui funzione turistica prevalente sia comprovata e documentata; realizzazione di aree e servizi di accoglienza turistica. Nell’ambito di tali tipologie sono altresì ammessi lavori e opere collegate a tali interventi funzionali alla riduzione dell’impatto dovuto alla presenza del traffico automobilistico.

- Tra i progetti di intervento indicati al paragrafo 1.4.2 del Piano triennale, lettera c) “Impianti turistico-ricreativi e ricettivi” e le relative tipologie finanziabili descritte al paragrafo 1.7 dello stesso Piano triennale, sono considerate prioritarie  quelle iniziative inerenti la realizzazione di centri di documentazione e di promozione turistico-culturale delle identità locali.

- Tra i progetti di intervento indicati al paragrafo 1.4.2 del Piano triennale, lettera e) “Strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica” e le relative tipologie finanziabili descritte al paragrafo 1.7 dello stesso Piano triennale, sono considerate prioritarie quelle iniziative finalizzate allo svolgimento di attività congressuali.

- Tra i progetti di intervento indicati al paragrafo 1.4.2 del Piano triennale, lettera f) “Impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali” e le relative tipologie finanziabili descritte al paragrafo 1.7 dello stesso Piano triennale, sono considerate prioritarie quelle iniziative costituite da lavori e opere di sistemazione dei lungo lago e lungo fiume e delle sponde comprendenti la realizzazione di strutture  per il tempo  libero, l’accoglienza e il ristoro; la realizzazione di attracchi, porti, pontili e strutture per la nautica ivi compresi ricoveri e impianti per lo sviluppo degli sport acquatici.

- Tra i progetti di intervento indicati al paragrafo 1.4.2 del Piano triennale, lettera a), b), c), f) e le relative tipologie finanziabili descritte al paragrafo 1.7 dello stesso Piano triennale, sono considerate prioritarie quelle iniziative che si caratterizzano per la comprovata rilevanza e l’evidente funzionalità con le attività di turismo naturalistico e ambientale.

- Tra i progetti di intervento indicati al paragrafo 1.4.2 del Piano triennale, lettere a), b), c), d), f) e le relative tipologie finanziabili descritte al paragrafo 1.7 dello stesso Piano triennale, sono considerate prioritarie quelle iniziative che si caratterizzano quali completamenti di aree o di sistemi che già svolgono funzioni turistiche.

1.2.3 Ambiti territoriali

In relazione agli ambiti territoriali di intervento verrà data precedenza alla realizzazione di progetti di intervento anche “unitari” ricadenti negli ambiti territoriali sotto indicati nonchè caratterizzati come di seguito descritto.

- Proposte progettuali finalizzate ad obiettivi di sviluppo,  rivitalizzazione e miglioramento qualitativo realizzati nei Comuni facenti parte di Comunità Montane inerenti i seguenti progetti di intervento di cui al paragrafo 1.4.2 del Piano triennale:

a) Infrastrutture per la fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l’acquisto di aree o immobili.

b) Riqualificazione ambientale di siti e aree rurali e urbane.

c) Impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l’acquisto di aree e immobili.

d) Impianti di risalita, piste da sci e impianti per lo sci di fondo,

e le relative tipologie finanziabili descritte al paragrafo 1.7 dello stesso Piano triennale.

- Proposte progettuali finalizzate alla realizzazione nelle aree protette regionali ai sensi della L.R. n. 12/90 “Nuove norme in materia di aree protette” e nei parchi nazionali, inerenti i seguenti progetti di intervento di cui al paragrafo 1.4.2 del Piano triennale:

a) Infrastrutture per la fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l’acquisto di aree o immobili.

b) Riqualificazione ambientale di siti e aree rurali e urbane.

c) Impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l’acquisto di aree e immobili.

f) Impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali,

e le relative tipologie finanziabili descritte al paragrafo 1.7 dello stesso Piano triennale.

1.2.4 Nei casi in cui i progetti di intervento anche “unitari” ricadano in più di una delle casistiche di priorità sopra definite, i corrispondenti punteggi saranno sommati.

1.2.5 Le priorità sopra descritte (Tipologie e Ambiti territoriali), ai fini della formulazione delle graduatorie di idoneità e di ammissibilità al finanziamento, sono estese e applicate anche alla valutazione degli strumenti, di cui ai paragrafi 1.4.1 e 1.8.1 del Piano triennale, aventi per oggetto progetti di intervento anche “unitari” riferiti a dette Tipologie o ricadenti in tali Ambiti territoriali.