Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 2 febbraio 2000, n. 65

Comune di Rocca De’ Baldi - Legge 22/10/1971 n. 865 art. 13 - Espropriazione dell’immobile sito nel territorio del comune di Rocca De’ Baldi, necessario alla sistemazione della strada comunale “Via Basse”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1

In favore del Comune di Rocca De’ Baldi è pronunziata l’espropriazione dell’immobile sito nel medesimo territorio comunale, necessario alla realizzazione dell’opera descritta in narrativa e descritto nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento.

L’Amministrazione comunale di Rocca De’ Baldi è pertanto autorizzata a procedere all’occupazione permanente e definitiva dell’immobile sopra indicato.

Art. 2

Il Sindaco del Comune di Rocca De’ Baldi è incaricato della notificata del presente documento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Lo stesso Sindaco provvederà inoltre, in termini di urgenza, alla trascrizione del presente atto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con il presente provvedimento.

Art. 3

Avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Art. 4

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri