Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2000, n. 13 - 13
Regolamento (CE) n. 2200/96 relativo allorganizzazione comune dei mercati
nel settore degli ortofrutticoli. Disposizioni per la campagna 2000/2001.
Revoca della D.G.R. n. 2-27694 del 5/7/99
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di adottare le disposizioni allegate alla presente delibera per farne
parte integrante per la campagna 2000/2001 connesse al ritiro dal mercato
di prodotti ortofrutticoli, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/96 e
successivi regolamenti di applicazione.
2) di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la D.G.R. n. 2-27694
del 5/07/1999.
(omissis)
Allegato
1. Compiti delle organizzazioni dei produttori (OO.PP.)
1.1) Le OO.PP. durante la campagna di commercializzazione, una volta verificata
limpossibilità di collocare il prodotto sul mercato, deliberano lintervento
con una decisione degli organi statutari competenti, tale decisione verrà
trasmessa con lettera raccomandata di intenti almeno 10 giorni prima dellinizio
dei ritiri alla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - Direzione
Regionale Programmazione e Valorizzazione dellAgricolura e alla Provincia
competente.
Le OO.PP. nella lettera di intenti devono indicare:
- il tipo di prodotto interessato;
- le quantità presumibili oggetto di intervento;
- la loro destinazione;
- composizione Commissione di ritiro;
- elenco soci che sono interessati alle operazioni di ritiro;
- elenco dei non soci che sono interessati alle operazioni di ritiro;
- ogni altra informazione utile.
Le OO.PP. si impegnano inoltre ad adottare metodi di ritiro rispettosi
dellambiente secondo quanto previsto nella nota ministeriale n. 9990879
del 21/5/1999.
Le OO.PP., prima dellinizio della campagna, comunicano i centri di ritiro
da attivare distinti in centri già omologati e centri nuovi da omologare.
Per ogni singola OO.PP. linizio dei ritiri, per la regione Piemonte, coincide
con il primo giorno di attività del primo centro di ritiro aperto a livello
regionale.
1.2) Le OO.PP. notificano, entro il giovedì pomeriggio, alla Provincia
competente, i programmi di ritiro della settimana successiva indicando
il quantitativo di prodotto da ritirare distinto per specie, destinazione
e centro di ritiro.
Inoltre qualsiasi variazione del programma di ritiro settimanale deve essere
comunicata con almeno 24 ore di anticipo o, comunque, con un giorno lavorativo
di anticipo rispetto allinizio delle operazioni, escluso il sabato.
E comunque consentito, senza preventiva richiesta di variazione di:
- ritirare fino al 40% in meno per quanto riguarda pesche e nettarine e
fino al 20% in meno per gli altri prodotti rispetto al quantitativo programmato
giornalmente per centro di ritiro;
- superare il quantitativo di riferimento fino ad un massimo del 25% per
quanto riguarda pesche e nettarine e del 10% per gli altri prodotti, nel
caso contrario per la quota in esubero non verrà riconosciuta lindennità
comunitaria di ritiro.
La variazione riscontrata deve essere annotata sul registro delle presenze.
In caso di mancata comunicazione del programma settimanale o della sua
variazione, i prodotti ritirati non potranno essere oggetto di domanda
di indennità comunitaria di ritiro.
In caso di presenza della Commissione di controllo dei ritiri, le Associazioni
possono richiedere direttamente alla Commissione di controllo dei ritiri
di ritirare un quantitativo maggiore di quello notificato. La richiesta,
opportunamente motivata, deve essere riportata nel registro delle presenze,
sottoscritta dalla Commissione di ritiro interna e autorizzata dalla Commissione
di controllo dei ritiri. Lautorizzazione deve essere riportata sul modello
di riepilogo giornaliero n. 2 delle operazioni di controllo redatto dalla
Commissione di controllo. 1.3) Il ritiro giornaliero per centro viene identificato
con il termine di partita.
La partita ha un codice di identificazione dato da:
- XX (codice dellAssociazione),
- XX (codice di identificazione del centro),
- data,
- XX (codice di identificazione del prodotto),
- quantitativo notificato.
I carichi respinti dalla Commissione di ritiro interna non sono conteggiati
nel quantitativo programmato della giornata. I carichi respinti dalla Commissione
di controllo sono conteggiati nel plafond di ritiro giornaliero notificato.
Le operazioni di ritiro devono essere registrate per specie, utilizzando:
- il buono di avviamento per il singolo conferimento,
- il modello di riepilogo giornaliero n. 2,
- il modello di riepilogo mensile n. 3.
1.4) La modulistica relativa alle operazioni di ritiro verrà predisposta
dalla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - Direzione Regionale
Programmazione e Valorizzazione dellAgricoltura.
La documentazione sopracitata deve essere compilata e presentata alla Provincia
competente per permettere le operazioni di controllo e per la rendicontazione
finale che sarà trasmessa allAssessorato Agricoltura - Direzione Regionale
Programmazione e Valorizzazione dellAgricoltura per il successivo inoltro
allAIMA.
2. Centri di ritiro
2.1) La Provincia provvederà alla omologazione dei centri di ritiro dei
prodotti ortofrutticoli freschi proposti dalle OO.PP. che presentino i
requisiti stabiliti dalla Circolare Miraaf n. 6/97, avvalendosi per la
funzione di cui sopra del parere tecnico reso da una Commissione consultiva
per lomologazione dei centri di ritiro, così composta:
- un funzionario della Provincia competente;
- un militare della Guardia di Finanza.
La suddetta Commissione consultiva è nominata dalla Provincia.
2.2) I centri precedentemente omologati, ove continuino a sussistere i
requisiti previsti, vengono riconfermati anche senza il parere della Commissione
di omologazione.
2.3) E fatta salva leventuale non idoneità rilevata dalla Commissione
di controllo dei ritiri. In questo caso, oltre alla chiusura del centro
fino al ristabilirsi delle condizioni richieste, tutti gli eventuali ritiri
effettuati in precedenza non potranno essere oggetto di richiesta di indennità
comunitaria di ritiro.
2.4) Le operazioni giornaliere di ritiro potranno iniziare unora dopo
lalba e dovranno terminare, unora prima del tramonto.
3. Responsabilità nellesercizio degli interventi di mercato:
3.1) Le OO.PP. nomineranno apposite Commissioni incaricate del ritiro,
in numero sufficiente a garantire tutte le operazioni dandone tempestiva
comunicazione alla Provincia competente.
Le Commissioni di ritiro interne delle OO.PP. vengono nominate con un atto
degli organi statutari e devono essere composte da due a cinque membri,
di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Commissario.
Le OO.PP. dovranno tenere per ogni centro un registro giornaliero delle
presenze che andrà compilato e sottoscritto dai commissari interni, allinizio
ed alla fine delle operazioni di ritiro.
3.2) Nel registro saranno indicati i nomi dei membri facenti parte della
Commissione di ritiro interna, la data e la firma degli incaricati. Sul
registro, ogni giorno, dovrà essere giustificata lapertura o chiusura
anticipata o posticipata, le cause che non consentono di effettuare le
operazioni nel minor tempo possibile e tutti gli altri eventi di ostacolo
od eccezionali accaduti durante lapertura del centro.
Il registro delle Commissioni dovrà essere acquisito agli atti con la richiesta
di indennità comunitaria di ritiro.
La procedura si applica anche per i ritiri dei non soci.
3.3) Alla fine delle operazioni di ritiro giornalieri, la Commissione dei
ritiri interna è tenuta a trasmettere a mezzo fax il modello di riepilogo
giornaliero n. 2 alla Provincia competente.
3.4) Le OO.PP. devono permettere lidentificazione dei quantitativi venduti
direttamente dai soci che concorrono alla determinazione del plafond di
ritiro.
4. Compiti delle Province:
4.1) La Provincia competente effettua gli opportuni controlli con una frequenza
ritenuta utile per garantire limparzialità delle verifiche e gli adempimenti
previsti dai relativi regolamenti CE sulle operazioni di ritiro a mezzo
di Commissioni di controllo dei ritiri così composte:
- un funzionario della Provincia competente con funzioni di Presidente
e di controllo generale,
- un militare della Guardia di Finanza incaricato della verifica dei pesi
e dei carichi.
Le Commissioni di controllo dei ritiri saranno nominate dalla Provincia
con un numero di persone tale da consentire la formazione di più Commissioni
di controllo dei ritiri.
La Provincia competente attiva ogni settimana un numero adeguato di Commissioni
di controllo dei ritiri al fin di assicurare una verifica di almeno il
20% del prodotto ritirato per singola specie.
Nel caso di prodotto ritirato destinato al compostaggio la verifica è effettuata
sulla totalità del prodotto ritirato.
La Provincia competente invia entro il giorno 5 di ogni mese alla Regione
Piemonte - Assessorato Agricoltura - Direzione Regionale Programmazione
e Valorizzazione dellAgricoltura i dati inerenti ai quantitativi ritirati
nel mese precedente per il successivo inoltro al Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali.
4.2) Per lattività sanzionatoria è previsto il seguente sistema:
- chiusura dei centri di ritiro ove vengano riscontrate irregolarità o
certificazioni non veritiere per 4 volte su di uno stesso prodotto oppure
per 10 volte su più prodotti durante unannata solare. Nel primo caso la
chiusura è da intendersi per dodici mesi dallultima verifica e solo per
il singolo prodotto interessato, nel secondo caso per dodici mesi dallultima
verifica e per tutti i prodotti ritirabili,
- esclusione dalle integrazioni di prezzo e da ogni altra forma di finanziamento
per quella parte di prodotto che alla verifica della Commissione di controllo
non risulti correttamente ritirata o conforme ai parametri previsti. Tale
esclusione riguarda il quantitativo del carico in questione maggiorato
del 100%.
Le valutazioni sul prodotto della Commissione interna dei ritiri, qualora
siano difformi rispetto alle valutazioni della Commissione di controllo,
non sono considerate certificazioni non veritiere.
La Provincia, sulla base delle segnalazioni e dei verbali della Commissione
di controllo dei ritiri comminerà con proprio atto formale le sanzioni
succitate.