Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2000, n. 13 - 13

Regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Disposizioni per la campagna 2000/2001. Revoca della D.G.R. n. 2-27694 del 5/7/99

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di adottare le disposizioni allegate alla presente delibera per farne parte integrante per la campagna 2000/2001 connesse al ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/96 e successivi regolamenti di applicazione.

2) di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la D.G.R. n. 2-27694 del 5/07/1999.

(omissis)

Allegato

1. Compiti delle organizzazioni dei produttori (OO.PP.)

1.1) Le OO.PP. durante la campagna di commercializzazione, una volta verificata l’impossibilità di collocare il prodotto sul mercato, deliberano l’intervento con una decisione degli organi statutari competenti, tale decisione verrà trasmessa  con lettera raccomandata di intenti almeno 10 giorni prima dell’inizio dei ritiri alla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell’Agricolura e alla Provincia competente.

Le OO.PP. nella lettera di intenti devono indicare:

- il tipo di prodotto interessato;

- le quantità presumibili oggetto di intervento;

- la loro destinazione;

- composizione Commissione di ritiro;

- elenco soci che sono interessati alle operazioni di ritiro;

- elenco dei non soci che sono interessati alle operazioni di ritiro;

- ogni altra informazione utile.

Le OO.PP. si impegnano inoltre ad adottare metodi di ritiro rispettosi dell’ambiente secondo quanto previsto nella nota ministeriale n. 9990879 del 21/5/1999.

Le OO.PP., prima dell’inizio della campagna, comunicano i centri di ritiro da attivare distinti in centri già omologati e centri nuovi da omologare.

Per ogni singola OO.PP. l’inizio dei ritiri, per la regione Piemonte, coincide con il primo giorno di attività del primo centro di ritiro aperto a livello regionale.

1.2) Le OO.PP. notificano, entro il giovedì pomeriggio, alla Provincia competente, i programmi di ritiro della settimana successiva indicando il quantitativo di prodotto  da ritirare distinto per specie,  destinazione e centro di ritiro.

Inoltre qualsiasi variazione del programma di ritiro settimanale deve essere comunicata con almeno 24 ore di anticipo o, comunque, con un giorno lavorativo di anticipo rispetto all’inizio delle operazioni, escluso il sabato.

E’ comunque consentito, senza preventiva richiesta di variazione di:

- ritirare fino al 40% in meno per quanto riguarda pesche e nettarine e fino al 20% in meno per gli altri prodotti rispetto al quantitativo programmato giornalmente per centro di ritiro;

- superare il quantitativo di riferimento fino ad un massimo del 25% per quanto riguarda pesche e nettarine e del 10% per gli altri prodotti, nel caso contrario per la quota in esubero non verrà riconosciuta l’indennità comunitaria di ritiro.

La variazione riscontrata deve essere annotata sul registro delle presenze.

In caso di mancata comunicazione del programma settimanale o della sua variazione, i prodotti ritirati non potranno essere oggetto di domanda di indennità comunitaria di ritiro.

In caso di presenza della Commissione di controllo dei ritiri, le Associazioni possono  richiedere direttamente  alla Commissione di controllo dei ritiri di ritirare un quantitativo maggiore di quello notificato. La richiesta, opportunamente motivata, deve essere  riportata nel registro delle presenze, sottoscritta dalla Commissione di ritiro interna e autorizzata dalla Commissione di controllo dei ritiri. L’autorizzazione deve essere riportata sul modello di riepilogo  giornaliero n. 2 delle operazioni di controllo redatto dalla Commissione di controllo. 1.3) Il ritiro giornaliero per centro viene identificato con il termine di partita.

La partita ha un codice di identificazione dato da:

- XX (codice dell’Associazione),

- XX (codice di identificazione del centro),

- data,

- XX (codice di identificazione del prodotto),

- quantitativo notificato.

I carichi respinti dalla Commissione di ritiro interna non sono conteggiati nel quantitativo programmato della giornata. I carichi respinti dalla Commissione di controllo sono conteggiati nel plafond di ritiro giornaliero notificato.

Le operazioni di ritiro devono essere registrate per specie, utilizzando:

- il buono di avviamento per il singolo conferimento,

- il modello di riepilogo giornaliero n. 2,

- il modello di riepilogo mensile n. 3.

1.4) La modulistica relativa alle operazioni di ritiro verrà predisposta dalla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura.

La documentazione sopracitata deve essere compilata e presentata alla Provincia competente per permettere le operazioni di controllo e per la rendicontazione finale che sarà trasmessa all’Assessorato Agricoltura - Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura per il successivo inoltro all’AIMA.

2. Centri di ritiro

2.1) La Provincia provvederà alla omologazione dei centri di ritiro dei prodotti ortofrutticoli freschi proposti dalle OO.PP. che presentino i requisiti stabiliti dalla Circolare Miraaf n. 6/97, avvalendosi per la funzione di cui sopra del parere tecnico reso da una Commissione consultiva per l’omologazione dei centri di ritiro, così composta:

- un funzionario della Provincia competente;

- un militare della Guardia di Finanza.

La suddetta Commissione consultiva è nominata dalla Provincia.

2.2) I centri precedentemente omologati, ove continuino a sussistere i requisiti previsti, vengono riconfermati anche senza il parere della Commissione di omologazione.

2.3) E’ fatta salva l’eventuale non idoneità rilevata dalla Commissione di controllo dei ritiri. In questo caso, oltre alla chiusura del centro fino al ristabilirsi delle condizioni richieste, tutti gli eventuali ritiri effettuati in precedenza non potranno essere oggetto di richiesta di indennità comunitaria di ritiro.

2.4) Le operazioni giornaliere di ritiro potranno iniziare un’ora dopo l’alba e dovranno terminare, un’ora prima del tramonto.

3. Responsabilità nell’esercizio degli interventi di mercato:

3.1) Le OO.PP. nomineranno apposite Commissioni incaricate del ritiro, in numero sufficiente a garantire tutte le operazioni dandone tempestiva comunicazione alla Provincia competente.

Le Commissioni di ritiro interne delle OO.PP. vengono nominate con un atto degli organi statutari e devono essere composte da due a cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Commissario.

Le OO.PP. dovranno tenere per ogni centro un registro giornaliero delle presenze che andrà compilato e sottoscritto dai commissari interni, all’inizio ed alla fine delle operazioni di ritiro.

3.2) Nel registro saranno indicati i nomi dei membri facenti parte della Commissione di ritiro interna, la data e la firma degli incaricati. Sul registro, ogni giorno, dovrà essere giustificata l’apertura o chiusura anticipata o posticipata, le cause che non consentono di effettuare le operazioni nel minor tempo possibile e tutti gli altri eventi di ostacolo od eccezionali accaduti durante l’apertura del centro.

Il registro delle Commissioni dovrà essere acquisito agli atti con la richiesta di indennità comunitaria di ritiro.

La procedura si applica anche per i ritiri dei non soci.

3.3) Alla fine delle operazioni di ritiro giornalieri, la Commissione dei ritiri interna è tenuta a trasmettere a mezzo fax il modello di riepilogo giornaliero n. 2 alla Provincia competente.

3.4) Le OO.PP. devono permettere l’identificazione dei quantitativi venduti direttamente dai soci che concorrono alla determinazione del plafond di ritiro.

4. Compiti delle Province:

4.1) La Provincia competente effettua gli opportuni controlli con una frequenza ritenuta utile per garantire l’imparzialità delle verifiche e gli adempimenti previsti dai relativi regolamenti CE sulle operazioni di ritiro a  mezzo di Commissioni di controllo dei ritiri così composte:

- un funzionario della Provincia competente con funzioni di Presidente e di controllo generale,

- un militare della Guardia di Finanza incaricato della verifica dei pesi e dei carichi.

Le Commissioni di controllo dei ritiri saranno nominate dalla Provincia con un numero di persone tale da consentire la formazione di più Commissioni di controllo dei ritiri.

La Provincia competente attiva ogni settimana un numero adeguato  di Commissioni di controllo dei ritiri al fin di assicurare una verifica di almeno il 20% del prodotto ritirato per singola specie.

Nel caso di prodotto ritirato destinato al compostaggio la verifica è effettuata sulla totalità del prodotto ritirato.

La Provincia competente invia entro il giorno 5 di ogni mese alla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione  dell’Agricoltura i dati inerenti ai quantitativi ritirati nel mese precedente per il successivo inoltro al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

4.2) Per l’attività sanzionatoria è previsto il seguente sistema:

- chiusura dei centri di ritiro ove vengano riscontrate irregolarità o certificazioni non veritiere per 4 volte su di uno stesso prodotto oppure per 10 volte su più prodotti durante un’annata solare. Nel primo caso la chiusura è da intendersi per dodici mesi dall’ultima verifica e solo per il singolo prodotto interessato, nel secondo caso per dodici mesi dall’ultima verifica e per tutti i prodotti ritirabili,

- esclusione dalle integrazioni di prezzo e da ogni altra forma di finanziamento per quella parte di prodotto che alla verifica della Commissione di controllo non risulti correttamente ritirata o conforme ai parametri previsti. Tale esclusione riguarda il quantitativo del carico in questione maggiorato del 100%.

Le valutazioni sul prodotto della Commissione interna dei ritiri, qualora siano difformi rispetto alle valutazioni della Commissione di controllo, non sono considerate certificazioni non veritiere.

La Provincia, sulla base delle segnalazioni e dei verbali della Commissione di  controllo dei ritiri comminerà con proprio atto formale le sanzioni succitate.