Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000

Torna al Sommario Appalti

 

APPALTI

 

Opera Pia Lotteri - Torino

Bando di gara per pubblico incanto (ai sensi del D.P.R. 34/2000)

1) Oggetto

Oggetto del presente bando di gara sono i lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo, sistemazione igienico sanitaria per la formazione di: nuclei di residenza assistenziale flessibile (RAF) e relativi servizi, nuclei di residenza sanitaria assistenziale (RSA) e relativi servizi, nuclei di residenza assistenziale (RA) e residenza assistenziale alberghiera (RAA), formazione servizi generali.

2) Prezzo a base di gara

L’importo posto a base di gara è di L. 7.727.801.567 (Euro 3.991.076,434), IVA esclusa, di cui L. 7.287.801.567 (Euro 3.763.835,398), IVA esclusa, soggetti a ribasso d’asta.

3) Oneri per la sicurezza

Nell’importo di cui al precedente punto 2) è compreso l’importo di L. 440.000.000, IVA esclusa (Euro 227.241,035), quale onere, non soggetto a ribasso d’asta, per il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché per il piano operativo di sicurezza.

4) Criterio di aggiudicazione

La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto, con aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.

5) Luogo di esecuzione dei lavori

Opera Pia Lotteri, in Torino, via Villa della Regina 21.

6) Classificazione dei lavori

- Categoria prevalente:

categoria OG1, classifica IV (fino a L. 5.000.000.000 = 2.582.284 euro), importo L. 4.797.489.004 = 2.477.696,294 euro.

- Parti, appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l’opera o il lavoro e che sono, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili, per le quali sussiste la qualificazione obbligatoria, singolarmente di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, ovvero singolarmente d’importo eccedente i 150.000 euro:

categoria OG11, classifica IV (fino a L. 5.000.000.000 = 2.582.284 euro), importo L. 2.870.312.563 = 1.482.392,725 euro.

7) Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d’affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da affidare;

b) esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare;

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di cui almeno il 40% per il personale operaio oppure costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all’1% della predetta cifra d’affari in lavori. Detto valore dev’essere costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è determinato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata; l’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

In alternativa a quanto sopra previsto:

attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categoria corrispondente e classifica corrispondente, aumentata di un quinto, non inferiore ai lavori previsti nell’appalto.

7 A) Ulteriore precisazione in merito ai requisiti di partecipazione delle imprese singole

L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, oppure dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori. In alternativa, l’impresa singola dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, oppure dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, riferiti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

7 B) Ulteriore precisazione in merito ai requisiti di partecipazione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di tipo orizzontale.

Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. In alternativa, ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente, per classifica, incrementata di un quinto, non inferiore al 20% dell’importo dei lavori a base d’asta. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono in possesso dell’attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, incrementata di un quinto, deve essere almeno pari all’importo dei lavori a base d’asta.

7 C) Ulteriore precisazione in merito ai requisiti di partecipazione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di tipo verticale.

Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e), ed e-bis) della citata legge n. 109 del 1994, di tipo verticale, l’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, oppure, in alternativa, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7), sono posseduti dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede l’attestazione di qualificazione oppure, in alternativa, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. L’attestazione di qualificazione oppure, in alternativa, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall’impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

8) Termine per l’esecuzione dei lavori

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1200 giorni dalla data di consegna dei lavori, nei modi e termini previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

9) Elaborati di gara e progettuali

Gli elaborati progettuali potranno essere visionati presso l’Ufficio Tecnico dell’Opera Pia Lotteri.

Potrà essere richiesta e ritirata copia dei suddetti elaborati, presso la Ditta Nuova Riprografica s.n.c., con sede in 10129 Torino, C.so L. Einaudi 55 (tel. 011.5818608 - fax 011.5818700), previo ordine scritto alla Ditta e pagamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione.

10) Modalità di presentazione dell’offerta

L’offerta, redatta in competente bollo, in lingua italiana, deve:

essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente;

contenere l’indicazione, in cifra ed in lettere, del ribasso offerto;

essere racchiusa in busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta “Offerta per la gara relativa ai lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo, sistemazione igienico sanitaria per la formazione di nuclei RAF, nuclei RSA, nuclei RA e RAA, relativi servizi e formazione servizi generali” ed il nominativo della ditta concorrente.

Detta busta deve essere:

- chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta;

- racchiusa, unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara, in apposito plico, perfettamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, sul quale dovrà essere scritto “non aprile contiene documenti ed offerta per la gara relativa ai lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo, sistemazione igienico sanitaria per la formazione di nuclei RAF, nuclei RSA, nuclei RA e RAA, relativi servizi e formazione servizi generali”

- Il plico, così formato, dovrà pervenire all’Opera Pia Lotteri, in 10131 Torino, via Villa della Regina 21, sotto pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 13 del giorno 27.6.2000.

11) Documentazione per la partecipazione alla gara

Ai fini dell’ammissione alla gara si richiede che la relativa istanza di partecipazione sia corredata dai documenti in bollo e/o dichiarazioni sostitutive di seguito elencati. La suddetta istanza deve essere conforme allo schema a disposizione presso gli Uffici dell’Ente.

11.a) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale il titolare o il legale rappresentante - facendo espresso riferimento ai lavori oggetto dell’appalto -:

11.a1) attesta di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento dei lavori, nonché di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

11.a2) attesta di aver preso visione del progetto, comprendente, tra l’altro, il piano di sicurezza ai sensi della legge n. 494/96, che ritiene, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo.

11.a3) accetta tutte le condizioni del capitolato relativo ai lavori in oggetto;

11.a4) dichiara quali lavori o parti di opere intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nei modi e termini previsti dal comma 3 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall’articolo 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

11.a5) attesta di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile;

11.a6) attesta di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

11.a7) dichiara, qualora partecipi come consorzio di cui all’articolo 10 comma 1 lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per quali ditte consorziate il consorzio concorre;

11.a8) attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ((INPS: sede di ____, matricola n. ____; INAIL: sede di ____, matricola n. ____; Cassa Edile di ____, matricola n. ____) e di essere in regola con i relativi versamenti;

11.a9) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e - in quanto Cooperativa - anche verso i soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

11.a10) attesta di aver avuto una cifra d’affari in lavori, realizzata mediante attività diretta ed indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto indicato al precedente punto 2 (indicare il valore esatto);

11.a11) attesta di aver eseguito, mediante attività diretta ed indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare (indicare il valore esatto);

11.a12) attesta di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di cui almeno il 40% per personale operaio;

oppure

11.a12) attesta di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato;

11.a13) attesta di avere una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all’1% della predetta cifra d’affari in lavori, di cui almeno la metà costituito da ammortamenti e da canoni di locazione finanziaria.

11.b) In alternativa ai punti 11.a10); 11.a11); 11.a12); 11.a13)

Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata, nonché l’identità del/dei Direttore/i tecnico/i.

La predetta attestazione può essere sostituita da una dichiarazione del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutte le indicazioni riportate nell’attestazione.

11.c) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale i soggetti sotto indicati, ciascuno per suo conto, attestino di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici ai sensi degli articoli 17 e 29, comma 3, del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione:

1. Direttore/i tecnico/i

2. Titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile.

11.d) Attestazione rilasciata dal Dirigente dell’Opera Pia Lotteri o altra persona dallo stesso delegato, dalla quale risulti che il direttore tecnico o il titolare o il legale rappresentante dell’impresa (la mandataria nel caso di imprese riunite), o un dipendente dell’impresa medesima delegato da uno dei suddetti soggetti, ha effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni feriali, previo accordi telefonici.

11.e) Cauzione provvisoria pari a L. 154.556.000 = euro 79.821,512, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori posto a base di gara. Nel caso che il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1% (uno per cento) dell’importo dei lavori posto a base di gara.

Detta cauzione dev’essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia, di cui al secondo comma del suddetto articolo 30 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori (ovvero, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 20% della maggiore aliquota determinata ai sensi della citata disposizione), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, nonché, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve, ai sensi dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;

b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

11.f) Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dal quale risulti che la Ditta stessa è regolarmente costituita, il numero e la data d’iscrizione, la durata della Ditta e/o la data di fine attività, la forma giuridica della Ditta concorrente; se trattasi di Società quali sono i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo, dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza); che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

11.g) Certificato della Cancelleria presso il Tribunale, dal quale risulti che relativamente alla Ditta non è in corso alcuna delle procedure indicate alla precedente lett. f). Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della ditta, ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

11.h) Le Cooperative devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

11.i) I Consorzi e le Cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

11.l) Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazione ed integrazioni, e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale il titolare o legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68).

oppure

11.l) Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazione ed integrazioni, e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale il titolare o legale rappresentante attesta che l’impresa non è tenuta al rispetto della norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.

12) Avvertenze

12.a) Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e l’offerta possono essere espressi in lire o in euro a scelta del concorrente. L’opzione della denominazione in euro espressa dal concorrente è irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra l’Amministrazione e il concorrente.

L’opzione iniziale espressa in lire dal concorrente può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in euro.

12.b) Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, di cui al precedente punto 11, possono essere contenute in un’unica dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti indicati nelle medesime lettere, con firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità.

La suddetta dichiarazione unica potrà limitarsi ad attestare, per quanto attiene ai requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 7), che quelli posseduti dalla ditta concorrente rispondono a quelli richiesti dalla legge per l’ammissione alla gara di cui trattasi.

12.c) L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l ‘acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

12.d) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

12.e) Ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte, l’Amministrazione richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% (dieci per cento) delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la presentazione dei relativi documenti indicati al successivo punto 13).

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta, l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed agli altri adempimenti di cui al suddetto articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Amministrazione richiederà, altresì, di comprovare la dichiarazione di cui al precedente punto 11.l), con la presentazione della certificazione di cui al successivo punto 13.h). Quando questa prova non sia fornita, ovvero non confermi la dichiarazione presentata a corredo dell’offerta, l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente, così come previsto dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

12.f) La richiesta di cui al precedente punto 12.e) sarà inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano fra i concorrenti sorteggiati e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, l’Amministrazione applicherà le suddette sanzioni e procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione, che sarà comunicata a tutti i concorrenti.

12.g) Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alla gara in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane.

13) Documentazione comprovante i requisiti dichiarati

13.a) La cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata:

- da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA;

- da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

13.b) La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa concorrente, è comprovata con la produzione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

13.c) L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori contenenti l’espressa dichiarazione della stazione appaltante, o dallo stesso esecutore, nel caso di lavori “in conto proprio”, che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Nel caso di lavori eseguiti per conto di privati o in conto proprio, i certificati debbono essere comprovati con la copia della Concessione edilizia relativa all’opera e copia del Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, ove previsto.

13.d) L’ammortamento è comprovato:

- da parte delle ditte individuali e delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita all’attrezzatura tecnica e le essenziali indicazioni identificative;

- da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito.

I canoni di locazione finanziaria e di noleggio sono comprovati, oltre che dalla documentazione precedentemente indicata, dai corrispondenti contratti e dalle fatture ricevute per il pagamento dei predetti canoni.

13.e) Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza; esso è comprovato con il bilancio, corredato dalla relativa nota, e riclassificato in conformità alle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione (ad es. dichiarazione resa da un consulente del lavoro ai sensi dell’articolo 4 della legge 15/68 e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 403/98, ovvero libri paga e libri matricola). Il bilancio, ovvero la richiamata idonea documentazione, devono essere accompagnate da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

13.f) I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche anche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

13.g) I lavori eseguiti in regime di subappalto sono riferiti alle categorie di qualificazione elencate nell’allegato A al Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione, secondo le risultanze dei certificati dei lavori eseguiti. Le imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto utilizzano l’importo complessivo dei lavori se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell’importo dell’intero appalto o il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e opere speciali; in caso contrario, l’ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quelle anzidette e l’importo così determinato può essere utilizzato per la dimostrazione dei requisiti relativi alla sola categoria prevalente.

13.h) Qualora la Ditta abbia almeno quindici dipendenti, deve presentare la certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia competente per il territorio nel quale l’Impresa concorrente ha la sede legale, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

14) Data di svolgimento della gara

La gara sarà esperita, in una sala della sede dell’Opera Pia Lotteri, Via Villa della Regina 21, Torino, aperta al pubblico, il giorno 28/6/2000, alle ore 9,00, per quanto attiene all’esame della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle loro offerte, alle determinazioni della Commissione di gara in merito all’ammissione dei concorrenti alla gara medesima ed al sorteggio di cui al precedente punto 12.e).

La gara proseguirà, poi, per quanto attiene alle determinazioni della Commissione di gara in merito alla valutazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti sorteggiati ed a tutti gli ulteriori adempimenti per la determinazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario dei lavori, il giorno 14/7/2000 alle ore 9,00.

15) Finanziamento

I lavori sono finanziati con mezzi propri.

16) Pagamenti

Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

17) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 10 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante per scrittura privata autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, anche se non ancora costituite. In tale caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La relativa procura dovrà risultare da atto pubblico.

In ogni caso, ogni impresa che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio dovrà presentare la documentazione di cui al punto 11), fatta eccezione per la cauzione provvisoria e per l’attestazione rilasciata dal Dirigente dell’Opera Pia Lotteri o altra persona dallo stesso delegato relativa al sopralluogo, che dovranno essere presentate esclusivamente dall’impresa indicata quale capogruppo della costituenda associazione temporanea o consorzio.

Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di imprese artigiane ed i consorzi di cooperative sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

18) Validità dell’offerta

Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’Impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 (centottanta) giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti gli atti conseguenti.

19) Esclusione automatica

L’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, avverrà qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a cinque.

All’individuazione delle offerte anomale si perverrà calcolando la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse (applicati all’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza), con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

L’Amministrazione ha facoltà, anche in presenza di un numero inferiore di offerte valide, di sottoporre a verifica quelle ritenute anormalmente basse, in contraddizione con le imprese interessate.

20) Adempimenti a carico dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario dovrà:

- costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto;

- redigere e consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

21) Avvertenze per l’aggiudicatario

21.a) Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 20) comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, di cui al precedente punto 12.c) ed al precedente punto 12.e) o 12.f), da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.

21.b) E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento che il committente effettua nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti agli eventuali subappaltatori o cottimisti.

21.c) E’ esclusa la competenza arbitrale

22) Responsabile del procedimento

Responsabile unico del procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente appalto è l’arch. Roberto Lombardi.

Il Dirigente
Giovanni Montone