Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000

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Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano

Regolamento per la nomina dei membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo - Approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella seduta del 4 maggio 2000 - Regolamento per le nomine

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 12, comma 6, e 14 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, specifica i requisiti e disciplina le procedure per la nomina dei membri della Commissione Centrale di Beneficenza e determina i requisiti dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima.

Articolo 2
Requisiti di professionalità,
di competenza ed etici

1. I candidati alla carica di membro della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione, fatte salve le ineleggibilità e le incompatibilità previste agli articoli 14 e 15 dello Statuto della Fondazione, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un’adeguata esperienza nell’esercizio di una o più delle seguenti:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei settori di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, dello Statuto, o presso fondazioni di origine bancaria o presso società quotate in borsa o di rilievo nazionale o internazionale;

b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti in qualifica dirigenziale presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali;

c) attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione a un Albo;

d) attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica in materie giuridiche, economiche o sociologiche o attinenti a uno dei settori di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, dello Statuto.

2. I membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione devono avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto, non possono ricoprire cariche coloro che:

a) abbiano cause pendenti con la Fondazione;

b) siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.

Articolo 3
Criteri per le nomine

1. La Commissione Centrale di Beneficenza può specificare, nell’avviare le procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, le professionalità richieste ai candidati alla carica di Commissario con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima.

2. Salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 7, del presente regolamento, non possono essere nominate alla carica di Commissario le persone il cui nominativo sia stato inserito in più di una terna di candidati; non possono inoltre essere nominate alla carica di Commissario le persone che siano inserite in una terna ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente regolamento e candidate ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui un nominativo risulti inserito in più di una terna, appena ricevute le proposte relative, il Presidente della Fondazione chiede ai proponenti le terne di provvedere, entro dieci giorni, alla sostituzione di tale nominativo. Si applica, nel caso di mancato rispetto del termine, l’articolo 11, comma 8, dello Statuto.

Articolo 4
Presentazione di candidature
per la nomina dei Commissari di cui all’articolo 11,
commi 3 e 5, dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza, richiede ai Presidenti delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio, Varese, Verbania e Milano, al Presidente della Regione Lombardia, al Sindaco del Comune di Milano, all’Arcivescovo della Diocesi di Milano e al Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università lombarde di proporre, entro sessanta giorni, terne di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Ai fini della nomina dei restanti Commissari di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, dello Statuto, si osservano le seguenti procedure:

a) il Presidente della Fondazione, non appena decorsi i termini per la presentazione delle terne di candidature di cui al comma precedente, convoca in distinte separate riunioni, da tenersi entro i trenta giorni successivi, i presidenti degli organismi di cui all’articolo 11, commi 3, lettera e), e 5, lettere c), d), e) e f), dello Statuto, ponendo all’ordine del giorno la formazione della terna di competenza;

b) le riunioni sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei convocati. E’ consentito il conferimento di delega ad altro convocato; la stessa persona non può ricevere più di una delega. Ove, in prima convocazione, non sia presente la maggioranza dei convocati, le riunioni sono convocate in seconda seduta, da tenersi entro tre giorni dalla prima, e si intendono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni hanno luogo presso la sede della Fondazione o in altra località indicata nell’avviso di convocazione e sono presiedute dal Presidente della Fondazione; svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale della Fondazione;

c) il Presidente della Fondazione invita i partecipanti a ogni singola riunione a formulare congiuntamente una terna di candidati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. In difetto di presentazione di una terna di candidati sottoscritta all’unanimità, ciascun partecipante alla riunione può presentare sino a un massimo di tre candidature;

d) in quest’ultimo caso, i partecipanti alla riunione procedono a un’unica votazione sui singoli candidati; ciascun partecipante può esprimere non più di tre preferenze. Si intendono inseriti nella terna di candidati presentata alla Fondazione i nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, si procede a una votazione unica di ballottaggio e, ove ricorra ulteriore parità di voti, si intende inserito nella terna il candidato più anziano per età. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Nel verbale della riunione viene dato atto dei voti riportati da ciascun candidato;

e) ove non sia stato possibile eleggere nelle predette riunioni una o più delle terne, le nomine vengono effettuate dalla Commissione Centrale di Beneficenza ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello Statuto.

3. Il Presidente della Fondazione invita i candidati designati ai sensi del comma 2 del presente articolo a trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del presente regolamento.

4. Non appena acquisita notizia dell’anticipata cessazione dalla carica di un singolo Commissario, il Presidente della Fondazione attiva le procedure di cui ai commi precedenti nei confronti dell’ente o dei soggetti che avevano designato il Commissario cessato dalla carica.

Articolo 5
Presentazione di candidature per la nomina
dei Commissari di cui all’articolo 11,
comma 7, dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, non appena decorsi i termini per la presentazione delle proposte di candidature di cui al precedente articolo 4, comma 1, o, nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un singolo Commissario, non appena acquisita notizia della cessazione, adotta un bando per la presentazione di terne di candidature ai sensi dell’articolo 11, comma 7, dello Statuto. Il bando deve essere reso pubblico mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e con altro strumento, anche telematico, che consenta una sua adeguata divulgazione.

2. Il bando contiene l’invito alla presentazione di terne di candidature entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e l’indicazione dei requisiti richiesti alle organizzazioni per la presentazione delle candidature e dei requisiti dei candidati per la nomina.

3. Le terne di candidature possono essere presentate da organizzazioni senza fine di lucro che operino da almeno cinque anni nel territorio delle Province lombarde, di Novara e di Verbania in uno dei settori di cui all’articolo 3 dello Statuto e che, singolarmente o congiuntamente, rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano sede in almeno sei delle Province di cui sopra;

b) dispongano di un patrimonio, risultante dall’ultimo rendiconto approvato, almeno pari alla misura minima determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza in sede di avvio delle procedure di nomina;

c) abbiano realizzato, nella media dei tre esercizi precedenti, un volume annuo di entrate almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b);

d) abbiano un numero di dipendenti almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b);

e) limitatamente alle Associazioni, abbiano un numero di associati almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b).

4. Sono in ogni caso esclusi dalla presentazione di terne di candidature:

a) le organizzazioni la cui costituzione sia stata promossa dalla Fondazione;

b) gli enti e le organizzazioni che concorrono alla presentazione di candidature ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 5, dello Statuto;

c) i partiti politici, le loro organizzazioni collaterali, le organizzazioni che svolgono attività di propaganda volta a influenzare l’esito di consultazioni elettorali e i comitati promotori di referendum;

d) i sindacati e gli enti di patronato;

e) le associazioni di categoria;

f) gli ordini, i collegi e le altre organizzazioni professionali;

g) le organizzazioni i cui statuti e programmi di attività perseguano scopi contrari ai principi fondamentali e alle norme della prima parte della Costituzione.

5. Le terne di candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione candidante ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui all’articolo 7, comma 3, del presente regolamento:

a) da copia dello Statuto dell’organizzazione medesima;

b) da copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati;

c) con riguardo ai requisiti di cui al comma 3, lettere a), d) ed e) del presente articolo, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa rispettivamente al numero degli associati, dei dipendenti e delle sedi e, nell’ultimo caso, alla localizzazione delle stesse.

6. Si intendono presentate congiuntamente le candidature sottoscritte dai legali rappresentanti di due o più organizzazioni.

7. Ai soli fini del presente articolo, è consentita la presentazione del medesimo nominativo in due o più terne di candidature.

Articolo 6
Presentazione di candidature per la nomina
dei Commissari di cui all’articolo 11,
comma 8, dello Statuto

1. Ai fini della nomina dei Commissari di cui all’articolo 11, comma 8, dello Statuto, ciascun Commissario può presentare alla Commissione per le nomine sino a un massimo di sette candidature. Tali candidature vanno presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 7
Documentazione

1. Gli enti, le organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni e candidature nonchè i Commissari, nel caso di candidature presentate ai sensi dell’articolo 6 del presente Regolamento, devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento e le dichiarazioni dei candidati di accettazione della carica nel caso di nomina da parte della Commissione Centrale di Beneficenza, nonché limitatamente ai candidati per cui si applica, la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

2. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del presente regolamento, può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato.

3. Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. La Commissione per le nomine di cui al successivo articolo 8 può richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine non inferiore a cinque giorni per la produzione delle stesse.

Articolo 8
Attività istruttorie

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, ai fini dell’esame preliminare delle designazioni e delle candidature presentate, istituisce una apposita Commissione per le nomine.

2. La Commissione per le nomine è composta da sette Commissari, tra cui il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. Alle sue riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Generale della Fondazione.

3. La Commissione per le nomine verifica preliminarmente l’ammissibilità di tutte le designazioni e le candidature pervenute. Essa comunica immediatamente i nominativi ritenuti inammissibili, con le relative motivazioni, al Presidente della Fondazione che provvede senza indugio a convocare la Commissione Centrale di Beneficenza per le determinazioni definitive al riguardo.

4. Ove la Commissione Centrale di Beneficenza confermi l’inammissibilità di uno o più dei nominativi inseriti nelle terne di cui all’articolo 4 del presente regolamento, il Presidente della Fondazione chiede immediatamente all’ente o alla organizzazione proponente la terna di provvedere, entro trenta giorni, alla sostituzione di tale nominativo, secondo le procedure previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del presente regolamento. In caso di mancato rispetto del termine, ovvero quando i nominativi sostituiti in termine siano ritenuti inammissibili a giudizio della Commissione Centrale di Beneficenza, si prescinde dalla terna e si applica l’articolo 11, comma 8 dello Statuto.

5. Per le candidature avanzate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e ritenute definitivamente inammissibili dalla Commissione Centrale di Beneficenza, non si procede ad alcuna sostituzione.

6. La Commissione per le nomine prende atto poi delle terne di nominativi presentate ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento e ritenute ammissibili.

7. La Commissione per le nomine esamina quindi le candidature ritenute ammissibili presentate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e predispone, tenendo conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, due liste distinte, composte rispettivamente:

- per le candidature presentate ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, da non più di quindici delle terne presentate,

- per le candidature presentate ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento, da non più di quindici nominativi.

8. La Commissione per le nomine predispone infine e invia a tutti i restanti componenti della Commissione Centrale di Beneficenza, entro trentacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di candidature indicato nel bando di cui all’articolo 5 del presente regolamento, una relazione sull’attività svolta contenente le terne di nominativi regolarmente presentate e le due liste predisposte per le candidature di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

9. Entro i dieci giorni successivi alla trasmissione della relazione, ciascuna di tali liste può essere integrata, su richiesta di almeno cinque Commissari, mediante inserimento di una o più delle terne o delle candidature presentate rispettivamente dalle organizzazioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento e dai Commissari e ritenute ammissibili. Ciascun Commissario può concorrere a non più di tre richieste di integrazione per ciascuna lista.

Articolo 9
Procedure di nomina e criteri di selezione

1. Le delibere di nomina vengono assunte dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella prima riunione successiva al completamento delle attività istruttorie.

2. Le valutazioni vengono effettuate tenendo in particolare conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

3. Nell’effettuare le nomine dei Commissari, la Commissione Centrale di Beneficenza cura di realizzare una razionale ed equilibrata rappresentanza delle professionalità relative a ciascun settore di attività della Fondazione e delle professionalità relative alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima, tenendo conto delle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali.

4. La Commissione Centrale di Beneficenza procede in primo luogo alla votazione dei Commissari di cui all’articolo 4, comma 1, del presente regolamento, mediante distinte votazioni su ciascuna delle terne presentate e ritenute ammissibili; le terne vengono messe in votazione secondo l’ordine di cui all’articolo 11, commi 3 e 5 dello Statuto. Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.

5. Qualora nessun dei candidati compreso in una terna ottenga, dopo la prima votazione, il numero dei voti necessario ad essere eletto, la Commissione Centrale di Beneficenza procede alla votazione dei candidati compresi nelle terne successive. Dopo la prima votazione di tutte le terne di cui all’articolo 4, comma 1, del presente regolamento, la Commissione Centrale di Beneficenza procede, se necessario, alla seconda ed alla terza votazione secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 11, dello Statuto.

6. La Commissione Centrale di Beneficenza procede quindi alla votazione dei Commissari di cui all’articolo 4, comma 2, del presente regolamento osservando le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

7. La Commissione Centrale di Beneficenza procede poi alla nomina dei Commissari di cui all’articolo 5 del presente regolamento mediante votazione su ciascuna delle terne di candidati proposte dalla Commissione per le nomine, eventualmente integrata ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del presente regolamento. Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.

8. La Commissione Centrale di Beneficenza procede poi alla nomina dei Commissari di cui all’articolo 6 del presente regolamento mediante votazione sui singoli candidati di cui alla lista proposta dalla Commissione per le nomine, eventualmente integrata ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del presente regolamento. Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.

9. Per la nomina dei Commissari che non sia stato possibile eleggere in sede di prima convocazione, si procede in seconda convocazione ai sensi dell’articolo 18, comma 11, dello Statuto, seguendo il medesimo ordine di votazione previsto dal presente articolo.

Articolo 10
Nomina dei Commissari
ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello Statuto

1. Il termine di quindici giorni di cui all’articolo 12, comma 4, dello Statuto, decorre, ai fini delle proposte per la nomina dei Commissari di cui all’articolo 4, comma 1, del presente regolamento, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle terne di nominativi, e, ai fini delle proposte per la nomina dei Commissari di cui all’articolo 5 del presente regolamento, dalla scadenza del termine indicato nel bando.

2. La stessa decorrenza si applica anche nel caso di nomine di cui al comma precedente da effettuare per l’anticipata cessazione dalla carica di singoli Commissari.

3. Il numero massimo di Commissari nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza senza designazione da parte di soggetti esterni alla Fondazione non può essere superiore a venti, ivi comprese anche le nomine effettuate ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello Statuto.

4. Per la presentazione di candidature e per la procedura di nomina, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 8 e 9 del presente regolamento.

5. Nei casi di cui all’articolo 12, comma 4, ultimo periodo, dello Statuto, il Presidente della Fondazione richiede all’Autorità di vigilanza di provvedere, entro trenta giorni, alla nomina di una persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. Non appena pervenuta notizia del provvedimento di nomina, il Presidente della Fondazione invita l’interessato a trasmettere ai fini dell’immissione nella carica, entro quindici giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, secondo quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 11
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1. Lo Statuto della Fondazione, il presente regolamento e il bando di cui all’articolo 5 del presente regolamento possono essere consultati presso la Segreteria della Fondazione e sono resi disponibili con sistema telematico.

2. I nominativi delle persone designate o candidate e dei soggetti proponenti sono resi pubblici con strumenti telematici.

3. I nominativi delle persone nominate alla carica di Commissario sono resi pubblici mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e con altro strumento, anche telematico, che consenta un’adeguata diffusione della notizia.