Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000

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Comune di Cuneo

Decreto n. 80

Il Dirigente del Settore Legale

(omissis)

decreta

Art. 1 - L’indennità provvisoria, da corrispondere in favore degli aventi diritto, per l’esproprio delle aree di seguito descritte, occorrenti per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata convenzionata nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare della zona “R2I - Borgo San Giuseppe” è determinata ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 359/92, come segue:

Ditta proprietaria: Giordano Angela proprietaria per 4627/32922, Giordano Anna proprietaria per 4627/32922, Giordano Catterina proprietaria per 4627/32922, Giordano Giuseppe proprietario per 4627/32922, Giordano Maria proprietaria per 7207/32922, Giordano Mario proprietario per 4627/32922, Zucco Antonella proprietaria per 1290/32922, Zucco Silvio proprietario per 1290/32922.

- Partita C.T. n. 29428, Foglio 105, Mappale n. 665 di mq. 614 e Mappale n. 666 di mq. 393, per un totale di mq. 1.007

- Indennità di esproprio Lire 29.001.600 (Euro 14.978,08) ridotta del 40% ai sensi dell’art. 5 bis della Legge n. 359 dell’8.8.1992, ovvero, in caso di accordo bonario di cui al successivo art. 4, Lire 48.336.000 (Euro 24.963,46).

Art. 2 - L’indennità suddetta è comprensiva di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto anche ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, delle aree stesse.

Art. 3 - La suddetta indennità è da assoggettarsi alla ritenuta del 20% di cui all’art. 11 - comma 7º - della Legge 30.12.1991 n. 413, perchè relativa ad aree ricadenti nella zona omogenea “C” di cui alla Legge 1444/68 art. 2.

Art. 4 - I proprietari espropriandi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Cuneo, dichiarazione di accettazione dell’indennità determinata e di cessione volontaria dell’immobile.

In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata e quindi verrà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, decurtata del 40%.

Art. 5 - Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 in ogni caso l’indennità non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dagli espropriandi ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

Di conseguenza, i proprietari espropriandi sopra indicati, sono invitati a presentare al Settore Legale del Comune un’autocertificazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta, ove venga precisata, se necessario, la quota di valore e la corrispondente I.C.I. relativa alle aree oggetto di esproprio.

Art. 6 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili; sarà comunicato alla Regione Piemonte, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Cuneo.

Contro di esso sono esperibili ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e entro centoventi giorni dalla notifica.

Cuneo, 11 maggio 2000

Il Dirigente del Settore
Pietro Tassone